Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21864 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28481/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/05/2011 R.G.N. 1252/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte di Appello de L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara dell’8.10.2009, che ha accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 1.12.2003 al 14.2.2004 da Poste Italiane con C.S., per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito presso la regione Centro – Filiale di (OMISSIS), assente co diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine per avere non avere la società Poste spa fornito la prova del necessario collegamento tra le esigenze temporanee di carattere sostitutivo dedotte e la prestazione richiesta alla C..

Che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali ha opposto difese la C. con controricorso.

Che il PG ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per essere il contratto a termine impugnato rispettoso della disposizione legislativa diversamente da quanto affermato dalla sentenza, che non ha tenuto conto che anche gli uffici dove ha lavorato la C., (OMISSIS) e (OMISSIS) apparterrebbero alla Regione Centro. Avrebbe comunque errato la Corte territoriale per non aver considerato che nelle realtà aziendali complesse le esigenze sostitutive non possono essere riferite ad una singola persona, con riferimento alle singole “unità”, come osservato dalla Cassazione nella sentenza n. 1577/2010. 2) La violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, nn. 5 e 7, normativa già in vigore all’epoca della emissione della sentenza impugnata, per non avere la corte di merito applicato lo ius superveniens.

Che il primo motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza, non avendo la società ricorrente trascritto il testo del contratto a termine, così da poter verificare quali fossero i luoghi della prestazione lavorativa a cui era stata destinata la C. nello stesso indicati. Comunque tale motivo appare infondato considerando quanto riferito dal teste di parte convenuta M. e riportato nella sentenza impugnata, teste che ha indicato gli uffici di (OMISSIS) e (OMISSIS), uffici postali diversi da quanto indicato nel contratto. La ricorrente peraltro non ha nemmeno trascritto e riprodotto i capitoli di prova che avrebbero a suo dire dovuto condurre ad un esito diverso del giudizio, con particolare riferimento agli uffici postali in cui la C. aveva lavorato, e neanche quelli che si riferivano al confronto tra le giornate di assenza del personale in organico e le giornate di presenza al lavoro della C..

Che va per contro accolto il secondo motivo di ricorso. Ed infatti diversamente da quanto sostenuto dalla corte di merito, la normativa di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, si applica anche ai giudizi pendenti all’epoca dell’entrata in vigore di detta normativa. Sul punto si richiama integralmente alla recente sentenza di questa Corte a SSUU n. 21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, può concernere anche disposizioni emanate addirittura dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva, posto che la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima.

Che sotto tale profilo pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

Accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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