Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21870 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. un., 30/08/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23765-2017 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio del Dott. GIANMARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO ALTAVILLA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso la

Dott.ssa FRANCESCA BUCCELLATO – STUDIO LEGALE ASSOCIATO AIELLO e

AMERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO CORSI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PORCARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 01/08/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Laura Marras per delega dell’avvocato Giancarlo

Altavilla e Lorenzo Corsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il signor P.O., proprietario di un edificio di civile abitazione sito in (OMISSIS), lungo la via (OMISSIS) in fregio al (OMISSIS), nel quale aveva costruito abusivamente in un primo momento una loggia con sovrastante terrazza, condonata nel 1986, e successivamente un prolungamento di tale corpo di fabbrica oggetto di domanda di condono ai sensi della L. n. 724 del 1994, formulava istanza alla Provincia di Lucca per il rilascio di nulla-osta idraulico di tali opere pertinenziali. La Provincia, con determinazione dirigenziale del 16 luglio 2015, rigettava l’istanza poichè i manufatti oggetto di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994 non rispettavano la distanza di 10 metri dal piede dell’argine del (OMISSIS).

Il P. adiva quindi il Tribunale superiore delle acque pubbliche chiedendo, con ricorso cui resisteva la Provincia di Lucca, annullarsi il suddetto provvedimento per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f), e per eccesso di potere.

Con sentenza pubblicata in data 1 agosto 2017 il T.S.A.P. respingeva il ricorso osservando che, pacifica essendo la collocazione delle opere in questione all’interno della fascia di mt.10 dal piede dell’argine del (OMISSIS), il divieto posto dalla norma richiamata ha carattere inderogabile ed assoluto (tale da precludere L. n. 47 del 1985, ex art. 33 il condono), non certo superabile dal generico riferimento del ricorrente a imprecisati condonì di opere situate all’interno della suddetta fascia, che sarebbero stati concessi dal Comune di Porcari senza alcun intervento contrario della Provincia. Avverso tale sentenza il signor P. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui resiste la Provincia di Lucca con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f), “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l’applicazione automatica della norma”, in particolare del divieto ivi previsto. Afferma che la norma non ha portata precettiva assoluta perchè ha carattere sussidiario, cioè si applica solo in assenza di una specifica normativa locale; e che, tenendo presenti le ragioni di interesse pubblico del divieto assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque pubbliche e soprattutto il libero deflusso delle stesse-, dovrebbe escludersi, quando risulti oggettivamente non sussistente un impedimento all’esplicarsi di tali ragioni, l’operatività del divieto stesso: richiama in tal senso la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in particolare la nota sentenza n. 12271 del 5/7/2004.

1.1. Si tratta tuttavia di assunti generici e fuorvianti. Da un lato, non vale richiamare nella specie il chiaro disposto della norma in questione là dove prescrive che il divieto ivi previsto in via generale opera solo in assenza di una disciplina locale, se neppure si afferma in ricorso la vigenza, nel territorio in questione, di una normativa locale che, per derogare alla norma statale, dovrebbe condividerne la ratio e quindi contenere una specifica regolamentazione delle distanze dagli argini esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma dell’art. 96 (cfr.Cass.S.U.n. 19813 del 18/07/2008; n. 7574 del 30/03/2009). D’altro lato, del tutto astratto si palesa il riferimento al principio affermato da queste Sezioni Unite in una precedente pronuncia (n. 12271/04, secondo cui quando risulti oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata deve escludersi l’operatività del divieto), se solo si considera come nella specie una fattispecie siffatta non sia stata neppure dedotta. Nè il ricorrente ha indicato altre ragioni che renderebbero nella specie il divieto legale non sorretto dalle ragioni giustificatrici sopra riassunte.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e discussi dalle parti, là dove il T.S.A.P. ha ritenuto un mero asserto generico il riferimento dell’odierno ricorrente a precedenti condoni di opere analoghe senza alcun intervento della Provincia: si rileva come la Provincia non abbia smentito il fatto, e si sostiene che esso proverebbe il carattere non assoluto del divieto. Ci si duole inoltre che il T.S.A.P. non abbia compiuto alcuna valutazione “sulla effettiva incompatibilità rispetto al (OMISSIS)” delle opere realizzate da esso ricorrente, che non sussisterebbe perchè esse sarebbero posizionate in modo non oppositivo e di contrasto con il Rio, ed avrebbero limitatissima consistenza. Si insiste quindi nel sostenere che si tratta non di costruzioni in senso stretto bensì di mere pertinenze, peraltro di limitate dimensioni.

2.1. Va tuttavia osservato che tale doglianze, prima ancora che inammissibili là dove sollecitano un esame nel merito delle caratteristiche delle costruzioni in questione, si palesano infondate in quanto basate sull’erroneo presupposto secondo cui il divieto assoluto posto dall’art. 96 sarebbe derogabile nella specie, pur in difetto di una disciplina locale dotata degli specifici contenuti sopra indicati.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese borsuali) oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% ed agli accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA