Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21869 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/09/2017),  n. 21869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6672-2012 proposto da:

B.M., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale mandatario di

L.M.P., G.L., G.A. e G.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato KRISTIAN COSMI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA

8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA ALLEGREZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.A., G.M., G.L.,

L.M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/03/2011 R.G.N. 685/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 18 marzo 2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava gli appelli proposti da B.M. e da G.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti da O.D.;

che avverso tale sentenza B.M., in proprio e quale mandatario di L.M.P., L., A. e G.M. ha proposto ricorso con quattro motivi, cui resiste O.D. con controricorso;

che il ricorrente, in proprio e nella qualità, ha depositato, sulla base di accordo transattivo del 20 ottobre 2014, atto di rinuncia con compensazione delle spese tra le parti, per sè e i propri rappresentati, accettato dalla controricorrente;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, regolate tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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