Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21863 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3075/16) proposto da:

AGENZIA IMMOBILIARE B., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Nicola

Baruffi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Tetti Alessandro, in Roma, v. Gomenizza, n. 3;

– ricorrente –

contro

BU.ST., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avv. Andrea Cevolo, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Filippo De Jorio, in Roma, v. Del Fante, n. 10;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 850/2015

(depositata il 29 giugno 2015 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate nell’interesse del ricorrente e del

controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia Immobiliare B., con sede in (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa il sig. Bu.St. al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 7.600,00 (oltre iva), a titolo di provvigione (pattuita nella misura del 2% dell’importo di cui al preliminare) per l’espletamento dell’attività di mediazione relativa all’acquisto, da parte di esso Bu., di una porzione del condominio (OMISSIS).

Il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non disconoscendo la prestazione della mediazione, contestava invece la misura della concordata provvigione, invero pattuita nell’1% e non nel 2% deducendo, altresì, che sul bene compravenduto era risultata una trascrizione pregiudizievole non comunicata dalla società mediatrice.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 635/2012, accoglieva integralmente la domanda attorea.

2. Decidendo sull’appello interposto da parte del Bu. e nella costituzione dell’appellata Agenzia, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 850/2015, accoglieva il gravame per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione, rideterminava la somma dovuta dall’appellante nella ridotta somma di Euro 3.800,00 (oltre iva e interessi), condannando, di conseguenza, l’appellata alla restituzione della differenza tra quanto riconosciutole con la pronuncia di primo grado e quanto, invece, ritenuto dovutole con la stessa sentenza di secondo grado. Con quest’ultima, la Corte ligure compensava, altresì, le spese del primo grado, mentre condannava l’appellata alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

A fondamento dell’adottata pronuncia il giudice di seconde cure osservava che, effettivamente, alla stregua dell’esperita istruzione probatoria (e, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale), l’importo della provvigione doveva considerarsi pari ad Euro 3.800,00 (corrispondente all’1% dell’importo del prezzo di Euro 380.000,00).

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia immobiliare B., resistito con controricorso dall’intimato Bu.St..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo alla rilevata esistenza, con l’impugnata sentenza, di consistenti posizioni debitorie a carico del venditore che avrebbero giustificato l’assunto del Bu.St. in ordine ad una previsione pattizia di una provvigione inferiore rispetto agli usi.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla valutazione espressa sulle prove testimoniali e alla conseguente dichiarazione di assoluta inattendibilità dei testi A. e M..

3. Rileva il collegio che entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili.

Con essi, infatti, si fanno valere vizi di motivazione riferibili all’antecedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (inapplicabile nella fattispecie, poichè l’impugnata sentenza risulta dopo l’11 settembre 2012), sotto il profilo – il primo motivo – della ritenuta valorizzazione della condizione economica della stessa ricorrente al fine della determinazione della misura della provvigione (senza dedurre alcuna delle situazioni riconducibili a quelle enucleate nelle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte nn. 8053 e 8054 del 2014, riferite al novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e sotto il profilo – il secondo motivo – della contestazione dell’inattendibilità delle deposizioni di due testi, rispetto alle quali la Corte di appello ha espresso un convincimento adeguatamente motivato, e, perciò, insindacabile nella presente sede di legittimità.

In particolare, si evidenzia che, con le due richiamate sentenze, le Sezioni unite hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, deve ritenersi deducibile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In altri termini, dopo la riformulazione del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio ora previsto dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5), presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di “anomalie” motivazionali deducibili sotto la formulazione del nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c..

Quanto al contenuto del secondo motivo è sufficiente ricordare la granitica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 11511/2014, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 29494/2017) secondo cui l’esame dei documenti prodotti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (adeguatamente svolte nel caso di specie dalla Corte territoriale), senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Da qui consegue l’evidente inammissibilità anche della seconda censura.

4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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