Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21861 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ SOLO ITALY SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE

GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI ANTONGIULIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAMBARDELLA GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

12.11.08, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 30 marzo 2010, la s.r.l. Solo Italy chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Salerno aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto della sua opposizione nei confronti dell’INPS avverso il verbale di accertamento ispettivo redatto il 30 aprile 2002, col quale le era stato richiesto il pagamento di Euro 5.712,53 a titolo di contributi omessi (e somme aggiuntive) in relazione a due rapporti di lavoro subordinato non regolarizzati.

I motivi attengono, rispettivamente, alla:

1) “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione agli artt. 414, 416 c.p.c., agli artt. 2697 e 2700 c.c. all’art. 246 c.p.c.”. In proposito, la ricorrente lamenta che non sia stata ammessa la prova testimoniale dedotta per sostenere che le due persone ritenute lavoratrici dipendenti erano in realtà associate in partecipazione; lamenta altresì che i giudici abbiano attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni rese agli ispettori da tali due lavoratrici, nonostante la loro incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e non abbiano rispettato le regole sulla efficacia probatoria dei verbali ispettivi;

2 – “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione all’art. 2094”, per avere la Corte territoriale utilizzato per la qualificazione del rapporto di lavoro delle due persone indicate elementi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, hanno valore meramente sussidiario;

3 – “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione all’art. 2055″, per avere violato i principi giurisprudenziali, pur enunciati, in materia di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e associazione in partecipazione.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Va infatti rilevato che ognuno dei tre motivi del ricorso avrebbe dovuto concludere, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., con la formulazione di un quesito di diritto e, ove relativo ad un vizio di motivazione, avrebbe dovuto precisare ed argomentare in maniera specifica se investiva la omissione o la contraddittorietà o la insufficienza di essa, riassumendo altresì i termini della relativa censura in un momento di sintesi finale.

Viceversa, secondo una tecnica che la disciplina legislativa indicata aveva inteso disincentivare, la ricorrente enuncia confusamente nella rubrica di ognuno dei motivi, come sopra riprodotta, possibili censure, sia di violazione di norme di diritto, che attinenti a vizi di motivazione di ogni tipo ipotizzabile, sviluppando poi nel corpo del motivo censure che sono sostanzialmente di violazione di legge sostanziale e processuale, ma senza formulare in proposito, per ognuno dei motivi, un quesito di diritto e comunque, per i pochi aspetti riconducibili, in ipotesi, ad un vizio di motivazione, senza concludere con una autonoma sintetica formulazione della specifica censura, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis citato”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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