Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21872 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. un., 30/08/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29388-2017 proposto da:

TRIGON S.A.S. DI F.D. & C. (ora TRIGON

VERMOGENSVERWALTUNG DES F.D. & CO. KG.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CUBONI 12, presso lo STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE

GANGEMI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO VISCO e

SILVIA LAZZERETTI;

– ricorrente –

contro

ERIF-ONE S.R.L., B.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

261/2017 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, dichiari che la giurisdizione a conoscere della

controversia appartiene al giudice italiano.

Fatto

RILEVATO

CHE:

-la Trigon s.a.s. di F.D. & c., con ultima sede legale italiana in (OMISSIS) e trasferita in (OMISSIS) (come Trigon Vermogensverwaltung des F.D. & co. KG) con atto del 28/09/2017, ha, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere sulla istanza di fallimento proposta il 23/10/2017 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio dal signor B.L., in proprio e quale legale rappresentante della Erif One s.r.l., per essere tale istanza soggetta alla giurisdizione del giudice austriaco, o alternativamente del giudice bulgaro o dei giudici dei luoghi dove Trigon ha la propria sede;

– gli intimati non hanno depositato memoria;

– è stata depositata requisitoria scritta dal P.M., che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano rilevando come il trasferimento della sede legale della Triton all’estero sia da ritenere fittizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

-Trigon, richiamato il disposto della L. Fall., art. 9, comma 5 secondo cui il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto dopo il deposito della istanza di fallimento, rileva come invece nella specie la sede legale sia stata trasferita con atto notarile del 28/09/2017, comunicato il 18/10/2017 a mezzo PEC al creditore Erif One (per spese legali liquidate in due sentenze emesse nel 2017 dalla Corte d’appello di Milano) e al suo difensore, il tutto dunque prima del deposito della istanza di fallimento avvenuto il 23/10/2017;

-aggiunge che, del resto, la propria sede effettiva si trovava all’estero sin dal 2010 (dopo cioè che dallo sviluppo dell’investimento immobiliare in (OMISSIS), per il quale era stata costituita nel 1998, era scaturito un nutrito contenzioso), avendo il proprio socio accomandatario ed unico gestore, l’avvocato D., prima preso in locazione un ufficio in Chiasso e successivamente, da 2015, dopo aver assunto la qualifica di partner di uno studio legale internazionale con studi in Vienna e in Sofia, trasferito la propria residenza fiscale in Bulgaria, ove tuttora opera anche dopo la cessazione nel 2016 del rapporto con lo studio legale, e la sua cancellazione, dal luglio 2017, dall’albo degli avvocati di Milano.

RITENUTO PRELIMINARMENTE CHE:

-la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla mancata sospensione del processo pendente dinanzi al Tribunale adito per la dichiarazione di fallimento, nè dal fatto che il fallimento sia stato nel frattempo dichiarato, dovendo intendersi tale declaratoria condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte di questa Corte di cassazione (cfr.in argomento: Cass.S.U.n. 11398/2009 e precedenti ivi richiamati);

RITENUTO NEL MERITO CHE:

-l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, trattandosi della dichiarazione di fallimento di un’impresa avente sede nel territorio dell’Unione Europea, deve essere operata alla stregua delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 20 maggio 2015 n. 848/2015, fatte espressamente salve dalla L. Fall., art. 9, comma 4, ed applicabili (art. 92 Reg.) a decorrere dal 26 giugno 2017;

– l’art. 3, par. 1, del Regolamento dispone che: a) competente ad aprire la procedura di insolvenza (nozione che ricomprende, quanto all’Italia, anche la procedura di fallimento) è il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; b) deve presumersi, fino a prova contraria, che l’ubicazione di siffatto centro d’interessi coincida, per le società e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede legale; c) tale presunzione, tuttavia, si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza;

-nel caso in esame, considerato che il trasferimento della sede legale della Trigon in Austria è stato disposto con atto del 28/09/2017, quindi entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza (23/10/2017), non si applica la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore con il luogo in cui è stata trasferita la sede legale, non potendo d’altra parte venire in rilievo a tal fine il disposto della L. Fall., art. 9,comma 5, che si limita a ribadire il principio generale della irrilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, dei mutamenti dello stato di fatto successivi alla domanda (art. 5 c.p.c.) ma nulla prescrive in ordine alla prova di tale stato di fatto;

-gravava quindi sulla ricorrente l’onere di fornire al giudice nazionale investito della istanza di fallimento la prova che il centro dei suoi interessi principali si trovava, al momento della presentazione della istanza, nel luogo di nuova ubicazione della sede legale in Austria (o in Sofia secondo quanto alternativamente affermato in ricorso), cioè in sostanza che il trasferimento fosse reale ed effettivo;

-gli elementi acquisiti in tal senso non si mostrano tuttavia -anche a prescindere dalla prossimità temporale tra la notifica del precetto di pagamento (24/03/2017) e l’atto con cui è stato disposto il trasferimento- idonei a giustificare tale conclusione, se si considera: a)che non risulta neppure indicato se e quale attività commerciale la Trigon abbia gestito all’estero (nei vari luoghi attraversati), ed anzi in ricorso (pag.9) si ammette che la gestione sociale dal 2010 consistesse di fatto nella gestione dei contenziosi pendenti in Italia relativi all’investimento immobiliare in Gallarate per il quale era stata costituita; b)la genericità delle allegazioni su tale essenziale circostanza di fatto non può essere colmata dalla circostanza della stipula di un contratto di locazione in Austria di un locale da adibire a sede legale, in difetto per l’appunto di prova che ivi si svolgesse una attività imprenditoriale; c)nè a tal riguardo valgono le precisazioni esposte in ricorso circa i diversi luoghi di svolgimento della attività professionale di avvocato del socio accomandatario D., il trasferimento della sua residenza fiscale e la cancellazione (il 27/07/2017) dall’albo degli avvocati di Milano, dal momento che ad essere rilevante, ai fini della individuazione del centro degli interessi principali della Trigon s.a.s., è piuttosto lo svolgimento in capo al predetto di una attività imprenditoriale.

RITENUTO PERTANTO CHE:

sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia in esame; non vi è luogo per provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA