Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21869 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/09/2017), n. 21869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6672-2012 proposto da:
B.M., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale mandatario di
L.M.P., G.L., G.A. e G.M.,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato KRISTIAN COSMI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA
8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA ALLEGREZZA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
G.A., G.M., G.L.,
L.M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 18/03/2011 R.G.N. 685/2010.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza 18 marzo 2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava gli appelli proposti da B.M. e da G.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti da O.D.;
che avverso tale sentenza B.M., in proprio e quale mandatario di L.M.P., L., A. e G.M. ha proposto ricorso con quattro motivi, cui resiste O.D. con controricorso;
che il ricorrente, in proprio e nella qualità, ha depositato, sulla base di accordo transattivo del 20 ottobre 2014, atto di rinuncia con compensazione delle spese tra le parti, per sè e i propri rappresentati, accettato dalla controricorrente;
che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, regolate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017