Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21869 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CATORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27352-2011 proposto da:
CLN COILS LAMIERE NASTRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;
CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE CADOS, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO FOGAGNOLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata l’08/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RITENUTO
che Coils Lamiere Nastri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 5/31/11, depositata l’8/2/2011, la quale ha accolto l’appello di Equitalia Nomos s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, respinto il ricorso originario della contribuente, nei confronti di C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone e dell’Agente della riscossione, volto all’annullamento della cartella di pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), per l’anno 2006, con riferimento al compendio produttivo sito nel territorio del Comune di Alpignano;
che il predetto Consorzio ed Equitalia Nord s.p.a. resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che parte ricorrente, con atto datato 12/4/2018, ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio con spese compensate, e tale rinuncia, a spese compensate, risulta essere stata accettata dalle parti intimate;
che, pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, con spese compensate.
P.Q.M.
LA CORTE, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018