Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21868 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L. elett.te domiciliato in ROMA,via F. Confalonieri 5

presso l’avvocato Manzi Luigi dal quale è rappresentato e difeso

unitamente all’avv. Michielan Primo del Foro di Treviso giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Meolo, elett.te dom.to in Roma via Bocca di Leone 78 presso

l’avv. Cicala Curzio con l’avv. PAVAN Giorgio che lo rappresentano e

difendono per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 789 della Corte d’Appello di Venezia

depositata il 16.05.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.06

2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

uditi, per il ricorrente, gli avv.ti P. Michielan e Di Mattia (per

avv. Manzi) che hanno chiesto accogliersi il ricorso;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Libertino RUSSO che

ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22.12.1988 A., La. e V.L. convennero innanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Meolo esponendo di aver stipulato il 22.12.1982 un accordo di cessione volontaria di un terreno di loro proprietà convenendo quale prezzo un acconto salvo conguaglio e di voler pertanto ottenere il pagamento della giusta indennità. Avendo il Tribunale declinato la propria competenza per materia, la causa venne riassunta innanzi alla Corte di Venezia e il giudice adito, espletata CTU nel contraddittorio con il Comune, con sentenza 16.5.2005 rigettò le domande degli attori e dichiarò inammissibile la riconvenzionale del Comune.

Osservò in motivazione la Corte: che a seguito della incostituzionalità dei parametri di indennizzo fissati dalla L. n. 385 del 1980 gli espropriati avevano certamente ma in tesi, diritto al conguaglio, che nella specie l’accordo di cessione afferente i mappali di mq. 9340, mq. 1572 e mq. 1252 e contenente determinazione di acconto poteva essere rideterminato solo ove fosse stato applicabile il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che il CTU aveva opinato in tal senso, affermando che, pur essendo i terreni destinati, a norma del PRG 1987, confermativo del PdF del 1973, a viabilità, parcheggi e attività sportive, nondimeno essi avevano perso i caratteri di “ruralità” originaria, che l’assunto era errato posto che il criterio di edificabilità di fatto aveva impiego solo residuale e suppletivo, che nella specie il PdF comunale adottato il 31.12.1973 era vigente all’epoca della cessione ed escludeva alcuna ipotesi edificatoria, che in fatto il corrispettivo della cessione era stato esattamente determinato sulla base del VAM e L. n. 865 del 1971, ex art. 16 che avendo gli attori ricevuto il dovuto nessun conguaglio spettava, che era sottratta alla cognizione della Corte di Appello la riconvenzionale proposta dal Comune. Per la cassazione di tale sentenza V.L. ha proposto ricorso il 22.11.2005, resistito da controricorso 2.1.2006 del Comune di Meolo.

Il V. ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, affidato a motivi privi di fondamento, deve essere respinto.

Primo motivo: con esso il ricorrente si duole della affermazione per la quale la destinazione dei terreni a viabilità, parcheggi e sport (statuita nel PdF del 1973 e confermata nel PRG del 1987) avrebbe comportato a assenza di alcuna vocazione edificatoria; in tal guisa, ad avviso del ricorrente, si sarebbe ignorata la possibilità di una realizzazione degli impianti, in una previsione di attrezzature collettive senza limitazione di qualità degli interventi, anche ad iniziativa dei privati ed in regime di convenzionamento, e si sarebbe restrittivamente configurata una edificabilità a finalità pubblica predeterminata. Del resto, secondo l’ulteriore profilo di censura avanzato in ricorso, alla data della cessione il vincolo imposto dal PdF del 1973 era decaduto L. n. 1187 del 1968, ex art. 2 e l’area, priva di strumento urbanistico, andava ritenuta – come pur ritenuto dal CTU – edificabile di fatto.

Secondo motivo: in esso il V. si duole della affermazione per la quale il criterio della L. n. 865 del 1871, art. 16 sarebbe stato rettamente applicato, dato che la sua applicazione, imposta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis sarebbe frutto di una scelta del tutto confliggente con i principii della CEDU. Il Collegio rileva che la motivazione del giudice de merito si è posta in continuità con il costante indirizzo di questa Corte per il quale (Cass. 4732 del 2004, e quindi 2812 del 2006, 17995 del 2009 e 404 del 2010) l’indennità di espropriazione di terreni destinati a verde pubblico attrezzato e per le attività sportive, che per espressa previsione delle norme tecniche di attuazione del piano consenta l’edificazione di chioschi, impianti e attrezzature sportive, con la sola limitazione del mantenimento a verde di una superficie non inferiore al 50 per cento dell’area, non può comunque essere commisurata al criterio delle aree edificabili, sia per l’estraneità, nel sistema della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis di un “tertium genus” tra aree edificabili e inedificabili, sia perchè le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello “ius aedificandi”, sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico. Del pari conforme al costante indirizzo di questa Corte è stata l’affermazione afferente la correttezza e costituzionalità dei criteri qui contestati sol che si rammentino i principii posti da S.U. n. 22753 del 2009, e ribaditi dalla assai recente S.U. n. 2419 del 2011.

Rileva però il Collegio che dopo la udienza di discussione del presente ricorso ma prima della pubblicazione della sentenza la Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 10.06.2011 pubblicata sulla G.U. n. 26 del 15.6.2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4 convertito nella L. n. 359 del 1992 in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6 nel testo sostituito dalla L. n. 10 del 1977, per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e l’art. 117 Cost.. Vi è però una ragione assorbente che obbliga, da un canto a non dare ingresso allo jus superveniens rappresentato dalla testè richiamata pronunzia e, dall’altro canto, a radicalmente mutare la motivazione in diritto, errata, della giusta decisione di rigetto resa dalla Corte di Venezia: e si tratta della inerenza della questione della natura dei suoli e del correlato criterio non già ad una controversia di opposizione alla stima bensì ad una domanda di conguaglio del corrispettivo di una cessione determinato sulla base del VAM. Non venne infatti formulata la speciale azione di conseguimento della giusta indennità (introdotta dalla nota sentenza C.C. 67 del 1990), difettando del tutto il suo presupposto rappresentato dalla emissione del decreto di esproprio, ma venne proposta azione di determinazione del conguaglio alla luce della normativa riemersa a seguito della nota sentenza C.C. 223 del 1983. Ma tanto la disciplina del conguaglio quanto l’efficacia della testè richiamata sentenza della Corte Costituzionale erano collegati al presupposto indefettibile della natura edificatoria delle aree oggetto di cessione volontaria, il cui corrispettivo per l’appunto veniva ritenuto “conguagliabile” per l’applicazione di un diverso, seriamente ristoratore, criterio indennitario. Ed è noto il fermo indirizzo di questa Corte per il quale, ove la cessione sia stata convenuta per aree agricole, nessun conguaglio è azionabile ad integrazione del corrispettivo erogato (Cass. n. 1886 del 1996, n. 7429 del 2002 e n. 1984 del 2005) neanche essendo prospettabile che della cessione venga, per tal ragione, predicata la illiceità (Cass. n. 10789 del 2003). Su tale premessa, quindi, appare evidente che la Corte di merito, una volta accertato che si trattava di aree che nello strumento urbanistico (PdF del 1973 e PRG del 1987) erano affermate essere agricole, e che non aveva alcuna consistenza i ricorso alla edificabilità di fatto, non avrebbe dovuto far altro che dichiarare inammissibile la pretesa al conguaglio (per la sua rilevata improponibilità all’esito di una cessione volontaria di area non edificabile). Ed in tal senso va quindi modificata la motivazione in diritto della sentenza, per la stessa ragione non ravvisandosi margine di applicabilità dello jus superveniens rappresentato dalla sentenza 181 del 2011 della C.C. (insuscettibile di applicazione ad una domanda di conguaglio di un corrispettivo erogato per cessione volontaria di area agricola, e su dette basi determinato). Le spese si regolano secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare al Comune di Meolo per spese la somma di Euro 2.000,00 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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