Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21872 del 15/10/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21872 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA
SENTENZA
sul ricorso 9833-2013 proposto da:
IMAGBENIKARO ANN VIVIAN MGBNVV79M51Z335J, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SILVIO FERRARA giusta mandato a margine del ricorso;
– ficorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, QUESTURA DI ROMA;
– intimati avverso l’ordinanza n. 5255/2013 della COR1E SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del
21/11/2012, depositata 1’01/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/07/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.
n
Data pubblicazione: 15/10/2014
FATTO E DIRITTO
L’avvocato Silvio Ferrara ricorre, ai sensi dell’ad. 391 bis c.p.c., per la revocazione
dell’ordinanza del 1°.3.2013, che, accogliendo il ricorso ex art. 14 comma 6 del d.
Igs. n. 286/98 proposto da Imagbenikaro Ann Vivian nei confronti del Ministero
dell’Interno, ha annullato il provvedimento del Giudice di Pace di Roma di
trattenimento della ricorrente presso il C.I.E di Ponte Galeria ed ha condannato il
Ministero soccombente al pagamento delle spese in favore dell’erario, sul
presupposto che la Imagbenikaro avesse ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
Il ricorso é fondato e deve essere accolto.
La condanna del Ministero al pagamento delle spese in favore dell’erario risulta
infatti conseguenza di un errore di fatto, in quanto la ricorrente, rappresentata in
giudizio dall’avv. Ferrara – che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver
riscosso gli onorari- non ha chiesto né ottenuto l’ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.
L’ordinanza impugnata va pertanto revocata limitatamente al capo che ha deciso
sulle spese.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Code può decidere nel
merito e provvedere ad emendare il provvedimento, specificando nel dispositivo
che il Ministero va condannato al pagamento delle spese in favore dell’avvocato
distrattario.
P.Q.M
La Code accoglie il ricorso, revoca l’ordinanza impugnata limitatamente al capo
sulle spese e, decidendo nel merito, dispone che le spese del giudi io siano distratte
in favore dell’avv. Silvio Ferrara.
Roma, 8 luglio 2014
Il con est.