Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21865 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 21/10/2011), n.21865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso l’avvocato

CAVALIERE DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CAVALIERE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta del 08-11-2007, che, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, e (apparentemente) mancato riconoscimento di un bonus.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, considerando operativo il ” termine breve ” per la notifica: al contrario il termine breve opera soltanto a seguito di notifica della controparte, e non di comunicazione, come nella specie, a mezzo notifica, a cura della cancelleria. Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.000,00;

procedimento presupposto: 1^ grado: marzo 1992 – pendente al deposito del ricorso, febbraio 2002). Il giudice a quo ha indicato la durata “ragionevole” in quattro anni, “(Ndr: testo originale non comprensibile) dal giudicato interno”: manca nel ricorso una censura specifica, in quanto ci si lamenta soltanto genericamente del quantum.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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