Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21863 del 21/10/2011
Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO CONSAFRAG (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75,
presso l’avvocato CAPPONI BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – FUNZIONARIO DELEGATO CIPE, in
persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
T.M.;
– intimata –
sul ricorso 4015-2006 proposto da:
I.C. (c.f. (OMISSIS)), I.D. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso GREZ GIAN MARCO, rappresentati e
difesi dagli avvocati BRANCA CARLO, MAROTTA ALESSANDRO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– contoricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
CONSORZIOS CONSAFRAG, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
FUNZIONARIO DELEGATO CIPE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2458/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15.4-26.7.2005 la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda promossa da T.M. nei confronti del Presidente della Giunta Regionale della Campania e del Consorzio Consafrag, nelle rispettive qualità di concedente e di concessionario delle opere realizzande, avente ad oggetto la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione per un fondo di mq. 1450, ubicato in (OMISSIS), di proprietà della T., sottoposto a procedimento espropriativo per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – funzionario delegato del CIPE; condannava il Consorzio Consafrag al pagamento in favore della T. della somma di Euro 57.600,00 a titolo di indennità di espropriazione e di Euro 115.200,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi.
Avverso detta sentenza il Consorzio Consafrag proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi. I.C. e D., quali eredi di T.M., resistevano con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Con atto del 9.5.2001 il Consorzio Consafrag ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso. Le controricorrenti in data 25 maggio 2005 hanno espressamente accettato detta rinuncia.
Atteso quanto precede, rilevato che rinuncia ed accettazione sono state formulate correttamente, considerato che la rinuncia comporta l’estinzione del processo, deve essere dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione del processo, con integrale compensazione delle spese giudiziali, giustificata dall’accettazione della rinuncia.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011