Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21866 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28619/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.D. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

S.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LANCIANI 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERGINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8007/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2010 R.G.N. 6890/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15.10.2010 la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15093/2006, confermando la declaratoria di illegittimità del termine apposto del secondo contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e S.D. per il periodo 1.3.2000/1.5.2000 la cui causale era riferita ad ipotesi individuata ai sensi dell’art. 8, comma 2 del CCNL ‘94 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione assetti occupazionali, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ritenendo invece non dovuto alcun risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi che S. ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso principale la società ricorrente lamenta: 1) contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a circostanza rilevante ai fini del decidere, avendo escluso la risoluzione per mutuo consenso sebbene abbia poi respinto la domanda risarcitoria del pagamento delle mensilità, in ragione del lungo tempo trascorso. 2) la violazione e falsa applicazione della n. 56/87, art. 23, dell’art. 8 C.C.N.L. 1994, oltre che dell’accordo attuativo del 25.9.1997, e dei successivi accordi sindacali del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’accordo aziendale del 25-9-1997, sostenendo quindi l’insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi. Sostiene Poste italiane spa l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente, anche sulla base di una interpretazione dell’accordo collettivo fondato sul significato letterale delle espressioni in esso utilizzate e del comportamento successivo delle parti, il potere dei contraenti collettivi, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, di individuare nuove ipotesi di assunzione termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, senza limiti di tempo, considerato che la suddetta legge non prevede alcun limite temporale al riguardo. 3) l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte romana avrebbe erroneamente indicato la data finale fino a cui era prevista la stipula dei contratti a termine nel 30.4.1998 assegnando, senza una motivazione sufficiente e logica, a tale data la valenza di termine finale dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

Che con ricorso incidentale Lo S. ha lamentato la violazione degli artt. 2094,1217,12181372 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il passare del tempo tra la cessazione del rapporto e la messa in mora costituisse elemento presuntivo che affievoliva il nesso eziologico tra condotta datoriale e danno riconducibile a tale condotta. A dire del ricorrente incidentale il diritto alla retribuzione maturerebbe comunque dal momento in cui viene offerta la prestazione.

che è infondato il primo motivo del ricorso principale. Ed infatti nessuna contraddittorietà appare sussistere in merito alla motivazione adottata dalla corte di merito circa la valutazione dell’assenza di danno patrimoniale e tuttavia la insussistenza dell’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, trattandosi di due rationes decidendi distinte, incidendo la seconda solo sugli effetti risarcitori e non su quelli comunque ripristinatori della accertata nullità del termine.

Che sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di gravame principale che, essendo connessi, possono esaminarsi congiuntamente. Sulla questione, con riferimento al sistema vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001, vi è indirizzo ormai consolidato di questa Corte, (cfr da ultimo, Cass., 11 febbraio 2014, n. 3045). Sulla scia di Cass. S.U. n. 4588/2006, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr Cass., n. 21063/2008)”. In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr. fra le tante Cass. n. 18383/2006, Cass. n. 7745/2005), In particolare, quindi, questa Corte ha costantemente affermato che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr. per tutte Cass. n. 21062/2008 e da ultima Cass. n. 286/2016).

Che va accolto il ricorso incidentale ma esclusivamente con riferimento alla censura relativa all’errato rigetto della domanda risarcitoria, osservandosi che nel caso in esame va applicato lo ius superveniens con riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a SSUU n. 21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva, non richiedendosi necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico. Peraltro, come rilevato dalle SSUU citate, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. Nel caso in esame il ricorrente incidentale, appellante incidentale in secondo grado in relazione alla data di maturazione del danno, ha impugnato con ricorso di cassazione la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso del tutto la condanna al risarcimento del danno, mentre la società ricorrente ha proposto comunque ricorso principale contro la parte della decisione, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità inscindibile, la parte legata alla quantificazione del risarcimento del danno.

Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, rinviando, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA