Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21861 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis 1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7317/16) proposto da:

CENTROSI’ S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’Avv. Patrizia Beltrami, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale Parioli, n. 101/E;

– ricorrente –

contro

P.E., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 248/2016

(depositata il 15 gennaio 2016 e notificata a mezzo pec il 18

gennaio 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2020 la s.r.l. Centrosì conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, P.E. per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di Euro 44.000,00, oltre iva, corrispondente al doppio della provvigione concordata nella misura del 5% del prezzo di compravendita, a titolo di penale per la mancata conclusione della vendita dell’immobile ubicato in (OMISSIS), con riferimento al quale la suddetta convenuta, con atto del 1 marzo 2002, aveva conferito ad essa attrice l’incarico di vendita al prezzo di Euro 440.000,00. In particolare, la s.r.l. Centrosì assumeva, a fondamento della sua domanda, di aver reperito un acquirente che, nel periodo di vigenza dell’incarico, aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto al prezzo di Euro 420.000,00 e, non avendo la convenuta consegnato i documenti relativi al citato immobile e dato seguito alla conclusione della compravendita, ne invocava la condanna alla corresponsione della provvigione così come concordata per l’eventualità di mancata accettazione della proposta di acquisto conforme all’incarico.

La suddetta convenuta, malgrado la ritualità della notificazione dell’atto di citazione, rimaneva contumace.

Con sentenza del 29 marzo 2006 l’adito Tribunale respingeva la suddetta domanda.

2. Contro detta sentenza proponeva appello la citata attrice soccombente e, nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Roma lo rigettava con sentenza n. 248/2016 (pubblicata il 15 gennaio 2016).

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte capitolina riteneva che l’appellante non aveva fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa economica, dal momento che, dai documenti acquisiti in giudizio, era emerso che, in effetti, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto della P. venditrice, ancorchè il prezzo fosse stato fissato in Euro 440.000,00, in realtà l’importo dello stesso risultava essere stato determinato in Euro 413.160,00 (essendo stata inserita – nell’atto di conferimento dell’incarico – la clausola nel senso che quest’ultimo prezzo si sarebbe dovuto considerare computato “al netto delle provvigioni di agenzia”). Pertanto, essendo emerso che la proposta irrevocabile d’acquisto della compratrice poneva riferimento alla somma di Euro 420.000,000, dovendosi dalla stessa detrarre l’importo di Euro 21.000,00 per la provvigione e l’iva, ne derivava che la vendita era stata effettuata ad un prezzo inferiore a quello citato di Euro 413.160,00 indicato dalla venditrice come prezzo da incassare al netto.

Pertanto, non avendo offerto una prova in senso contrario (neanche per il tramite di una lettera del 9 settembre 2002, con la quale si asseriva che la compratrice aveva garantito con il suo acquisto di procurare un ricavo di Euro 413.160,00, al netto delle provvigioni, missiva peraltro non prodotta e, comunque, non decisiva), l’appello non poteva ritenersi fondato.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, la s.r.l. Centrosì. L’intimata non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo proposto (con il quale, peraltro, si pone genericamente riferimento nell’intitolazione ad una “violazione norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente ha, per un verso, dedotto l’asserita violazione dell’art. 345 c.p.c., nella sua formulazione “ratione temporis” vigente, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe dovuto ordinare l’acquisizione della indicata lettera dell’8 settembre 2002, siccome decisiva ai fini della risoluzione della controversia; per altro verso, essa ha denunciato la violazione dell’art. 347 c.p.c., sul presupposto che il giudice di appello non aveva disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado onde verificare l’avvenuta produzione del suddetto documento, le cui risultanze sarebbero state decisive al fine del riscontro della rideterminazione della provvigione dovuta in suo favore, avuto riguardo al prezzo di vendita offerto dall’acquirente.

2. Ritiene il collegio che il complesso formulato motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Con la proposta censura (che avrebbe dovuto, oltretutto, essere riferita dell’art. 360 c.p.c., n. 4)), la ricorrente si duole, in effetti, del mancato esercizio del potere della Corte di appello di avvalersi, da un lato, del potere di disporre l’acquisizione della citata lettera ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e, dall’altro lato, di non aver ordinato l’acquisizione del fascicolo di primo grado onde verificare l’intervenuta produzione di detto documento nel corso del giudizio di primo grado.

Senonchè, il collegio osserva che nel ricorso non si evidenzia affatto – in conformità al principio di necessaria specificità che lo deve caratterizzare – se il documento fosse stato effettivamente prodotto in primo grado (indicando dove, quando e mediante quale attività processuale, non bastando il mero riferimento al tenore del motivo prospettato in appello in cui la ricorrente aveva asserito che la circostanza di cui all’indicata lettera sarebbe stata documentalmente provata con l’atto di appello, facendosi richiamo soltanto alla sua pag. 6 e, poi, lamentandosi, contraddittoriamente, della circostanza che il giudice di secondo grado non aveva esercitato i suddetti poteri di acquisizione del menzionato documento).

La Corte di appello ha, oltretutto, motivato sulla non decisività in ogni caso della circostanza che sarebbe stata desumibile dal contenuto della contestata lettera in questione (donde la rappresentata giustificazione – quantomeno implicita – sulla ravvisata inapplicabilità dell’art. 345 c.p.c., a causa dell’insussistenza dei relativi presupposti) ed ha anche affermato come non era risultato che essa fosse stata prodotta in primo grado (v. pag. 3 della motivazione), non essendone stata data la prova da parte dell’appellante, da cui derivava anche l’inutilità, al riguardo, dell’acquisizione del fascicolo di primo grado (che, si aggiunge, avrebbe potuto essere sollecitata dalla stessa appellante ove avesse dedotto che la produzione e l’acquisizione del documento in argomento era effettivamente avvenuta nel corso di tale grado).

Naturalmente, per effetto della soccombenza in appello dell’odierna ricorrente, risulta legittima la sua condanna alle spese con l’impugnata sentenza di appello.

3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese essendo la P. rimasta intimata.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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