Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21870 del 20/09/2017

Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/09/2017),  n. 21870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7926-2012 proposto da:

C.B., C.F. (OMISSIS), M.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 43, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA ROSSI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROSAMARIA CIANCAGLINI, DOMENICO FRAGAPANE,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1333/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2011 R.G.N. 1542/2010; Il P.M. ha depositato

conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 7 dicembre 2011, la Corte d’appello di Torino rigettava le domande proposte da C.B., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulla figlia (all’epoca) minore M.S., di accertamento dell’esistenza di un’impresa familiare con il defunto marito M.R. e dell’ammontare dei relativi utili e incrementi con la condanna di tutti i figli coeredi del predetto alla loro corresponsione per la parte di spettanza: così parzialmente riformando la sentenza del primo giudice, che aveva dichiarato la nullità della domanda proposta da M.S. (per difetto di legittimazione ad agire della madre in assenza di autorizzazione, necessaria ai sensi dell’art. 320 c.p.c., non sanabile dalla successiva costituzione in giudizio della rappresentata, una volta divenuta maggiorenne) e respinto quella della madre; che avverso tale sentenza C.B. e M.S. ricorrono per cassazione con cinque motivi, mentre le parti intimate M.M., + ALTRI OMESSI

che le ricorrenti hanno depositato il 9 maggio 2017 atto di rinuncia; che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in assenza di costituzione delle parti intimate, cui l’atto di rinuncia deve essere notificato solo ove costituite (Cass. 19 dicembre 2006, n. 27133).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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