Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21868 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/09/2017),  n. 21868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18395-2012 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO X., giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/01/2012 R.G.N. 314/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 579 in data 15 dicembre 2011 – tre gennaio 2012 la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa in data 20 aprile 2010 dal giudice del lavoro della stessa sede, gravata da S.p.a. ANAS Ente Strade con atto del 21 aprile 2011, rigettava la domanda proposta da P.D., dipendente della medesima azienda per il periodo 9/9/1996 – 30/09/2002, inquadrato nell’area operativa e di esercizio in posizione economica ed organizzativa B2, in qualità di cantoniere, ed in precedenza nel 4^ livello, per ottenere l’inquadramento nell’area operativa B1 come operatore specializzato a far data dal 1/7/1999, epoca di entrata in vigore del nuovo inquadramento del personale, e per il periodo precedente nella V qualifica funzionale, con le conseguenti differenze retributive;

che secondo la Corte la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dal ricorrente continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, senza che mai fossero superati limiti temporali di tre mesi di cui all’art. 2103 c.c., mentre la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere, di guisa che non risultava conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, nè dal punto di vista quantitativo, data l’occasionalità e marginalità della superiore adibizione, nè dal punto di vista qualitativo, data la intercambiabilità delle prestazioni e la rotazione del personale su turni predisposti;

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per la cassazione il P., affidato a due motivi, cui ha resistito mediante controricorso del tre – sei agosto 2012 ANAS S.p.A.;

che sono stati comunicati alle parti regolari e tempestivi avvisi dell’adunanza fissata al 17 maggio 2017, per cui soltanto la società controricorrente ha depositato memoria;

che il PUBBLICO MINISTERO con requisitoria scritta in data sette aprile 2017 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (non meglio indicati) e di norme di diritto (art. 2103 c.c.), richiamando l’art. 66 del contratto collettivo, secondo cui l’operatore specializzato B1 “nei periodi di attesa e senza pregiudizio delle proprie mansioni e tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e delle disposizioni ricevute, partecipa alla squadra di manutenzione e pronto intervento”, a conferma dell’espletamento delle mansioni di che trattasi vi possano essere dei periodi di attesa con il contemporaneo svolgimento delle mansioni di cantoniere: la caratteristica della non continuità sarebbe quindi intrinseca al contenuto ed alla natura delle mansioni in esame, sicchè qualsiasi valutazione di merito in ordine alla prevalenza o all’assoluta continuità dell’attività svolta non avrebbe ragione di essere, perchè anche l’eventuale attività di cantoniere è riconducibile sempre alle mansioni di operatore specializzato, così come previsto dal contratto collettivo. Infatti, la declaratoria contrattuale non richiede affatto che i mezzi speciali vengano guidati continuativamente per tutto l’orario di servizio, ma soltanto quando ciò sia necessario, essendo espressamente previsto che nei periodi di attesa l’autista svolga attività di cantoniere, dovendosi altresì tener conto degli ordini di servizio dal 19 novembre 1998 al 19 gennaio 1999 ed ancora dal 19 gennaio al 31 marzo 1999, in tutto per ben oltre quattro mesi e mezzo di svolgimento di mansioni di conducente di mezzi speciali, dovendosi quindi anche considerare la reiterazione sistematica e non occasionale dell’assegnazione a mansioni superiori;

che come secondo motivo, il P. lamenta il vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in relazione alla mancata ammissione di prove. La Corte territoriale aveva omesso di motivare, con riferimento alla giurisprudenza citata in relazione all’art. 2103, laddove il giudice di prime cure aveva affermato che dagli ordini di servizio depositati emergeva l’adibizione dell’attore alla guida di mezzi complessi anche per periodi superiori a tre mesi, mentre il fatto che tale assegnazione fosse stata prevista per il solo caso di eventuali precipitazioni nevose e/o servizio antigelo non escludeva che il ricorrente fosse stato adibito a tutti gli effetti alla conduzione di tali veicoli, dovendosi qualificare i restanti giorni come periodi di attesa – in base alla succitata previsione contrattuale – allorchè egli partecipava alla “attività di squadra e di pronto intervento”. E dalla prova testimoniale era risultata la costante adibizione alla guida dei mezzi speciali, quanto meno durante il periodo invernale e con le condizioni per il caso di neve o di gelo. Per contro, i giudici dell’appello non avevano tenuto conto di quanto rilevato in primo grado dal tribunale. Inoltre, la Corte di merito aveva disatteso la reiterata istanza di ordine di esibizione dell’intera documentazione amministrativa, pur ritenendo che l’attore non avesse provato la continuità nello svolgimento delle mansioni superiori, assumendo che il quadro probatorio non avrebbe potuto subire apprezzabili modifiche con l’acquisizione degli ordini e delle direttive di servizio per tutto il periodo oggetto di causa, nonchè copia dei libretti matricolari;

che le doglianze devono ritenersi infondate, così dandosi continuità alla soluzione accolta da questa Corte in precedenti relativi ad analoghe controversie (Cass. n. 10101 del 2013, v. altresì Cass. lav. n. 14770 del 19/04 – 19/07/2016, e n. 24451 del 15/09 30/11/2016), cui integralmente si rimanda;

che, infatti, quanto al primo motivo, il contratto collettivo non risulta essere stato ritualmente e tempestivamente allegato al ricorso, nè è stata indicata la sua ubicazione all’interno del fascicolo di parte (manca ogni specifico riferimento sul punto, laddove poi nell’ultima pag. 11, del ricorso con riferimento ai documenti prodotti, vi è l’assolutamente generica indicazione “fascicoli di parte del 1^ e 2^ grado di giudizio”), sicchè sul punto l’impugnazione appare improcedibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075), ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza (va poi appena ricordato che alla luce dell’art. 372 c.p.c. in tema di “produzione di altri documenti”, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso);

che, quanto al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purchè svolte in misura quantitativamente significativa (Cass. n. 26978 del 22/12/2009, n. 6303 del 18/03/2011 ed altre);

che nel caso di specie la Corte d’Appello, con motivazione congrua ed immune da rilievi di natura logico-giuridica, ha negato che le mansioni di conduzione di mezzi speciali potessero ritenersi prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sicchè il motivo finisce con il criticare l’interpretazione e la valutazione delle prove operate dalla Corte distrettuale, prospettandone una diversa, ed involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 6288 del 18/03/2011, n. 10657/2010, n. 9908/2010, n. 27162/2009, n. 13157/2009, n. 6694/2009, n. 18885/2008, n. 6064/2008);

che, d’altro canto, a parte la rilevata carenza documentale, con conseguente improcedibilità, derivante dalla omessa puntuale e tempestiva allegazione (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6) con relativo deposito (v. in part. l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) dell’integrale c.c.n.l. in questione, ciò che indubbiamente si riflette anche sulle connesse censure di cui al secondo motivo di ricorso, queste ultime neanche debitamente confutano nel loro complesso le argomentazioni in proposito spese dai giudici di appello; che, invero, la sentenza di appello, ha dato dato atto di aver esaminato le menzionate deposizioni testimoniali acquisite unitamente ai prodotti ordini di servizio, ma per il solo caso di eventuali precipitazioni nevose e/o servizio antigelo, ossia per singole evenienze non programmabili con anticipo trimestrale e comunque non ostative alla prestazione ordinaria, che rimaneva quella di cantoniere, mentre le deposizioni testimoniali avevano confermato la marginalità della prestazione superiore unitamente al servizio antigelo, in base alle ragioni ampiamente enunciate nella sentenza de qua, pure con la citazione di analoghi precedenti casi esaminarti dalla stessa Corte e decisi nel medesimo senso;

che, inoltre, non risulta idoneamente precisata l’ulteriore richiesta istruttoria relativa alla non meglio indicata intera documentazione amministrativa, di cui per giunta nemmeno è stato precisato come, quando ed in quali termini sia avvenuta la richiesta di ordine di esibizione (parimenti va detto per quanto concerne la motivazione in base alla quale la Corte distrettuale avrebbe argomentato nel senso che il quadro probatorio darebbe rimasto pressochè immutato con l’acquisizione degli ordini e direttive di servizio nonchè di copia dei libretti matricolari, ciò che non trova alcun puntuale riscontro testuale nella sentenza de qua);

che, pertanto, il secondo motivo si appare assolutamente inammissibile per la sua estrema genericità ed inconferenza riguardo alle richieste istruttorie (cfr. in part. pagg. 10 e pag. 11 del ricorso), che non sarebbero state debitamente esaminate;

che, infine, le restanti doglianze di parte ricorrente attengono, comunque, al merito, mentre va ribadito il consolidato orientamento, secondo il quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo previgente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico-formale la valutazione operata dal giudice del merito. A questo proposito, è noto come al giudice di legittimità spetti, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale, ma unicamente il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (cfr. tra le varie Cass. n. 27197/2011), soltanto il secondo avendo il compito in via esclusiva di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, liberamente attribuendo prevalenza all’una o all’altra (cfr. Cass. S.U. civ. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 21 aprile 2006 n. 9368 e numerose successive conformi);

che, pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del soccombente alle spese di questo giudizio, liquidate come da seguente dispositivo.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore di parte controricorrente, nella misura di = 3.000,00 = Euro per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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