Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2187 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8760-2014 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FUSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTIGNANI FEDERICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSTANTINI LUCA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza. n. 344/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la C.T.R. di Roma sez. staccata di Latina con sentenza 344/39/13 accoglieva l’impugnazione proposta, in totale riforma della sentenza della CTP di Latina 40/8/10, da Equitalia GERIT, agente per la riscossione prov. Frosinone, nei confronti di G.V., che aveva impugnato la cartella di pagamento IVA + Irap 2005;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il contribuente Gennaresi eccependo:

– violazione e/o errata applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo Equitalia Gerit proposto appello nei confronti del Gennaresi e non anche della Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado;

– violazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a) e D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, conv. in L. n. 31 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per nullità della cartella di pagamento, risultata mancante delle pagine nn. 9 e 10;

– violazione e/o errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la mancanza delle due pagine della cartella di pagamento integrava, altresì, il difetto di motivazione dell’atto;

– l’intimata Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.) non si costituiva;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, per effetto della denunciata nullità del procedimento d’appello per violazione del principio del contraddittorio posto che l’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado, non era stata convenuta nel giudizio di appello. Questa Corte, sul punto, ha avuto, in più occasioni modo di affermare (da ultimo Cass. nn. 27616/18; 26433/17) che: “L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 1535 del 2010, conf. n. 9046 del 2010).

-Ora, esaminato il fascicolo di merito, emerge che effettivamente la sentenza di primo grado fu emessa anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non citata nel giudizio di appello. Il motivo deve, pertanto, essere accolto.

-All’accoglimento del primo motivo, segue l’assorbimento del secondo e del terzo. La sentenza impugnata va cassata e dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla CTR di Roma sez. staccata di Latina, in diversa composizione, per il nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio di secondo grado e rimette gli atti alla CTR di Roma sez. staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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