Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21865 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Immobiliare S. di S.S. e C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, S.S.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 4, depositata in data 12 ottobre 2010,

n. 97/2010;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 ottobre 2016 dal Consigliere Dr. Angelina Maria Penino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Dr. Gianna Maria De Socio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dr. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

La società contribuente ha impugnato, in esito a controllo secondo procedura automatizzata, una cartella di pagamento notificata per recupero di irap ed iva non versate, eccependone la nullità della notificazione, perchè avvenuta presso la residenza del socio accomandatario e non già presso la sede legale, variata in epoca ampiamente antecedente alla notificazione; a tanto ha aggiunto che malamente la cartella non era stata preceduta da comunicazione d’irregolarità, il che non ha consentito di poter fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, puntando sulla “non conformità a legge” della notificazione. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Il Collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 100 c.p.c., puntando sulla nullità della notificazione, in quanto tale sanata dalla tempestiva impugnazione della cartella.

Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).

2.- Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. 384/16; 14925/11).

2.1.- Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione della cartella ha determinato la sanatoria della nullità della sua notificazione, qualora sussistente.

3.-Ne conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, per l’esame delle questioni di merito dedotte e per la regolazione delle spese.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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