Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21872 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. (C.F. (OMISSIS)), L.G. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASTRENSE

7, presso l’avvocato GIOVANNA AMORUSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RIANNA ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.LLI LAUDATO S.N.C. DI LAUDATO FLORINDO E ROBERTO;

– intimata –

Nonchè da:

F.LLI LAUDATO S.N.C. DI LAUDATO FLORINDO E ROBERTO (c.f.

(OMISSIS)), in persona degli omonimi titolari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso l’avvocato

BRUNO ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato TARTAGLIONE

GIACOMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente Incidentale –

contro

L.R., L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3208/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RIANNA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

TARTAGLIONE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R. e L.G. convenivano innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, la Fratelli Laudato s.n.c., in precedenza, Fratelli Laudato s.a.s., ed esponevano: che la società, di cui erano soci con quote paritarie gli esponenti e gli altri due fratelli F. e Gi., titolare della concessione dei servizi di linea per pubblici trasporti sulla tratta (OMISSIS), revocata dalla Regione Campania con la Delib. Giunta n. 2598 del 1974, aveva iniziato un lungo contenzioso civile ed amministrativo nei confronti della Regione; che prima dell’introduzione del giudizio civile, i fratelli Laudato e cioè F., R., G. e Gi., prima con la Delib. assembleare 6 marzo 1987 e poi con la scrittura privata del 7 marzo 1987, avevano convenuto che gli stessi si sarebbero divisi in parti uguali gli importi eventualmente riconosciuti dal Giudice della insorgenda controversa risarcitoria, e che alla spartizione avrebbe partecipato anche l’altro fratello L., a titolo di liberalità;

che il Tribunale di Napoli aveva condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore della società nella misura di L. 474.978.060, oltre interessi e spese; che, cassata con rinvio la sentenza di 2^ grado di parziale riforma della sentenza del Tribunale, nelle more del giudizio di cassazione, la Regione Campania aveva provveduto a pagare la somma originariamente determinata dalla Corte d’appello, che era stata ripartita tra i cinque fratelli L., secondo i criteri della scrittura del 7/3/1987, oltre alla corresponsione a L.F., amministratore della società, delle spese dei giudizi; che la Corte d’appello di Napoli, quale giudice di rinvio, aveva confermato l’originaria sentenza del Tribunale di Napoli in ordine alla deliberazione del danno, riconoscendo ammissibile l’intervento di L.G., che faceva valere i diritti nascenti dalla scrittura del 1987; che nelle more del giudizio decedeva L.F., lasciando come eredi la moglie P.M.G. ed i figli; che in virtù della sentenza passata in giudicato, la Regione Campania aveva liquidato la somma di Euro 408.928,67 in favore della società, che non aveva corrisposto ai fratelli L.R. e G. la quota a ciascuno spettante. Tanto premesso, gli attori chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 102.232,16, pari ad un quarto dell’intero importo riscosso, oltre interessi dal 5/8/2002 e sino al soddisfo, vinte le spese. La Fratelli Laudato s.n.c. di Laudato Florindo e Roberto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attrice,eccepiva che diverso era il contenuto della scrittura del 7/3/1987, che con l’atto pubblico dell’11/3/1987 era intervenuta la modifica dei patti sociali della società in accomandita semplice e sia R. che G. L. avevano ceduto le quote di partecipazione rispettivamente a F. e La.Fl., senza operare alcun rinvio ed alcuna riserva con riguardo alla scrittura privata del 7/3/1987, e che quindi sin dall’inizio del contenzioso con la Regione Campania, R. e L.G. non facevano più parte della compagine sociale.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava la società a pagare in favore degli attori e per ciascuno di essi la somma di Euro 81.785,73, oltre interessi al tasso legale dal 5 agosto 2002 sino al soddisfo.

Avverso detta pronuncia interponeva appello la società; si costituivano e resistevano gli appellati. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 4 settembre 2008, in accoglimento del gravame, ha respinto le domande di L.R. e G..

Per quanto qui interessa, la Corte d’appello ha rilevato che l’atto del 7/3/1987, pur presentando alcune formali analogie con un verbale di delibera societaria, costituiva invero una convenzione tra i quattro firmatari, i fratelli F., Gi., G. e R., dei quali solo i primi due erano ancora soci della società, non riferibile alla s.n.c., in quanto, nonostante la partecipazione all’accordo dei due soci residui, nessuno di essi dichiarava di agire per conto della società.

La Corte ha osservato che il verbale di assemblea ordinaria datato 6 marzo 1987 conteneva anche l’atto con cui G., R. e Gi. dichiaravano di cedere, senza precisare il corrispettivo, menzionato nel rogito dell’11 marzo, le quote di spettanza nonchè l’impegno dei tre ex soci e di L.F. a dividere fra loro in parti uguali “l’importo liquidato a titolo di risarcimento danni dal Tribunale di Napoli a danno della Regione e depositato al Banco di Napoli – sede di (OMISSIS)”, mentre non prevedeva alcun obbligo a carico della società nei confronti dei quattro fratelli, e in particolare, di G. e R..

La convenzione del 7 marzo 1987 effettivamente doveva ritenersi inopponibile alla società, così come l’intesa risultante dalla scrittura del 28 marzo 1998, atteso che nessuno dei firmatari aveva dichiarato di agire per conto della società; anzi, detta ultima scrittura, peraltro non posta a base della domanda azionata, per le espressioni adoperate rivelava in modo palese la riferibilità del contenuto alle sole persone fisiche; era quindi ininfluente la circostanza che il 28 marzo 1998 L.R. avesse ricevuto dalla società un assegno bancario di importo pari a quello risultante dal conteggio redatto in pari data, ed erano irrilevanti le ulteriori deduzioni dell’appellante in ordine al diritto dei soci alla percezione degli utili, appunto perchè il credito azionato era basato non sulla pregressa qualità di socio, ma sulle scritture indicate.

Infine, conclude la Corte d’appello, rimaneva assorbita ogni questione sulla prescrizione, atteso che nella specie i diritti nascevano dalle intese negoziali e non dai rapporti sociali.

Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione L. R. e G., sulla base di quattro motivi.

Si difende con controricorso la società, proponendo ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme che governano le società di persone, per avere la Corte partenopea ritenuto che la società F.lli Laudato non aveva partecipato agli accordi consacrati nelle scritture del 6 e 7 marzo 1987,a cui avevano partecipato i quattro firmatari, e sottoscritti da L.F., il quale validamente obbligava la società per i rapporti alla stessa comunque riconducibili, essendo tra l’altro amministratore unico e legale rappresentante.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2289 c.c. e vizio di motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’art. 2289 c.c., comma 3 trova la sua ratio nel fatto che il danno nelle società di persone è comunque danno dei singoli soci, che benchè usciti della compagine sociale, non sono affatto esonerati dalle obbligazioni sorte durante la loro partecipazione alla società, così come di converso, non possono essere dispensati dalla partecipazione agli utili ovvero alla ripartizione di qualsiasi posta attiva rinveniente nel patrimonio sociale, che trovi la sua causa in operazioni ancora in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale, inerenti agli affari sociali non ancora definiti, nè si potrebbe ipotizzare la tacita rinuncia alla ripartizione degli utili a carattere risarcitorio, in mancanza della reltiva manifestazione per iscritto.

La Corte del merito si è sottratta ad ogni minima motivazione sul fatto decisivo della spettanza ai singoli soci del diritto di credito, così rimanendo assorbita la questione sul trasferimento delle quote e sulla inopponibilità o meno alla società delle scritture del 6 e 7 ottobre 1987.

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono del vizio di insufficiente, contraddittoria o erronea motivazione circa altro fatto controverso e decisivo per il giudizio: il Giudice di prime cure ha posto l’accento sulla scrittura privata del 28 marzo 1998 e operato la connessione tra le due scritture del marzo 1987 con quella del 28 marzo 1998, mentre la Corte d’appello ha fatto confusione tra gli impegni che assumono i soci delle società di capitali e quelli assunti dai soci delle società di persone.

Fatto controverso e decisivo per il giudizio, secondo i ricorrenti, è quanto contenuto nella scrittura del 28 marzo 1998,e mentre gli attuali ricorrenti hanno dedotto la perdurante operatività degli accordi di cui alla scrittura del 7 marzo 1987, la società ne ha dedotto l’inoperatività a fronte dell’uscita dalla compagine sociale di R. e L.G..

1.4.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio: L. F. e per esso gli eredi P.M.G. ed altri,e la s.a.s. F.lli Laudato riassunsero il giudizio contro la Regione Campania, a seguito del rinvio dalla Corte di cassazione; in questo giudizio intervenne L.G., e la Corte partenopea ritenne ammissibile detto intervento, con ciò considerando la piena validità delle scritture del 6 e 7 marzo 1987; detta sentenza è passata in giudicato, da cui la conseguente preclusione su detto accertamento, a valere anche per L.R., che partecipò a dette scritture con pari diritti; la Corte del merito non ha fatto alcuna menzione della questione, sia pure sollevata sia in sede di costituzione in appello che di comparsa conclusionale.

2.1.- La F.lli Laudato s.n.c. di Laudato Florindo e Roberto, per evitare presunzione di rinuncia ai motivi di gravame ritenuti assorbiti dalla Corte del merito, li ha riproposti in via di ricorso incidentale, da ritenersi quindi condizionato.

2.2.- Con il primo motivo, la parte denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2949 c.c., per doversi ritenere maturata la prescrizione quinquennale del credito, esigibile con la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 dicembre 1993, considerata la notifica dell’atto di citazione del 29/1/2003.

2.2.- Con il secondo motivo, la società denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2303 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR, e degli artt. 1709 e 2031 c.c..

3.1.- I due ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

3.2.- I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente e si prestano ai rilievi di seguito esposti.

I ricorrenti fondano i primi tre motivi del ricorso per cassazione sulle scritture del 6 (in tesi delibera assembleare) e 7 marzo 1987, facendo valere i vizi di violazione di legge e di motivazione della Corte territoriale, in relazione alla interpretazione di detti atti.

Per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare nel ricorso ovvero allegare allo stesso il contenuto dei due atti indicati.

Come già deciso nelle pronunce 2967 del 2011 e 22303 del 2008, nonchè nella pronuncia delle Sezioni unite, n. 7161 del 2010, il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento pure individuato nel ricorso risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, indicare dove nel processo lo stesso è rintracciabile. Ed invero, poichè la causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile nella specie, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica del ricorso medesimo (così Cass. S.U. 23019 del 2007), allorchè il requisito della “specifica indicazione” riguardi un documento, è necessario che si individui dove e quando esso è stato prodotto nella fase di merito, e quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il quale prevede un ulteriore requisito di improcedibilità, disponendo che unitamente al ricorso devono essere depositati documenti di contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che esso sia prodotto in sede di legittimità. Deve pertanto ritenersi che il ricorrente per cassazione, il quale fondi le sue doglianze sulla non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte dei giudici del merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 169 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Tale onere è adempiuto per un verso, mediante l’esatta indicazione nel ricorso in quale parte del fascicolo di esso ricorrente si trovi il documento in questione e con la specificazione di dove e quando esso sia stato prodotto; per altro verso, mediante la trascrizione nel ricorso del contenuto del documento o quanto meno degli specifici capi dello stesso cui si riferiscono le censure proposte.

Nella specie, i ricorrenti non hanno indicato nel ricorso di avere prodotto il fascicolo di parte con i documenti in questione, nè hanno riportato nel ricorso il contenuto dei detti atti nè le parti comunque in tesi rilevanti.

3.3.- Quanto al terzo motivo di ricorso, ancor prima di ogni ulteriore rilievo, va evidenziato che la parte ha prospettato inammissibilmente la censura sotto il profilo del vizio di motivazione, mentre, come ritenuto dalle S.U. nella pronuncia 24664/2007 e nelle pronunce a Sezioni semplici, 24896/2008 e 21200/2009, in materia di giudicato sono stati affermati i seguenti principi: a) il giudice di legittimità deve accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta loro valutazione ed interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo del giudice del merito: ciò in ragione della riconosciuta natura pubblicistica dell’interesse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell’autorità di quest’ultimo; della ravvisata identità dell’operare dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto; b) il giudicato non deve, infatti, essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi nemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativi; con la conseguenza che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell’interpretazione delle norme che non alla stregua dell’interpretazione dei negozi e degli atti giuridici; c) costituendo, a sua volta, l’interpretazione del giudicato operata dal Giudice del merito non un apprezzamento di fatto ma una quaestio iuris, la stessa sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge; e gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto(così specificamente, la sentenza 21200 del 2009).

3.4.- Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

4.1- Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, rimane assorbito.

5.1.- I ricorrenti, soccombenti sostanziali, vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali a rifondere alla F.lli Laudato s.n.c. di Laudato Florindo e Roberto le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA