Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21866 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 30/08/2019), n.21866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25414/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Laura

Mantegazza 24 presso lo studio dell’AVVOCATO MARCO GARDIN che la

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO PIERGIORGIO MERLI;

– ricorrente –

contro

D.S., L.M.S., Di.Sa. e Di.Si.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Appennini, n. 46,

presso l’AVVOCATO STEFANO ISIDORI, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATO LUIGI DEL GALLO;

– controricorrenti –

e contro

B.U., F.F.;

– intimati –

e contro

Asl (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Attilio Regolo, n. 12/d presso lo studio dell’AVVOCATO ITALO

CASTALDI che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO

GIOVANNI MANGIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 01472/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 01472 del 04/08/2017 ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale Chieti, di accoglimento della domanda risarcitoria formulata in proprio da D.S. e L.M.S., nonchè di quella avanzata dagli stessi quali esercenti la potestà genitoriale sui minori Di.Sa. e Si., in relazione ai danni conseguenti alla condotta colposa dei dottori B.U., F.F. e M.M. e quindi della ASL di Chieti, in occasione della nascita di Di.Sa., con conseguente condanna dei predetti in solido al risarcimento dei danni, con rigetto della domanda formulata dalla M. nei confronti dell’Assitalia-Assicurazioni d’Italia S.p.a., per intervenuta prescrizione.

I danni erano così quantificati dal Tribunale, la cui liquidazione era confermata dalla Corte d’Appello: in favore dei coniugi D. – L.M., quali esercenti la responsabilità sul minore, a titolo di danno non patrimoniale subito da Di.Sa. per Euro 1.480.347,90, oltre interessi e rivalutazione ed a titolo di danno patrimoniale (da preclusione e/o riduzione della capacità lavorativa) per Euro 307.784,52, oltre interessi dalla pronuncia; a titolo di danno non patrimoniale proprio per Euro 200.000,00 ciascuno ed a titolo di danno non patrimoniale quali esercenti la responsabilità sul minore Di.Si. per Euro 100.000, oltre interessi e rivalutazione e ad ulteriore titolo di danno patrimoniale proprio (per spese di assistenza future) e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Sa., la somma rispettivamente di Euro 30.000,00 e di Euro 120.000,00 e a titolo di rimborso spese sostenute per il minore Euro 236.035,34 ed Euro 100.000,00 per spese mediche future.

Il giudice dell’appello rigettava con la sentenza in scrutinio, resa nella contumacia in fase di gravame di B.U. e della compagnai assicuratrice, sia l’appello principale proposto da F.F., sia gli appelli incidentali dei D. – L.M. sia quello di M.M. e dell’ASL n. (OMISSIS).

Avverso la sentenza d’appello ricorre con due motivi di ricorso M.M..

Resistono con controricorso D.S., Sa. e Si. e L.M.S..

Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, la ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti.

Per l’adunanza camerale sono state depositate memorie da M.M. e dalla ASL n. (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale di M.M. è così testualmente articolato: “violazione, falsa applicazione della norma di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al fatto concreto e come accertato processualmente, non avendo valutato la condotta mantenuta dalla Dott.ssa M., con riguardo alla fase del travaglio e del parto, ed il suo ruolo all’interno del reparto con riferimento alle scelte terapeutiche e di analisi, per il periodo di ricovero, stabilite dal Primario Ospedaliero, Dott. B., cui era in posizione subalterna”.

In particolare è denunciata la violazione del D.P.R. n. 128 del 1969, art. 7, D.P.R. n. 502 del 1992 e del CCNL del 17/10/1998 e del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, sui compiti del primario ospedaliero sul quale ricade la responsabilità dei malati e che è tenuto a definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti.

In concreto il motivo assume la violazione e falsa applicazione della sopra richiamata normativa da parte dei giudici di merito laddove essi hanno ritenuto che anche la dottoressa M., sebbene fosse una semplice ginecologa, peraltro entrata in sala nella fase finale del travaglio, responsabile dei danni subiti dal nascituro, insieme al primario ospedaliero ed al medico in concreto operante.

Il motivo sconta un’impropria iniziale formulazione, in quanto sostanzialmente addebita alla pronuncia una mancata valutazione di fatto decisivo e chiede sostanzialmente il riesame di circostanze fattuali (partecipazione della dottoressa M. al parto solo dopo il travaglio, ingresso in sala operatoria alle ore 9 del mattino a fronte di inizio del travaglio nelle ore notturne).

Esso è in ogni caso infondato, anche qualora lo si voglia intendere quale omessa considerazione di fatto decisivo, per la rilevante ed esaustiva disamina, compiuta dai giudici di merito, della posizione della dottoressa M., la quale era colei che aveva seguito tutta la gestazione della partoriente L.M.S. e, pertanto, pur essendo entrata in sala operatoria soltanto nella fase finale del travaglio, avrebbe dovuto prescrivere, ed effettuare, come risultato accertato dalla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado (e non oggetto di specifica contestazione, essendosi la difesa della dottoressa M. limitata a depositare in appello consulenza di parte, peraltro ammessa dalla stessa Corte territoriale) esami specifici in relazione alle condizioni di salute proprie della paziente, non limitandosi agli esami routinari (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza in scrutinio).

Il secondo mezzo muove dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2236 c.c., ed addebita alla sentenza in esame di non avere tenuto in considerazione la speciale difficoltà della prestazione richiesta.

Anche detto secondo motivo appare formulato con riguardo alla valutazione fattuale, sebbene appaia meglio agganciato ad un dato normativo specifico rispetto al precedente.

Anch’esso, tuttavia, non coglie nel segno, risultando la sentenza d’appello adeguatamente incentrata sulla disamina degli eventi, con attenta valutazione della frazione di condotta imputabile alla dottoressa M., in relazione ai compiti dei vari medici partecipanti all’operazione di parto spontaneo, non essendosi ravvisata l’opportunità di un parto cesareo programmato, nonostante la criticità nelle ultime settimane, della situazione della L.M. e pienamente condivisibile laddove esclude che il caso della partoriente L.M. involgesse questioni di particolare difficoltà (pag. 11, in fine, della sentenza d’appello), trattandosi soltanto di porre in essere “una gestione meno approssimativa e, in relazione alla condizione di rischio della paziente, richiedeva una sorveglianza intra partum ancora più attenta di quella che viene attuata normalmente”.

E’ opportuno, inoltre, rilevare che la Corte territoriale ha evidenziato che la cartella clinica della partoriente risultava incompleta e comunque lacunosa, traendone logiche conseguenze in punto di rilevanza causale della condotta del medico curante e in specie della dottoressa L.M., la quale, per sua stessa ammissione, era incaricata di seguite la paziente L.M. durante la gestazione (sul punto si veda: Cass. n. 1538 del 26/01/2010: “le omissioni nella tenuta della cartella clinica imputabili al medico rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176 c.c., comma 2, sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poichè l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria”).

Il ricorso principale in definitiva contesta circostanze di fatto oramai accertare e rispetto alle quali la sentenza di appello, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, alla quale non sono state mosse critiche specifiche, motiva adeguatamente.

Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.

Con il proprio ricorso incidentale la ASL n. (OMISSIS) fa valere “violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3” addebitando alla sentenza della Corte territoriale il mancato scomputo dalle voci di danno, e segnatamente da quella da perdita della capacità lavorativa specifica e da quella per spese di assistenza, degli emolumenti erogati da enti pubblici, quali lo Stato o la Regione Abruzzo, in favore di soggetti che vengono a trovarsi, come Di.Sa., in situazione d’inabilità al compimento autonomi di atti della vita quotidiana.

Il ricorso incidentale della ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti è destituito di fondamento.

La sua formulazione è del tutto generica, non individuando alcuna specifica provvidenza o beneficio assistenziale in atto erogato o erogabile a Di.Sa., nè indica quali sarebbero le fonti normative di dette erogazioni, potendo soltanto presumersi che, quanto alla legislazione statale la difesa della ASL n. (OMISSIS) intenda riferirsi alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento.

La sentenza della Corte di appello (alla pag. 16) ha, peraltro, rilevato la novità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1, della questione delle spese di assistenza futura e comunque dello scomputo prospettata dalla struttura sanitaria pubblica soltanto in fase d’impugnazione e questa, nell’impugnazione per cassazione, si è genericamente trincerata dietro una rilevabilità d’ufficio della questione, senza indicare alcun idoneo parametro normativo dal quale poter desumere che Di.Sa. è fruitore o sarà in futuro, di benefici assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione o da altri soggetti pubblici.

Questa Corte è consapevole dell’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 12567 del 22/05/2018) in materia di diffalco dalla somma liquidata a titolo di risarcimento di altri emolumenti che il danneggiato venga a percepire da parte di altri soggetti, diversi dal danneggiante e segnatamente dell’indennità di accompagnamento.

Occorre, tuttavia, rilevare che non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, nè il carattere predeterminato dell’emolumento in base alla legge e comunque ad atti normativi, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (di recente, in tema di indennizzo da emotrasfusione e suo mancato diffalco Cass. n. 04326 del 14/02/2019).

Ciò premesso, è priva di fondamento la censura, riferita alla sentenza di secondo grado, di violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè la Corte territoriale ha comunque esaminato l’eccezione (in senso lato, rilevabile d’ufficio: tra le altre, Cass. n. 00991/2014) di compensatio lucri cum damno, rigettandola nel merito (per non avere Di.Sa. ricevuto alcuna somma effettivamente quantificata o quantificabile, si veda pag. 16 della sentenza in esame), omettendo parte ricorrente incidentale di evidenziare quali fossero gli elementi, anche solo presuntivi e dedotti tempestivamente, idonei a dimostrare l’erogazione del beneficio o il suo riconoscimento in base ad una posta determinata o esattamente determinabile.

I ricorsi sono, pertanto, rigettati.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale nei confronti di ciascuna delle parti costituite e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia.

La ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti va, viceversa, tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, non essendovi costituzione avverso il suo ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, da individuarsi nel rigetto di entrambe le impugnazioni, per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi;

condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.073,00 per ciascuna delle parti costituite, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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