Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21862 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis. 1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2844/16) proposto da:

S.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Lorenzo Pavanello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Francesca Giuffrè, in Roma, v. dei Gracchi, n. 39;

– ricorrente –

contro

C.G., (C.F.: (OMISSIS)), e R.M. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in

calce al controricorso, dall’Avv. Fulvia Fois, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Claudio De Amicis, in Roma,

v. Meropia, n. 105;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo – sez. dist. di Adria n.

97/2015 (depositata il 9 febbraio 2015) l’ordinanza adottata ai

sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dalla Corte di appello

di Venezia in data 1 dicembre 2015 (comunicata a mezzo pec il 9

dicembre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente ai sensi

dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. S.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo – sez. dist. di Adria, i sigg. C.G. e R.M. per sentir accertato in suo favore l’intervenuto acquisto per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Taglio di Po al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), intestati ai predetti convenuti.

In particolare, l’attore deduceva che tale terreno era stato posseduto per oltre venti anni da S.L. e Ca.Gi. nel periodo dal 24 agosto 1976 al 4 giugno 1999, da D.E. nel periodo dal 4 giugno 1999 al 12 maggio 2006 e da esso attore dal 12 maggio 2006 alla data della citazione, i cui possessi erano stati esercitati in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto sulla base di titoli astrattamente idonei all’acquisto della casa di abitazione censita al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) del citato Comune e, dunque, anche del suddetto terreno, a titolo di usucapione.

Si costituivano i convenuti, i quali nulla opponevano all’accoglimento della domanda di usucapione relativa al terreno sottostante la sola casa di abitazione e, perciò, del fondo riconducibile ai soli mappali (OMISSIS), con esclusione, però, di qualsiasi altro terreno circostante l’abitazione stessa, per il quale non si potevano ritenere essersi configurate le condizioni per dichiarare l’intervenuta usucapione.

Con sentenza n. 97/2015 l’adito Tribunale prendeva atto delle difese dei convenuti e, quindi, rilevava come questi ultimi non si erano opposti all’accoglimento della proposta domanda di usucapione relativamente al solo terreno identificato con i mappali (OMISSIS).

Tuttavia lo stesso giudicante di primo grado riteneva che l’ulteriore domanda siccome formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni – diretta all’ottenimento dell’accertata usucapione dell’area sottostante l’abitazione, ivi inclusi cortili, accessori e pertinenze, dovesse considerarsi nuova e, perciò, inammissibile (in quanto tesa ad ampliare il petitum della domanda iniziale come ritualmente avanzata, siccome chiaramente riferibile alla sola area di sedime del fabbricato costituente civile abitazione dell’attore).

Pertanto, con la citata sentenza, il suddetto Tribunale accoglieva – rigettandola nel resto – solo parzialmente la proposta domanda di usucapione, dichiarando l’avvenuto acquisto, per tale titolo, della proprietà in favore dell’attore della porzione di terreno censito al catasto al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), del NCEU del Comune di Taglio di Po ed intestato ai due convenuti, sottostante il fabbricato, costituente la propria casa di abitazione, a sua volta censito al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), condannando l’attore al pagamento della metà delle spese giudiziali, che venivano compensate per la residua metà.

2. Interposto appello da parte del S.M. e nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Venezia, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2015, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dichiarava l’inammissibilità del gravame sul presupposto che lo stesso non aveva una ragionevole proponibilità di essere accolto sulla base della univoca condivisione della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione.

3. Avverso la citata sentenza di primo grado e la successiva ordinanza adottata dalla Corte di appello veneta ai sensi dei menzionati artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il S.M., resistito con controricorso da C.G. e R.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c., sostenendo che, in virtù di detta norma, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la domanda di usucapione dovesse intendersi riferita anche al terreno o piano di campagna immediatamente circostante l’edificio il cui terreno sottostante era stato ritenuto acquistato per usucapione. Pertanto, ad avviso della difesa del S., in conseguenza della corretta applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., con la dichiarata usucapione dell’area costituente il sedime sottostante della casa di abitazione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il trasferimento, per lo stesso titolo, della proprietà del citato terreno circostante siccome avente natura pertinenziale.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del procedimento e la nullità parziale dell’impugnata sentenza, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,115 e 183 c.p.c., sul presupposto che il Tribunale di Rovigo – sez. dist. di Adria aveva illegittimamente escluso, ai fini dell’individuazione della domanda giudiziale, la valutazione della planimetria offerta in comunicazione da esso quale attore e dal medesimo richiamata in atto di citazione, nonchè dell’intera istruttoria orale, definita espressamente “inutile” ad individuare l’oggetto del giudizio, trascurando, altresì, che i convenuti non avevano esplicitamente negato l’esistenza di pertinenze oggettivamente risultanti dallo stato dei luoghi.

3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., asserendo che, all’esito del giudizio di primo grado, avrebbero dovuto essere condannati i convenuti alla rifusione delle spese di causa per effetto dell’erroneità della pronuncia in relazione alla ritenuta novità della domanda nei termini prima specificati. Il ricorrente, avendo provveduto al pagamento delle spese di entrambi i gradi con appositi assegni (che si producevano), ha instato anche per la restituzione della relativa somma.

4. Rileva il collegio che, sul piano della preliminarità logico-giuridica, debba essere esaminato prima il secondo motivo che attiene specificamente all’asserita violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., con riferimento alla supposta illegittimità dell’individuazione dell’effettivo “petitum” della domanda giudiziale originaria.

Ciò con riferimento – secondo la prospettazione del ricorrente – alla circostanza che, con la sentenza di primo grado, era stato ritenuto che con la domanda introduttiva l’attore aveva, in effetti, invocato la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione del solo terreno sottostante l’immobile di sua proprietà, circoscrivendo, perciò, la sua domanda nel senso di essere rivolta ai soli mappali (OMISSIS) intestati ai convenuti e propriamente da identificarsi con la suddetta area di sedime.

Ad avviso dello stesso ricorrente, il Tribunale aveva illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’estensione dell’originaria domanda anche alla parte immobiliare coincidente con il mappale (OMISSIS), siccome proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, da considerarsi nuova.

Osserva il collegio che, con riguardo alla individuazione dell’effettivo oggetto della domanda indicato nell’atto di citazione, il Tribunale abbia correttamente evidenziato come in esso, in plurime parti, fosse stato fatto riferimento esclusivamente al terreno sottostante il fabbricato ad uso civile abitazione (v. pag. 3 della sentenza), invocando, solo con riferimento ad esso, l’acquisto per usucapione.

Pertanto, legittimamente, lo stesso Tribunale ha rilevato che detta domanda non poteva ricomprendere anche il cortile, gli accessori e le pertinenze, siccome – oltre a non essere stati specificamente individuati – tali parti non avevano formato propriamente oggetto della domanda medesima. Nell’ordinanza (di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.) della Corte di appello si pone, poi, in evidenza che la pretesa così come dedotta, ovvero asseritamente ricomprensiva anche degli accessori e delle pertinenze, oltre a non essere stata espressamente richiesta, non si desumeva nemmeno dal contenuto della planimetria cui aveva posto riferimento l’attore-appellante, in quanto non menzionante accessori e pertinenze del fabbricato adibito a casa di abitazione (e la circostanza che questi elementi esistevano non avrebbe potuto – diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente – fondare alcun riferimento della domanda anche ad essi, in difetto di un’esplicita estensione della domanda di usucapione in tal senso).

Pertanto, deve ritenersi che l’oggetto della domanda iniziale sia stato idoneamente interpretato e circoscritto dal Tribunale, come riconfermato anche con l’ordinanza ex artt. 348-bis e ter c.p.c., emessa dalla Corte veneta.

Con questa ordinanza è stato esattamente messo in risalto che la domanda di usucapione (in quanto afferente al solo sedime del fabbricato) non avrebbe potuto includere di per sè quella relativa agli accessori e alle asserite pertinenze del fabbricato, trattandosi di beni diversi e presupponendo l’applicazione dell’art. 817 c.c., che sia individuata la natura pertinenziale del bene, donde la domanda di accertamento della maturata usucapione sugli accessori e pertinenze avrebbe dovuto essere proposta univocamente e distintamente, dovendo instaurarsi il contraddittorio sulla stessa anche in funzione dell’accertamento della suddetta natura.

Non può, quindi, ritenersi configurata alcuna delle violazioni processuali denunciate con il motivo in discorso, rilevandosi, anzi, che si sarebbe venuta a concretare una violazione dell’art. 112 c.p.c., in caso contrario (da farsi valere ad opera della parte avversa), ovvero ove il Tribunale avesse esteso la declaratoria di usucapione anche agli accessori e alle pertinenze, prescindendo anche dall’accertamento della sussistenza delle condizioni per la ricorrenza di queste ultime.

5. In conseguenza di quanto ritenuto con riferimento al secondo preliminare motivo, va dichiarata l’infondatezza anche del primo.

Erra, infatti, il ricorrente nel sostenere che l’accertamento delle pertinenze non necessitasse di apposita domanda, risultando, invece, indispensabile allegarne l’esistenza, dimostrarne la nascita e la sussistenza di entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo), al fine di poter ritenere ricompresi – e da determinarne l’accertamento in sede giudiziale – nella domanda di usucapione dell’area di sedime su cui insisteva il fabbricato per civile abitazione anche i beni accessori e pertinenziali.

6. E’ destituito di fondamento, infine, anche il terzo ed ultimo motivo dal momento che il Tribunale di Rovigo, preso atto della non contestazione dei convenuti con riferimento all’accertamento della domanda di acquisto per usucapione dell’area di sedime della casa di abitazione, ha ritenuto soccombente l’attore con riguardo alla dichiarata inammissibilità della domanda ritenuta legittimamente come nuova in relazione alla tardiva richiesta di estensione della domanda di usucapione anche agli accessori e alle pertinenze della suddetta area.

Da qui la legittimità della condanna dell’attore al pagamento della metà delle spese di lite in favore dei vittoriosi convenuti sul punto.

7. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario dei vittoriosi.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, avv. Fulvia Fois, per dichiarato anticipo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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