Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21874 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17677-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 512/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Urbino, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.S., assunta con reiterati contratti a tempo determinato alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in favore della lavoratrice delle somme pari agli scatti di anzianità e alle retribuzioni che la docente avrebbe percepito nei mesi di intervallo tra un contratto a termine quello successivo, nonchè a varie mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio;

la Corte d’appello di Ancona ha accolto parzialmente l’appello del Ministero, riconoscendo alla lavoratrice le somme derivanti dalle differenze tra le retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato e quelle di fatto corrisposte al docente precario; ha invece rigettato l’appello incidentale della lavoratrice; per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un solo motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Miur ha depositato atto di rinuncia;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;

la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, atteso il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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