Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21874 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13136/2018 proposto da:
M.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 10 MAGGIO 2018;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, M.S. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 336/17 della Corte d’appello di Campobasso, che ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Ministero dell’Interno;
che, in difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’interno con controricorso notificato a mezzo PEC il 3 aprile 2018; considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 10 maggio 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma stessa;
ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, escluso il raddoppio del contributo stante l’ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2050,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018