Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21869 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CATORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27352-2011 proposto da:

CLN COILS LAMIERE NASTRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE CADOS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che Coils Lamiere Nastri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 5/31/11, depositata l’8/2/2011, la quale ha accolto l’appello di Equitalia Nomos s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il ricorso originario della contribuente, nei confronti di C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone e dell’Agente della riscossione, volto all’annullamento della cartella di pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), per l’anno 2006, con riferimento al compendio produttivo sito nel territorio del Comune di Alpignano;

che il predetto Consorzio ed Equitalia Nord s.p.a. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che parte ricorrente, con atto datato 12/4/2018, ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio con spese compensate, e tale rinuncia, a spese compensate, risulta essere stata accettata dalle parti intimate;

che, pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, con spese compensate.

P.Q.M.

LA CORTE, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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