Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2187 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2187 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 12315-2017 proposto da:
BOGGIO MAURIZIO RICORSO NON DEPOSITATO AL
25/05/2017;
– ricorrentiecontro
AGENZIA 1)13] ,IL ENTRXIE ((1E. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrkorrenteavverso la sentenza n. 1599/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 27/12/2016;
Data pubblicazione: 30/01/2018
udita la relazione della causa -svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal earsigh-Ft Presidente Dott.
i
NIARCELLO (-10BELLIS.
Ric. 2017 n. 12315 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-
Rilevato che il ricorso proposto da Boggio Maurizio, notificato il
31/3/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
25/5/2017 .
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M .
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 6.000,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 30/11/2017
Il Presidente
dott. Mar
i
o Iacobellis
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di