Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21860 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/09/2017, (ud. 01/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10027-2012 proposto da:

V.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CIUFO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SPARTI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GARILLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2011 r.g.n. 206/2009.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1)che la Corte d’Appello di Palermo ha accolto il ricorso della Fondazione Teatro Massimo di (OMISSIS) riformando la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto parzialmente la domanda V.G., dipendente di 4^ livello con mansioni di “addetto antincendio”, riconoscendogli il superiore inquadramento nel III livello con condanna al pagamento in suo favore delle differenze retributive. La Corte ha ritenuto che il lavoratore avrebbe dovuto provare il connotato di autonomia esecutiva, consistente nella facoltà di scelta in ordine ai criteri ed alle modalità di concreto svolgimento delle mansioni, richiesta per l’accesso alla qualifica superiore. In particolare trattandosi di medesime attività poste a base di distinte qualifiche in scala crescente il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore non poteva essere costituito solo dallo svolgimento dell’attività, ma anche dall’espletamento delle più complesse modalità di esecuzione della prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.

Non sarebbe stato provato quindi detto secondo aspetto, non essendo emerso dalle testimonianze raccolte alcuna attività collegata ad una fase organizzativa e di vigilanza, fattori appunto caratterizzanti il superiore inquadramento.

2) che il V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui ha fatto seguire memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Resiste con controricorso la Fondazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3) che il ricorrente lamenta: a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte territoriale erroneamente addossato al lavoratore l’onere di provare la superiorità delle mansioni, mentre l’assolvimento di tale onere sarebbe spettato solo alla Fondazione, atteso che chiedere la dimostrazione di un’autonomia nello svolgimento delle mansioni poteva soltanto significare dover dimostrare da parte del lavoratore l’assenza di istruzioni ed indicazioni provenienti da superiori, quindi dover fornire una prova di fatti negativi; b) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ed anche insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) per avere la corte territoriale errato nel non aver considerato nessuno degli altri elementi che comportano la cd promozione automatica, i quali discenderebbero dalla stessa natura delle attività esercitate, dovendosi presumere che l’autonomia nello svolgere le mansioni comporti necessariamente uno stretto collegamento con la fase organizzativa e di vigilanza, c) la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente motivazione e violazione dell’art. 5 del CCNL per il personale alle dipendenze delle fondazioni liriche, per essere la motivazione della sentenza carente ed insufficiente non consentendo di far comprendere il processo logico per cui per valutare l’autonomia si sarebbe dovuto fare riferimento alla fase organizzativa e di vigilanza, anzichè alla prontezza di intervento necessaria nella prevenzione e nel contrasto degli incendi.

4) che i motivi, che possono trattarsi congiuntamente perchè intrinsecamente connessi, in quanto censurano pur sempre vizi di interpretazione correlati alla declaratoria contrattuale rivendicata, sono inammissibili. Ed infatti nel ricorso non vengono riportate le clausole contrattuali contenenti le declaratorie del 4^ livello di appartenenza e del 3/B livello rivendicato, solo essendo ricavabile dalla sentenza impugnata un conciso accenno all’art. 5 del CCNL del settore nella parte in cui precisa che i lavoratori di 3^ livello sono quelli “specializzati che svolgono in condizioni di specifica autonomia esecutiva, mansioni cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche”. Neanche è stato allegato il CCNL nella parte di interesse o comunque indicata l’esatta collocazione nel fascicolo di parte.

La mancanza di una completa riproduzione delle due declaratorie delle categorie oggetto di causa non consente quindi il necessario raffronto tra le stesse al fine di individuare in primo luogo le caratteristiche delle mansioni collegate a ciascun livello e poi l’esatta sussunzione delle mansioni espletate dal lavoratore nell’uno o nell’atro livello.

7) che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente, soccombente, alla rifusione in favore della parte contro ricorrente delle spese di lite del grado.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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