Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21874 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5292-2019 proposto da:

F.LLI S. AUTORICAMBI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO, 2, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SANZO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2141/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società F.lli S. Autoricambi srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irap anno 2008 – con il quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati, tramite applicazione degli studi di settore – ha rigettato l’appello della società contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e art. 132 c.p.c., nonchè art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in particolare quando, risulta impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi di una delle parti (cfr. Cass. n. 20648 del 2015), ovvero mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione (Cass. 18797 del 2018). Ebbene, nella fattispecie non ricorre alcuna delle indicate carenze, contenendo la sentenza impugnata la descrizione del fatto e le ragioni della decisione, articolate in modo logico e congruo ancorchè conciso, applicando, peraltro, correttamente i principi sulla distribuzione dell’onere probatorio in tema di studi di settore.

In particolare, la CTR, rilevando il mancato adempimento dell’onus probandi incombente sulla Società – di “contrastare la ricostruzione reddituale con i parametri degli studi di settore e dimostrare (alla Commissione e agli accertatori) situazione diverse, o giustificare i risultati deludenti dei ricavi e dei redditi” – ha confermato, con statuizione di merito congruamente motivata, non sindacabile in questa sede, la legittimità dell’accertamento operato dall’Ufficio.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’Ufficio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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