Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21873 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. un., 30/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 30/08/2019), n.21873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1918-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROMUALDO GHIGI;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO STORTI;

– controricorrente –

nonchè da:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO STORTI;

– ricorrente incidentale –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROMUALDO GHIGI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2236/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 3/10/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/05/2019 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

assorbimento del ricorso incidentale;

uditi gli avvocati Giuseppe De Majo e Vincenzo Rizza per delega

dell’avvocato di Raffaele Torino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 750/2014 il Tribunale di Ravenna, decidendo in relazione all’opposizione proposta da T.A. avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a. (di seguito indicata anche BAC, per brevità) per il pagamento della somma di Euro 1.999.408,27, oltre interessi, pretesa in virtù di fideiussioni rilasciate dal T. a garanzia delle obbligazioni assunte, nei confronti della Banca ricorrente, dalla Gruppo T. S.r.l., accolse l’eccezione dell’opponente e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dall’opposta, ritenendo sussistente esclusivamente la giurisdizione del Giudice sammarinese e, conseguentemente, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo.

In particolare il Tribunale affermò che: 1) ai sensi dell’art. 13 del “documento fideiussorio… allegato al ricorso per ingiunzione”, “per ogni controversia che potesse sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente contratto e dei relativi rapporti tra il fideiussore e la Banca, le parti concordemente eleggono quale foro competente quello della Repubblica di San Marino. La Banca può adire, a suo insindacabile giudizio, l’Autorità Giudiziaria di altro Stato”; 2) la “prima parte” della suddetta clausola, avente ad oggetto la “deroga convenzionale” alla giurisdizione, era “pienamente valida… in base alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4” e, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 11088/1996), “l’attribuzione di una competenza giurisdizionale esclusiva all’autorità giudiziaria costituisce effetto automatico dell’accordo di proroga, vale a dire che si verifica indipendentemente dalla circostanza che nel suo contesto le parti abbiano o meno dichiarato espressamente di volerle conferire carattere di esclusività”; 3) la “seconda parte” della clausola 13 (“La Banca può adire, a suo insindacabile giudizio, l’autorità Giudiziaria di altro Stato”), “attribuendo alla banca una totale libertà di scelta del giudice”, risultava “carente della necessaria determinatezza o determinabilità del suo oggetto” ed era, pertanto, affetta da nullità, non potendo “condividersi l’assunto della convenuta opposta secondo il quale il giudice designato dalla pattuizione in esame sarebbe individuabile sulla base delle disposizioni della L. 31 maggio 1995, n. 218, poichè alla dicitura “Autorità Giudiziaria di altro Stato”… non può essere attribuita se non con evidente e inammissibile forzatura interpretativa, il ristretto significato di “autorità designata dalla normativa regolante il caso di specie””.

Avverso la sentenza di primo grado la banca propose gravame, sostenendo che il Tribunale avrebbe “erroneamente ritenuto, in violazione dei canoni da osservare nell’interpretazione di un contratto, che la clausola contenuta all’art. 13 del contratto di fideiussione sottoscritto inter partes individui una potestà giurisdizionale esclusiva in capo al Giudice sammarinese” e che avrebbe pure “erroneamente ritenuto, ancora in violazione dei canoni interpretativi applicabili al caso di specie, che la clausola di cui all’art. 13 del contratto di fideiussione de quo, sia nulla nella parte in cui concede la facoltà alla banca di adire il Giudice di uno stato diverso da quello sammarinese, perchè clausola indeterminata ed indeterminabile quanto al criterio sulla scorta del quale individuare il Giudice avente potestà giurisdizionale”.

Nell’ipotesi di confermata nullità, per indeterminatezza, della seconda parte della clausola in parola, l’appellante chiese che l’accertato, vizio venisse esteso, ex art. 1419 c.c., a tale pattuizione nella sua interezza, con conseguente affermazione della giurisdizione del Tribunale adito ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, essendo il T. cittadino residente a Ravenna.

Il T. si costituì contestando l’impugnazione proposta ed eccependo che l’appellante aveva chiesto, per la prima volta, in violazione del divieto dei nova in appello, che, in applicazione dell’art. 1419 c.c., venisse dichiarata la nullità della clausola 13 nella sua interezza.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 3 ottobre 2017, accolse l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da T.A., rimise le parti dinanzi al primo Giudice e condannò l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato e illustrato da memoria, al quale ha resistito il T. con controricorso ex art. 371 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, attinente alla giurisdizione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, si lamenta che la clausola 13 in questione sia stata “interpretata ed applicata con violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli art. 1362, 1363 e 1346 c.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 3”.

Il ricorrente censura la decisione impugnata, sostenendo che la Corte di merito avrebbe “utilizzato non già una diversa clausola contrattuale per trarne argomento interpretativo della clausola 13 sulla giurisdizione, ma proprio la stessa clausola 13 attributiva della competenza giurisdizionale, senza considerare che, in tal modo, non la utilizzava quale mero dato fattuale, ma per la sua portata precettiva, e proprio nella parte invalida”. In tal modo, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale “ha ritenuto di dover negare carattere di esclusività alla concorde scelta della giurisdizione della Repubblica di San Marino di cui alla stessa clausola 13 in ragione della libertà incondizionata di BAC di adire, secondo la propria unilaterale scelta, qualsiasi altra giurisdizione, ma così facendo ha valorizzato proprio l’effetto precettino insito nella stessa clausola 13 a dispetto della sua invalidità quanto alla regolamentazione sulla giurisdizione secondo tale unilaterale e insindacabile facoltà di scelta”.

In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato o falsamente applicato anche l’art. 1346 c.c., oltre che gli artt. 1362 e 1363 c.c., sostanzialmente “trattando” la clausola come se fosse valida anche laddove non lo sarebbe affatto (per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e per essere l’individuazione di tale oggetto lasciata al mero arbitrio di una sola delle parti, con sua insindacabile scelta), recependone la portata precettiva e, conseguentemente, avrebbe violato anche la L. n. 218 del 1995, art. 3.

Ad avviso del ricorrente, quindi, l’affermazione della Corte di merito, secondo cuì, esclusa l’attribuzione in via esclusiva della giurisdizione al giudice della Repubblica di San Marino, deve farsi riferimento, per accertare la giurisdizione nel caso specifico, alla L. n. 218 del 1995, art. 3, sarebbe viziata sotto un duplice profilo: 1) per la ragione in base alla quale sarebbe stata “negata l’attribuzione in via esclusiva della giurisdizione al giudice della Repubblica di San Marino, ricorrendo indebitamente all’auto-interpretazione della clausola 13 utilizzandone la parte invalida”, 2) perchè sarebbe da escludere che le parti, “nel prevedere contemporaneamente la legge sammarinese come quella regolatrice del contratto e l’Autorità Giudiziaria sammarinese come quella avente giurisdizione per le controversie da esso insorgenti, volessero riferirsi al sistema italiano di Diritto Internazionale Privato, estraneo sia alla legge regolatrice del contratto, sia all’Autorità Giudiziaria concordemente letta per giudicarne, entrambe sammarinesi”.

1.1. Il motivo è infondato.

Si osserva al riguardo che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali disposta dall’art. 1363 c.c. non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono, nell’indagine ermeneutica, per il loro rilievo di mero fatto significante un dato contenuto negoziale e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare; pertanto una clausola contrattuale anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali può e deve essere utilizzata a norma dell’art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell’esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità (Cass. 2/10/1998, n. 9789; Cass. 18/01/1978, n. 237). Inoltre, va precisato che, nell’interpretazione negoziale ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., il giudice non può arrestarsi ad una interpretazione atomistica delle singole dichiarazioni negoziali, ma deve collegarle e raffrontarle tra loro al fine di desumerne e chiarirne il significato (Cass. 21/02/1995, n. 1877; Cass. 25/01/2000, n. 805; Cass. 14/05/2002, n. 6953; Cass. 14/11/2002 n. 16022). E’ stato pure affermato espressamente da questa Corte che, nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c.c. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio; pertanto, la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili (Cass. 4/05/2011, n. 9755; Cass., ord., 30/01/2018, n. 2267).

Si precisa che questa Corte ha già avuto modo di affermare che per “clausole”, devono intendersi “le singole proposizioni in cui è espressa la volontà delle parti” (Cass. 21/02/1995, n. 1877), sicchè, non rileva, ai fini che qui interessano, che tali preposizioni siano inserite in un unico numerato articolo del contratto in parola.

Nel caso all’esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi e, quindi, non sussiste il lamentato vizio della sentenza impugnata, rimarcandosi che quella Corte non ha dichiarato la validità della seconda parte della clausola n. 13 – già ritenuta dal Tribunale affetta da nullità -, sotto il profilo della produzione di effetti giuridici, ma ha solo utilizzato la predetta parte della clausola già richiamata come mero fatto significante, emergente dalla lettera del contratto, ai fini della ricostruzione della effettiva volontà delle parti.

Nè ha valenza decisiva, ai fini della individuazione della giurisdizione e dell’interpretazione della clausola in parola, la scelta delle parti di assoggettare un rapporto contrattuale alla legge sostanziale di un altro paese (arg. ex Cass. 5/12/2014, n. 25735 e Cass. 21/04/2005, n. 8360).

Avendo la Corte di merito interpretato la pattuizione relativa alla clausola sulla giurisdizione di San Marino come non avente carattere di esclusività, senza incorrere nei dedotti vizi, la stessa Corte ha, poi, correttamente proceduto ad accertare la sussistenza della giurisdizione italiana, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, essendo il convenuto T.A. residente in Italia, a Ravenna.

2. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.

3. A tale rigetto consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui è stato riproposto, in questa sede, il motivo di appello avanzato, in via subordinata, dinanzi alla Corte di appello – e da questa ritenuto assorbito dall’accoglimento del motivo proposto in via principale – e con il quale, nell’ipotesi di confermata nullità, per indeterminatezza, della seconda parte della più volte richiamata clausola 13, era stato chiesto di dichiarare la nullità dell’intera detta clausola, con conseguente declaratoria della giurisdizione del Giudice italiano.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi della D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara la giurisdizione del Giudice italiano e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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