Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21867 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CATORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27052-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2010 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata l’11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello della Agenzia delle Dogane, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il diniego di rimborso dell’importo maggiore, rispetto a quello liquidabile in base ai criteri di calcolo previsti dal D.P.R. 26 ottobre 2001, da ENEL s.p.a. corrisposto, nell’anno 1998, a titolo di imposta sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, ai sensi della L. n. 449 del 1997, ritenendo che le disposizioni regolamentari avessero contenuto integrativo delle norme di legge istitutive del tributo, che le disposizioni amministrative di attuazione, emanate dalla Amministrazione finanziaria con circolare 2/2/1998, in attesa della adozione del predetto regolamento, avessero natura provvisoria e non definitiva, dovendo intendersi effettuati a titolo di mero acconto i versamenti di imposta eseguiti anteriormente ai criteri – definitivi – di calcolo della imposta, stabiliti con il D.P.R. n. 416 del 2001, più favorevoli ai contribuenti, legittimati a richiedere la restituzione dei maggiori importi versati;

che la Agenzia delle Dogane impugna la sentenza per cassazione deducendo due motivi, illustrati con memoria, mentre la intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, con il primo mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 17, commi dal 29 al 33, in combinato disposto con il D.P.R. n. 416 del 2001, artt. 1, 4, 10,11 e 12 disp. att. c.c., giacchè il giudice di appello ha erroneamente attribuito efficacia retroattiva al Regolamento di cui al d.p.r. citato, nonchè, con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente circa un punto controverso e decisivo del giudizio, giacchè il giudice di appello si è limitato ad affermare apoditticamente l’applicabilità, nel caso di specie, del predetto Regolamento applicativo della L. n. 449 del 1997;

che la questione oggetto di ricorso è stata già posta all’attenzione di questa Corte e va risolta nel senso che “La tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi di azoto (NOX), istituita con L. 27 dicembre 1997, n. 449, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1 gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perchè la legge qualifica come meramente “applicative” le emanande norme regolamentari, sia perchè a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 preleggi” (Cass. n. 2850/2012, n. 26859/2009, n. 20665/2008);

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e cassata la sentenza impugnata, la quale, invece, ha ritenuto fondata la richiesta di rimborso delle somme versate dall’ENEL in base alla L. n. 449 del 1997, in quanto calcolate in eccesso rispetto alla quantificazione determinabile per effetto dei criteri di calcolo della quantità dei fumi emessi, previsti dal successivo D.P.R. n. 416 del 2001; che non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa, nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

che il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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