Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21862 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4413-2017 proposto da:

ZOOGAMMA SPA in persona dell’amministratore unico V.D.H.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo studio

dell’avvocato FIORENTINO GUIDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO BURAGGI;

– ricorrente –

contro

SCHIAVONESCA SOCIETA’ AGRICOLA SAS DI B.T. in persona del

socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso

lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO MASCOTTO;

– controricorrente –

e contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2076/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 09/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GUIDO FIORENTINO;

udito l’Avvocato ALBERTO MASCOTTO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 2012 la società Zoogamma s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Brescia due decreti ingiuntivi (n. 83 e n. 92, ambedue in data 9.1.2012) nei confronti della propria debitrice, la società Alba Società Agricola s.r.l..

I debiti della Alba nei confronti della Zoogamma erano stati garantiti dalla società Schiavonesca Società Agricola di B.T. & C. s.a.s. (d’ora innanzi, “la Schiavonesca”), con iscrizione di ipoteca sui propri beni.

Il 19.1.2012 la Zoogamma notificò i due suddetti decreti, unitamente ad altrettanti atti di precetto, sia alla Alba, sia alla Schiavonesca.

2. La Schiavonesca propose opposizione avverso ciascuno dei due precetti dinanzi al Tribunale di Treviso, sezione di Castelfranco Veneto. A fondamento dell’opposizione dedusse vari motivi, tra i quali:

-) la nullità dei precetti ex art. 603 c.p.c., per la mancanza in essi dell’indicazione degli immobili che la creditrice intendeva espropriare;

-) il difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che concesse l’ipoteca per conto della Schiavonesca.

3. Il Tribunale di Treviso nel 2014 ritenne di dovere separare la domanda di accertamento della nullità del precetto, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da quella volte a far valere gli ulteriori motivi di opposizione (difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che concesse l’ipoteca per conto della Schiavonesca).

Alle opposizioni fondate sulla nullità dei due precetti vennero così attribuiti due nuovi numeri di ruolo, ed assegnate ad altro magistrato del medesimo Tribunale, che le riunì.

4. Nei suddetti giudizi di opposizione agli atti esecutivi la Zoogamma si costituì eccependo la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione.

Dedusse che la notifica era stata effettuata presso il domicilio da essa eletto nell’atto di precetto, mentre si sarebbe dovuta effettuare presso la sede legale.

5. Con sentenza 9.8.2016 n. 2076 il Tribunale di Treviso accolse le opposizioni e dichiarò la nullità dei precetti notificati alla Schiavonesca.

Il Tribunale ritenne:

-) preliminarmente, che la notifica dell’opposizione fatta al difensore, nel domicilio eletto con l’atto di precetto, fosse valida;

-) nel merito, che i precetti fossero nulli per mancata indicazione degli immobili da spropriare, ex art. 603 c.p.c..

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Zoogamma con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la Schiavonesca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 138,141,345 e 617 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi, nonostante questa fosse stata compiuta non già nella sede legale della società creditrice, ma nel domicilio da questa eletto presso il difensore nell’atto di precetto.

Deduce che il giudizio di opposizione esecutiva è autonomo rispetto al processo di esecuzione, e che pertanto, l’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto produce i suoi effetti solo nell’ambito del processo di esecuzione, ma non con riferimento alle opposizioni esecutive.

1.2. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel domicilio eletto dal creditore procedente con l’atto di precetto.

Stabilisce infatti l’art. 480 c.p.c., comma 3, che “il precetto deve (…) contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza (…) le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

L’interpretazione di tale norma aveva costituito per anni un’autentica crux iurisconsoltorum, fino alla pronuncia della sentenza 29-12-2005, n. 480, della Corte costituzionale.

Con questa decisione, per quanto qui rileva, la Corte costituzionale osservò che quando il creditore abbia eletto domicilio nell’atto di precetto, anche se in un luogo privo di qualsiasi collegamento con quello dell’esecuzione, è in quel luogo che va effettuata la notificazione dell’opposizione.

Si legge, infatti, nella sentenza appena ricordata, che “il debitore precettato (…) può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (…) l’inesistenza di suoi beni (…) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”.

La Corte costituzionale, quindi, ha distinto gli effetti dell’elezione di domicilio “anomala” nell’atto di precetto, a seconda che si tratti di stabilire dove vada notificato l’atto di opposizione, ovvero si tratti di individuare quale sia il giudice competente per territorio a conoscere dell’opposizione all’esecuzione.

Ai fini dell’individuazione del luogo di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione, per il debitore è vincolante il domicilio eletto dal creditore nel precetto, quand’anche tale luogo non abbia alcun legame con quello dell’esecuzione.

Ai fini, invece, dell’individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell’opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto è inefficace, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione.

Tali principi sono stati, in seguito, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016, Rv. 641487 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15901 del 20/07/2011, Rv. 619412 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12540 del 28/05/2009, Rv. 608428 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008, Rv. 602535; ma prima della pronuncia della Consulta si veda già, nel medesimo senso, Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 23/05/1986, Rv. 446413).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 156 e 603 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato nulli i due atti di precetto notificati alla Schiavonesca.

Deduce che i due atti non potevano ritenersi nulli perchè erano stati notificati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed al decreto ingiuntivo stesso, dai quali risultava chiaramente quali fossero gli immobili che la società creditrice intendeva espropriare in danno del terzo datore d’ipoteca.

Soggiunge che in ogni caso, se pur si ritenesse nullo il precetto per mancata indicazione dell’immobile da espropriare, la nullità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la società opponente nei propri atti non si era limitata ad invocare la nullità del precetto, ma si era difesa anche nel merito, così dimostrando chiaramente che aveva perfettamente compreso quali fossero gli immobili che la società creditrice intendeva far espropriare.

2.2. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare in sede di legittimità l’errore del giudice di merito, consistito nell’avere ritenuto nullo un atto che invece si sarebbe invece dovuto ritenere valido, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali della cui erronea valutazione il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, la società ricorrente non ha assolto il primo, per due ragioni.

2.2.1. In primo luogo, infatti, il ricorso non riassume, nè trascrive il contenuto del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) che, secondo la prospettazione del ricorrente, valutato in una col precedente ricorso monitorio, e col susseguente precetto, avrebbe messo in condizione il terzo datore di ipoteca di individuare con certezza quali fossero gli immobili che la creditrice intendeva far espropriare.

Ed ovviamente, essendo il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo e non dal ricorso che gli ha dato causa, era il titolo che occorreva riassumere o trascrivere, a volere applicare rigorosamente l’art. 366 c.p.c., n. 6.

2.2.2. In secondo luogo il ricorso per cassazione – come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni pur trascrivendo parte del ricorso monitorio, comunque non indica, nè lascia intendere, quale fosse il credito azionato in sede monitoria, e di conseguenza la pertinenza della garanzia rispetto ad esso.

2.3. Ad abundantiam, osserva tuttavia questa Corte che il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo (all.to sub 3 al fascicolo di primo grado del giudizio di opposizione agli atti), infatti, gli immobili che si assumono gravati da ipoteca non sono indicati.

Vi si legge unicamente (p. 2, primo capoverso), che il credito oggetto dell’azione monitoria “è stato riconosciuto dalla debitrice con atto ricevuto da notaio (…), atto col quale è stata costituita garanzia ipotecaria da parte di terzo datore a favore della creditrice Zoogamma”.

Una indicazione, pertanto, molto generica ed inidonea, sia a rispettare formalmente il dettato dell’art. 603 c.p.c. (il quale stabilisce che nell’espropriazione contro il terzo proprietario “nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare”)) sia a garantire il conseguimento dello scopo dell’atto, dal momento che anche collazionando ricorso monitorio, decreto e precetto, nulla è possibile stabilire circa gli immobili sui quali venne “costituita garanzia ipotecaria” da parte della società Schiavonesca.

2.4. Nè il vizio sopra indicato può dirsi sanato dal raggiungimento dello scopo.

Scopo dell’art. 603 cpv. c.p.c., infatti, è mettere in condizione il terzo datore di ipoteca di conoscere su quali beni del suo patrimonio il creditore procedente intende soddisfarsi.

Nel caso di specie, la società Schiavonesca dedusse nell’atto di opposizione agli atti (pag. 4) di avere concesso ipoteca su sei immobili, e di non potere stabilire, in base al testo del precetto, se la Zoogamma avesse intenso farli espropriare tutti, o parte, od addirittura se avesse inteso agire in executivis anche su altri beni, posto che nel precetto intimò anche alla Schiavonesca – che non era coobbligata solidale – il pagamento dell’obbligazione garantita.

Tale deduzione coglie nel segno, dal momento che per quanto detto sia il ricorso monitorio, sia il precetto, parlano di “esistenza d’una garanzia”, e non già di quali fossero gli immobili gravati dal diritto reale di garanzia: e ciò impediva al terzo datore di ipoteca qualunque valutazione circa le effettive intenzioni del creditore.

3. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.

3.1. La società controricorrente ha domandato la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

La richiesta deve essere rigettata, dal momento che la pretesa avanzata dalla Zoogamma col ricorso per cassazione potrebbe al massimo dirsi caratterizzata da colpa, ma non da colpa grave.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;

(-) condanna Zoogamma s.p.a. alla rifusione in favore di Schiavonesca Società Agricola di B.T. & C. s.a.s. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 13.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2, importi tutti che si distraggono in favore degli avv.ti Prascotto Alberto ed Ermanno Prastaro, i quali hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Zoogamma s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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