Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21868 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1621 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

s.r.l. Centroplastica in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dall’avv. Enrico Soprano,

presso lo studio del quale in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– intimata –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), in persona del

direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 23, depositata in data 22 novembre

2010, n. 218/23/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Angelina-Maria Perrino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per Iva, Irpeg ed Irap concernenti l’anno (OMISSIS), ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rimarcando che l’originale di esso, notificato all’Agenzia, è privo della sottoscrizione da parte del contribuente. Avverso questa sentenza propone ricorso la società, che affida ad un unico motivo, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

Diritto

1.- Il Collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 e dell’art. 182 c.p.c., nonchè l’erroneità e l’insufficienza della motivazione, là dove il giudice d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

La censura è inammissibile, per commistione di profili di diritto e di fatto, i quali, oltre che frammisti, sono altresì confusamente esposti, in modo da non identificare con certezza il thema decidendum:

– in fatto, il ricorso è perplesso in ordine alla circostanza storica affermata dal giudice d’appello (“…se anche si confermasse la mancata sottoscrizione della copia notificata all’Agenzia delle entrate…”) ed è privo di autosufficienza in relazione alla circostanza che intende esso affermare (ossia il fatto che “…la copia conforme depositata presso la Commissione tributaria provinciale è certamente sottoscritta), giacchè non riproduce tale copia conforme;

– in diritto, per un verso, il ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, là dove (comma 3, lett. b) prescrive che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, sostenendo, per conseguenza, che, al cospetto della sottoscrizione del difensore, non vi fosse alcuna necessità di quella del contribuente. Per altro verso, tuttavia, sembra riconoscere che non comparisse in calce al conferimento dell’incarico la firma del rappresentante legale della società; ciò in quanto introduce il diverso profilo di censura dato dalla violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, là dove prescrive che il giudice, ove rilevi un vizio comportante la nullità della procura, assegna un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione di essa.

Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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