Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21871 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8575-2012 proposto da:

BANCA FIDEURAM S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO che la rappresentano e difendono,

giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1338/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2011 R.G.N. 2831/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30 marzo 2011, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, mentre rigettava, non diversamente dal primo giudice, le due domande proposte in via principale da V.F. nei confronti di Banca Fideuram S.p.A., aventi ad oggetto, la prima, la declaratoria di risoluzione per esclusiva colpa della Banca del contratto concluso tra le parti il 17.2.2003 per lo svolgimento dell’attività di produttore assicurativo ed il risarcimento dei danni conseguenti e, la seconda, la costituzione iussu iudicis del contratto di agenzia alla cui sottoscrizione, mai intervenuta, la Banca si dichiarava disponibile con lettera del successivo 18.2.2003 ed il risarcimento dei relativi danni, rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca concernente la restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti in virtù del contratto di produttore assicurativo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto correttamente qualificato come autonomo il contratto di promotore assicurativo e pertanto valida la clausola di precarietà inserita nel relativo contratto ed infondata ogni pretesa risarcitoria; insuscettibile di costituzione ex art. 2932 c.c., per indeterminatezza degli elementi essenziali, del resto neppure allegati, il contratto di agenzia, da ritenersi tuttavia effettivamente voluto dalle parti, e, conseguentemente, infondata ogni pretesa risarcitoria connessa alla mancata stipula dello stesso; non dovuta la restituzione degli anticipi provvigionali di cui al contratto di promotore assicurativo, trattandosi di somma che il V. avrebbe conseguito ove la Banca avesse dato corso all’impegno dichiarato di concludere il contratto di agenzia, tenuto conto del pacchetto clienti che la Banca si era detta disposta ad assegnargli.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca, affidando l’impugnazione a sei motivi, poi illustrati con memoria. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Banca ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. anche in relazione all’art. 1363 e 1353 c.c. lamenta l’erroneità dell’interpretazione della volontà delle parti espressa nella lettera del 18.2.2003 per risultare questa in contrasto tanto con il criterio letterale quanto con quello sistematico ed, in ogni caso, per essere quell’interpretazione fondata sull’equivoco tra disponibilità alla conclusione del negozio in relazione al verificarsi di un evento futuro e sottoposizione a condizione sospensiva di un negozio già concluso.

Nel secondo motivo le medesime censure sono prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 3, anche in relazione agli artt. 1346,1351,1418,1742 e 2932 c.c., la Banca ricorrente deduce l’erroneità del convincimento della Corte territoriale per cui, a prescindere dall’ammissibilità della sentenza costitutiva, la lettera della Banca medesima del 18.2.2003. sarebbe idonea a riflettere l’essere intervenuta tra le parti una manifestazione di volontà valida e vincolante del cui mancato concretizzarsi la Banca verrebbe ad assumere la responsabilità.

Con il quarto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. la Banca ricorrente confuta l’interpretazione del contratto del 17.2.2003 accolta dalla Corte territoriale nella parte in cui esclude la configurabilità quale presupposto della restituzione degli anticipi provvigionali del mero fatto della cessazione del rapporto di cui al predetto contratto in anticipo rispetto alla scadenza di 60 mesi.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver pronunciato in ordine alla spettanza dell’intero importo delle provvigioni percepite quale produttore assicurativo in relazione alla causa petendi data dalla mancata sottoscrizione del contratto di agenzia in difetto di indicazione in tal senso da parte dell’originario ricorrente.

La medesima censura è posta nel sesto motivo a fondamento del dedotto vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Per quanto articolata su sei motivi l’impugnazione si appalesa complessivamente volta a censurare la pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale relativamente alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca ricorrente ed intesa a conseguire la restituzione degli anticipi provvigionali non compensati dalle provvigioni effettivamente maturate dal V. nello svolgimento del rapporto con la Banca medesima fissato in 60 mesi, in esecuzione della clausola inserita nel contratto di promozione assicurativa concluso tra le parti il 17.2.2003. In effetti è intendimento della Banca ricorrente confutare ab imis il ragionamento sotteso alla pronunzia della Corte territoriale, per il quale, posto che la lettera del 18.2.2003 è interpretabile come manifestazione della volontà della Banca di instaurare con il V. un rapporto di agenzia, la situazione di fatto che si sarebbe determinata con il concretizzarsi di un tale impegno negoziale, indipendentemente dall’impossibilità giuridica della sua formalizzazione per sentenza, avrebbe comportato il conseguimento da parte del V., tenuto conto del pacchetto clienti che avrebbe gestito, di compensi provvigionali idonei a compensare gli anticipi a tale titolo percepiti, implicando il venir meno dell’obbligo di restituzione sancito nel precedente contratto di produttore assicurativo del 17.2.2003.

La censura nel suo complesso non appare priva di fondamento.

In effetti, mentre l’interpretazione della lettera del 18.2.2003 accolta dalla Corte territoriale si sottrae ai rilievi sollevati dalla Banca ricorrente con il primo, il secondo ed il quarto motivo, giacchè la dedotta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale non pare sostenibile nè sulla base della lettura “de futuro” del termine “disponibile”, di per sè compatibile con l’assunzione immediata di un impegno negoziale, seppure sottoposto a condizione sospensiva, nè sulla base del riferimento alla cessazione anticipata del rapporto tra le parti rispetto ai 60 mesi convenuti per la durata del medesimo quale unico presupposto per l’operatività dell’obbligo di restituzione degli anticipi provvigionali, ben potendosi leggere la clausola in questione nel senso che un tale obbligo non sarebbe comunque insorto in caso di compensazione parimenti anticipata degli anticipi con le provvigioni effettivamente maturate, dovendosi così ritenere, a prescindere dall’inammissibilità di una sentenza costitutiva del contratto di agenzia non concluso, corretto e non contraddittorio, come sostiene la Banca ricorrente nel terzo motivo, il convincimento della Corte territoriale circa l’effettività della manifestazione di volontà della Banca diretta all’instaurazione del predetto rapporto, sta di fatto che il V. non ha mai contestato la sussistenza dell’obbligo di restituzione degli anticipi non compensati dalle provvigioni maturate, non ha mai opposto alla domanda riconvenzionale di restituzione degli stessi il diritto di ritenzione delle predette somme a fronte del mancato conseguimento delle provvigioni che gli sarebbero derivate dalla gestione in qualità di agente del pacchetto clienti assegnatogli, non ha mai posto l’eventualità del conseguimento nei termini di cui sopra di ulteriori compensi provvigionali, del resto neppure allegata, a fondamento della pretesa risarcitoria conseguente alla mancata conclusione del contratto di agenzia, pretesa la cui fondatezza è stata, peraltro, esclusa in radice dalla Corte territoriale, che, dunque, deve ritenersi, secondo quanto qui sostenuto dalla Banca ricorrente con il quinto e sesto motivo, aver sul punto effettivamente pronunciato ultra petita.

Pertanto, rigettati i primi quattro motivi vanno accolti il quinto ed il sesto ed, in relazione ad essi, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto ed il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA