Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21874 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NANA S.A.S. DI MASSIMO GENTILI & C. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso GREZ GIAN MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DALLARI MARZIO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 254/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARZIO DALLARI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nana s.a.s. di Massimo Gentili & C. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna l’Associazione Temporanea di Imprese – A.T.L. in persona della capogruppo e mandataria Ansaldo Trasporti s.p.a. ed il Ministero delle Finanze, proponendo opposizione alla stima delle indennità di occupazione e definitiva di espropriazione di un’area urbana, situata nel Comune di (OMISSIS), adibita a parcheggio, facente parte di un immobile commerciale di proprietà dell’opponente, resasi necessaria per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia (OMISSIS).

Con sentenza del 2 dicembre 2004 – 23 febbraio 2005, la Corte adita dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze e rigettava la domanda proposta da Nana s.a.s. di Massimo Gentili & C. nei confronti della Associazione Temporanea di Imprese.

Avverso detta sentenza Nana s.a.s. di Massimo Gentili & C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. La intimata Associazione Temporanea di Imprese non si è difesa in questa fase del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente avrebbe errato il giudice di merito nel determinare l’indennità di esproprio in base ai criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis dovendo essere determina in base al criterio del valore venale del bene.

Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, per avere la corte di merito escluso che nel caso di specie si verte in una ipotesi di espropriazione parziale, non avendo dato il dovuto rilievo al fatto che l’area espropriata costituiva un parcheggio annesso ad un immobile adibito ad uso commerciale.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1224 c.c., comma 2 e contraddittoria motivazione, per avere la corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla differenza tra l’indennità definitiva e quella accertata nell’erronea convinzione che l’indennità giudizialmente determinata fosse minore di quella opposta.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione, per avere rigettato la domanda della ricorrente pur avendo riconosciuto alla stessa il diritto alla indennità di esproprio pari ad Euro 14.150,00 ed alla indennità di occupazione pari ad Euro 9.540,00.

Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo condannato la ricorrente alla rifusione di tutte le spese nonostante la mancata soccombenza.

Con riferimento al primo motivo di ricorso il collegio osserva.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in data 14 luglio 2005.

Con sentenza n. 348 del 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il criterio riduttivo dell’indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito, con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359, per cui sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini della determinazione della indennità di occupazione temporanea trova nuovamente applicazione il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 (cfr. cass. n. 14939 del 2010).

A seguito di detta sentenza della Corte Costituzionale il criterio del valore venale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 quale ius superveniens, va applicato ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, ogni volta che i motivi di impugnazione investano direttamente la legge regolatrice dell’indennizzo o anche solo riguardino i presupposti di fatto della liquidazione indennitaria (cfr. in tal senso cass. sez. un. n. 9872 del 1994; cass. n. 4138 del 1995; cass. n. 6226 del 1995; cass. n. 2091 del 1997; cass n. 12351 del 2001).

Con la memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha sollecitato l’applicazione nel caso di specie del criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 tornato nuovamente applicabile a seguito della summenzionata sentenza n. 348 della Corte Costituzionale.

La ricorrente con il primo motivo di ricorso ha contestato l’applicazione, nel caso in questione, del criterio di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis applicato dalla Corte di Appello per determinare sia l’indennità di occupazione che quella di espropriazione.

Pertanto, sussistendo la condizione per l’applicabilità dello ius superveniens, dato che il primo motivo di impugnazione investe la legge regolatrice dell’indennizzo, detto motivo deve essere accolto, dichiarando assorbiti gli altri, riguardando questioni che restano impregiudicate e che, quindi, possono essere nuovamente sottoposte all’esame del giudice di merito.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, che per il giudizio si atterrà al seguente principio: venuto meno – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007 – il criterio riduttivo dell’indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis aggiunto dalla Legge di Conversione n. 359 del 1992, torna applicabile sia ai fini della determinazione della indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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