Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21873 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1855-2019 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA AMORUSO;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI CARPENTIERE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1868/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE PUGLIA, depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Bari ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, che aveva accolto l’appello di Z.A. in relazione ad avviso di accertamento per ICI non corrisposta, relativamente all’anno d’imposta 2009 per Euro 993,00, trattandosi di “prima casa”, come tale ritenuta esente.

Avverso il predetto avviso di accertamento, Z.A. aveva proposto ricorso alla CTP di Bari deducendone l’illegittimità, in quanto il Comune non aveva tenuto conto del fatto che lei e il coniuge, R.A., nel 2009, risiedevano in abitazioni distinte e che quella di Bari, presso cui la ricorrente aveva dimora abituale, costituiva abitazione principale, non tassabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, deduceva la legittimità dell’avviso di accertamento, in quanto il marito della ricorrente aveva già usufruito dell’esenzione ICI per abitazione principale per altro immobile in Roma, presso cui aveva fissato la propria residenza, e quindi l’immobile di Bari non poteva essere esentato della tassazione ai fini ICI, mancando il requisito della convivenza dell’intero nucleo familiare.

Contro la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso della contribuente, il Comune ha proposto appello.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo erronea, per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, la negazione al diritto all’esenzione ICI prima casa di un coniuge solo perchè l’altro coniuge risiedeva in un diverso Comune. Z.A. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il motivo è fondato, non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’esenzione ICI prima casa.

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dal 1 gennaio 2007 (primo anno delle annualità d’imposta oggetto di accertamento nella fattispecie in esame), perchè possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. Si precisa nell’ultimo periodo del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (…) e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

2.2 La norma richiede quindi il requisito della dimora e quello della residenza anagrafica, non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare. Il concetto di “abitazione principale” richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia”. Va sul punto ribadito il principio consolidato da questa Corte secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dall’uno gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Cass. 5314/2019; Cass. 15444/ 2017; Cass. 13062/2017; Cass. 14389/2010).

E’ stato altresì affermato che sussiste la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (Cass. n. 4166/2020; cfr. Cass. n. 18096/2019; 13335/2016).

Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242).

2.3 Nel caso di specie trattandosi di una coppia di coniugi non separata legalmente, ma con due distinte residenze anagrafiche, consentire il godimento di tale esenzione, comporterebbe la possibilità per lo stesso nucleo familiare di usufruire di una doppia esenzione per una doppia abitazione principale. Infatti è stato accertato che solo la ricorrente ha la propria residenza anagrafica nel Comune di Bari mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo ha residenza e dimora abituale in Roma ma ha usufruito in tale Comune dell’agevolazione in materia di ICI.

La CTR ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non legalmente separato, possa avere una propria “abitazione principale” non si è uniformato al suesposto principio di diritto.

3 Va conseguentemente accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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