Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21863 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21863 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 18213-2011 proposto da:
TASSARA ANDREA C.F. TSSNDR48A07D969L, domiciliato

in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1589

contro

BECCARIA FRANCO C.F. BCCFNC67S02D372R, in proprio e
quale titolare della BRAMARDI di Beccaria Franco


(P.I. 03145790048), quale avente causa della BRAMARDI

Data pubblicazione: 27/10/2015

S.A.S di Beccaria Franco & C. Snc già Bramardi
S.n.c., in persona del legale rappresentante pro

,

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO
ABRIGNANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALBERTO CAPELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

457/2010 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 22/06/2010 R.G.N. 755/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SARAGO’ TIBERIO per delega ABRIGNANI
IGNAZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto.

RG 18213-11- n- 6 ud 14-415

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del
Tribunale di Genova, accoglieva

l’opposizione proposta dalla società

per il pagamento di provvigioni non corrisposte e rigettava la domanda
riconvenzionale spiegata dalla predetta società.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede,
riteneva, in base alla espletata istruttoria, cessato di fatto – alla
fine dell’anno 2001 – il rapporto di agenzia dedotto in causa e, sul
rilievo che il Tassara non aveva provato le conclusioni di affari
successivi alla predetta cessazione, escludeva che lo stesso potesse
vantare dei crediti per provvigioni nei confronti della società
Brama rdi.

Avverso questa sentenza il Tassara ricorre in cassazione in ragione di
tre censure.

Resiste con controricorso la società intimata che deposita visura
della Camera di Commercio afferente la posizione del Tassara ed in
particolare

l’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese

per il sopravvenuto suo decesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato, in ordine alla allegata cancellazione del
Tassara dal registro delle imprese per il sopravvenuto suo decesso,

1

Bramardi a decreto ingiuntivo emesso su istanza di Tassara Francesco

che secondo giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione,
che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione
l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi
previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta
instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato

V. Cass. S.U. 21 giugno 2007 n.14385).

Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cpc, sostiene che la Corte del merito è
andata ultra patita non avendo nessuna delle parti in causa sostenuto
la cessazione di fatto del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo del ricorso il Tassara, denunciando violazione
e/o falsa applicazione di legge nonché manifesta illogicità della
motivazione, critica la sentenza impugnata per non aver riconosciuto,
a fronte della ritenuta cessazione di fatto del rapporto alla fine
dell’anno 2001, i crediti per provvigioni relativi all’ultimo
trimestre dell’anno 2001.
Con il terzo motivo il Tassara, allegando violazione o falsa
applicazione degli artt. 2119, 1453 e 1750 cc nonché vizio di
motivazione, prospetta che la Corte territoriale ha ritenuto cessato
il rapporto di lavoro alla fine del 2001 senza tener conto di tutta
l’istruttoria testimoniale e delle norme che regolano la risoluzione
del rapporto di lavoro concernenti la comunicazione del recesso e il
preavviso.

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dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio.( per tutte

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista
logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Preliminarmente va rilevato che per conforme giurisprudenza di questa
Corte la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola

riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in
via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende
conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate
dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del
devolutum quantum appellatum

tantum

(artt. 434 e 437 cod. proc. civ.), non

osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una
ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle
parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi
e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da
quella invocata dalla parte ( per tutte V. Cass. 24 marzo 2011 n. 6757
e Cass. 13 giugno 2002 n.8479).

Non incorre, pertanto, nel denunciato vizio di ultra petizione la
Corte del merito che accerta, in base alla espletata istruttoria,
cessato di fatto il rapporto di agenzia, ancorché tale cessazione non
sia stata allegata dalle parti.

Tanto precisato va rimarcato che la censura di cui al secondo motivo
del ricorso concernente il mancato riconoscimento delle provvigioni
relative all’ultimo trimestre dell’anno 2001 non è di per sé decisiva
poiché la Corte del merito fondando il suo dictum sul rilievo che il

3

il giudice ex art. 112 cpc riguarda il petitum che va determinato con

Tassara non aveva provato la conclusioni di affari successivi alla
predetta cessazione, intanto poteva rilevare solo ed in quanto,
contrariamente a quanto affermato dalla predetta Corte, vi fosse stata
una prova contraria non valutata dalla Corte di Appello.

fini di questo giudizio di legittimità, irrilevante.

Relativamente, infine,alla terza critica mette conto evidenziare che
il ricorrente, nel contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla
Corte di Appello, non trascrive, in violazione del principio di
autosufficienza,nel ricorso le dichiarazioni testimoniali che secondo
la sua prospettazione dimostrerebbero

l’errata valutazione delle prove

testimoniale.

Inoltre la Corte del merito non considera, contrariamente a quanto
prospettato dal ricorrente, risolto automaticamente il rapporto di
lavoro in violazione delle denunciate norme codicistiche, ma accerta
che il rapporto di lavoro è cessato di fatto e tanto evidentemente per
comportamento concludente delle parti.Né a tali fini è richiesta la
formale comunicazione del recesso ben potendo, come detto, il rapporto
cessare per fatti concludenti.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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Tuttavia non essendovi una allegazione di tal genere la censura è, ai

spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed
E. 3000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 aprile 2015

Il Presidente

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