Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21874 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13136/2018 proposto da:

M.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 10 MAGGIO 2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, M.S. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 336/17 della Corte d’appello di Campobasso, che ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Ministero dell’Interno;

che, in difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’interno con controricorso notificato a mezzo PEC il 3 aprile 2018; considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 10 maggio 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma stessa;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, escluso il raddoppio del contributo stante l’ammissione del predetto al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2050,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA