Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21866 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 21/10/2011), n.21866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 settembre 2009, ritualmente depositato, R. F. impugnava, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma dell’8 aprile 2009, che aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.

Hanno depositato “memoria di costituzione”, in data 28 dicembre 2009, gli eredi del R., deceduto in data (OMISSIS), e successivamente memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione degli eredi di R.F. per invalidità della procura a margine della memoria 28 dicembre 2009, in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, nella formulazione previgente, nella specie applicabile: è indispensabile al riguardo la procura notarile, non essendo la memoria di costituzione, nel presente procedimento, uno di quegli atti per cui è consentita la procura a margine (al riguardo, Cass. n. 23816 del 2010).

Il ricorso va dichiarato inammissibile per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008) di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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