Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21875 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13339-2017 proposto da:

L.R.G., F.F., F.A.L., in

qualità di eredi di F.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NOMENTANA n.435, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LEO, rappresentati e difesi dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI n.36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE D’ARAGONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2017 della CORTE D’APPELLO di SALIRNO,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle domande proposte da F.A. e L.R.G., dichiarava la nullità delle clausole di due contratti di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e accertava che uno di tali conti correnti presentava un saldo, attivo per la banca convenuta – Intesa Sanpaolo s.p.a., di Euro 36.461,04.

L’appello proposto da F. e L.R. veniva respinto dalla Corte di Salerno con sentenza del 28 marzo 2017.

2. – Ricorrono per cassazione L.R.G., nonchè F.F. e F.A.L., che si qualificano eredi di F.A.. I motivi di ricorso sono due. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.. Deducono i ricorrenti che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere applicabile al conto corrente la capitalizzazione annuale degli interessi debitori: una volta riconosciuta la nullità della clausola anatocistica, risulterebbe infatti esclusa, a loro avviso, ogni forma di capitalizzazione.

Il secondo mezzo investe la medesima questione con una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

2. – Il ricorso di F.F. e A.L. è inammissibile. Incombe infatti alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943). Nella fattispecie le nominate ricorrenti non hanno documentato alcunchè.

Il ricorso di L.R.G. è invece ammissibile: poichè la sentenza di primo grado ha accertato la richiamata nullità contrattuale nei confronti di entrambi gli attori, e sul punto non risulta esservi stata impugnazione, una diversa conclusione si porrebbe in conflitto col giudicato interno formatosi sul punto.

2.1. – E’ escluso che il primo motivo sia carente di autosufficienza. Va ricordato, in proposito, che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali il motivo si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887): tale situazione nella fattispecie non ricorre.

Va inoltre negato che il motivo in questione sia inammissibile per l’inclusione di più motivi di doglianza. A prescindere dal fatto che tale circostanza non sarebbe comunque decisiva ai fini della invocata inammissibilità (cfr. Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100), è da osservare che il contenuto della censura sia, nel nostro caso, unico: vero è, infatti, che secondo parte ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ammettere una consulenza integrativa per rideterminare l’ammontare degli interessi passivi da addebitare sul conto corrente; ma tale rilievo costituisce, nell’economia del motivo, un semplice sviluppo logico della lamentata violazione di legge. E a quest’ultimo proposito va pure sconfessato l’assunto della controricorrente, secondo cui la censura in esame avrebbe ad oggetto una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta esaminata dalla Corte di appello: è in questione, all’opposto, l’astratta operatività della capitalizzazione annuale in caso di riconosciuta nullità di quella trimestrale.

Nè può sostenersi che la questione su cui è incentrato il motivo abbia carattere di novità: difatti essa è stata affrontata dal giudice del gravame; la controricorrente, del resto, non ha proposto alcun ricorso incidentale (condizionato) per opporre che la Corte di appello fosse priva del potere di occuparsi di essa.

2.2. – è di contro da affermare con riferimento al secondo motivo: è noto, infatti, che in materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche (da ultimo: Cass. 13 dicembre 2017, n. 29886).

2.3. – Il primo motivo, oltre che ammissibile, è fondato.

Occorre muovere dal dato, oramai irretrattabile, in quanto non oggetto di censura, secondo cui i due contratti di conto corrente per cui è causa contenevano, al loro interno, clausole anatocistiche affette da nullità.

Deve pertanto farsi applicazione del principio per cui una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; in senso conforme si veda, ad esempio: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24153).

Il giudice del gravame, dunque, a fronte della richiamata nullità contrattuale, non avrebbe potuto ritenere legittima l’applicazione della capitalizzazione annuale.

3. – La sentenza va allora cassata. Al giudice del rinvio, che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, compete di statuire sulle spese del giudizio di legittimità con riferimento alla controversia tra L.R. e Intesa; tra le altre ricorrenti e la banca dette spese seguono invece la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.F. e F.A.L.; accoglie il primo motivo del ricorso proposto da L.R.G. e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione anche per le spese di legittimità relative alla posizione della predetta L.R.; condanna F.F. e F.A.L. al pagamento delle spese processuali in favore di Intesa Sanpaolo, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti da ultimo indicate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA