Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21871 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13574 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

C.S.A.M., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dagli avvocati Fabio

Elefante ed Antonio Tomassini, presso lo studio dei quali in Roma,

alla via dei Due Macelli, n. 66, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione 35, depositata in data 27 novembre

2012, n. 66/35/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 ottobre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per la contribuente l’avv. Antonio Tomassini e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

C.S., iscritta all’A.I.R.E. dal 1996 quale emigrata nel (OMISSIS), ha ricevuto due avvisi relativi agli anni 2002 e 2003, con i quali l’Agenzia delle entrate, in esito ad attività ispettiva svolta nei confronti delle società del gruppo C., tra cui la s.r.l. Vetrine nel mondo, ha qualificato l’attività svolta dalla contribuente nei confronti di quest’ultima società come prestazione di lavoro autonomo, ritenendola per conseguenza presupposto impositivo d’iva; ha quindi recuperato l’iva dovuta, irrogando le relative sanzioni. L’ufficio ha altresì escluso l’effettività del trasferimento della residenza all’estero, valorizzando in particolare le spese sostenute con la carta di credito, concernenti esborsi sostenuti in Italia per quasi 145 giorni, tra le quali spicca la frequenza delle spese per la famiglia in un ipermercato di (OMISSIS), nonchè la permanenza in Firenze del centro degli affari e degli affetti.

La contribuente ha impugnato gli avvisi, ma la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi perchè tardivamente proposti. Dal canto suo quella regionale ha respinto l’appello, giacchè, ha rimarcato, tra la data di notifica degli avvisi e quella di notifica mediante spedizione dei ricorsi, sono trascorsi più di sessanta giorni.

Avverso questa sentenza propone ricorso C.S. per ottenerne la cassazione, che affida a quattordici motivi, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

1.- Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione agli ulteriori giudizi pendenti dinanzi a questa Corte, giacchè l’odierno giudizio è di pronta definizione.

2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (cui meglio si attaglia il n. 4 della medesima norma), la contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 142 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, benchè la notificazione degli avvisi di accertamento fosse nulla, perchè non eseguita secondo le modalità stabilite dall’art. 142 c.p.c., nè corredata di relata di notificazione.

Il motivo è infondato.

1.1.- Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce che “è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lett. d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lett. d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Dunque, nel caso in esame, la contribuente, che essa stessa assume di non avere la residenza nello Stato e di non avervi eletto domicilio, aveva facoltà di comunicare all’ufficio competente il proprio indirizzo estero, al quale, dal canto suo, l’ufficio poteva spedire l’avviso mediante lettera raccomandata.

1.2.-La comunicazione, si è visto, richiede le modalità previste dalla lettera d) della norma.

La lett. d) prescrive che “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”: le modalità rilevanti, che sono quelle evocate per relationem dalla lett. e-bis, richiamano la dichiarazione annuale o altro atto successivamente comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

1.3.-Sul punto, questa Corte (Cass. 23024/15) ha stabilito che l’indicazione dell’indirizzo nella dichiarazione dei redditi risponde alla modalità indicata dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 60.

2.- Nel caso in esame, allora, correttamente sono stati notificati gli avvisi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il giudice d’appello ha appunto accertato che nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata al momento della notificazione dell’avviso di accertamento impugnato (modello Unico 2007 per l’anno d’imposta 2006) la stessa contribuente ha indicato quale luogo per la notificazione degli atti il luogo dove la notificazione è avvenuta: (OMISSIS)”.

2.1.- Quest’accertamento non è stato aggredito con vizio di motivazione dalla ricorrente, che si è limitata a dedurre la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 142 c.p.c., che si rivelano per conseguenza non pertinenti rispetto al contenuto della decisione.

3.- Inconferente è altresì la censura concernente la dedotta mancanza della relata di notifica. Sul punto, è ormai granitico l’orientamento della Corte, secondo cui nel caso di notificazione diretta a mezzo posta, senza intermediazione l’ufficiale giudiziario, dell’avviso di liquidazione o di accertamento, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (tra varie, vedi Cass. 14501/16).

4.- La censura va in conseguenza respinta, in quanto, posta la ritualità della notificazione degli avvisi di accertamento, le parti non dubitano che siano trascorsi più di sessanta giorni tra la data della notificazione e quella di spedizione dei ricorsi introduttivi.

5.- Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, che vertono su vari profili del procedimento di accertamento e del merito della controversia.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

la Corte:

rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti e condanna la contribuente a pagare le spese, liquidate in Euro 4550,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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