Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21860 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2122/2016 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO GIORDANI;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO GIORDANI;

– ricorrente incidentale –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 963/2015 del 22 luglio 2015, che aveva rigettato l’appello formulato in via principale dal G. nei confronti del Condominio (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Genova n. 2460/2011.

Il Condominio (OMISSIS), ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale in unico motivo, inerente al rigetto dell’appello incidentale.

G.C. ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

G.C. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 3052/2005 intimatogli dal Condominio (OMISSIS) per l’importo di Euro 5.214,53, oltre interessi. L’ingiunzione era fondata sui contributi condominiali dovuti dalla ex condomina Silver Immobiliare s.a.s., in particolare Euro 1.952,75 per spese di gestione ordinaria ed Euro 4.810,97 per lavori straordinari, avendo poi G.C. acquistato l’immobile in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Genova del 23 novembre 2004. Avendo l’opponente dedotto che le spese azionate nei suoi confronti in sede monitoria attenevano per le quote ordinarie ad esercizi anteriori al 2003 e per le quote di manutenzione straordinaria a delibere parimenti anteriori al 2003, il Tribunale di Genova, pur dando atto dell’avvenuto pagamento della somma intimata, affermò che G.C. fosse debitore verso il Condominio, dovendosi a tal fine aver riguardo “al momento in cui i lavori sono stati concretamente posti in essere”. Con analoga motivazione, la Corte d’appello respinse il gravame avanzato in via principale da G.C., dovendosi considerare, “ai fini della ricomprensione delle spese a carico dell’acquirente, nel biennio di cui all’art. 63 disp. att. c.c.”, che “i costi definitivi delle attività prodromiche che si determinano e si sommano ai costi complessivi delle opere, rispetto ai quali assumerebbero autonoma consistenza soltanto nella residuale ipotesi di successiva decisione di non procedere ai lavori cui afferiscono”.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

G.C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

I. Il primo motivo del ricorso principale di G.C. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1123 c.c., non avendo la Corte di Genova dato risposta al primo motivo di appello, con cui si contestava l’attribuzione al G. – resosi acquirente del proprio immobile con decreto di trasferimento del 23 novembre 2004 – di spese relative ad annualità antecedenti al 2003. La Corte di Genova ha affermato in sentenza che vi fosse un “unico motivo di appello”, mentre i motivi di gravame erano due, ed uno di essi faceva riferimento alla data della Delibera di approvazione dei lavori straordinari.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, ritenendosi incomprensibile il ragionamento della Corte d’appello.

Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 63 disp. att. c.c., ritenendo anche qui erronea la sentenza impugnata per aver affermato l’obbligo di G.C. a contribuire a spese condominiali approvate negli anni 2001 e 2002.

Il quarto motivo del ricorso di G.C. allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata ammissione delle richieste di prova in ordine all’insorgenza dell’obbligazione condominiale.

I.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, giacchè connessi, possono essere trattati congiuntamente, e risultano fondati, con conseguente assorbimento del secondo e del quarto motivo di ricorso.

La sentenza della Corte d’appello di Genova denota un palese vizio di omessa pronuncia, avendo respinto l’impugnazione di G.C. senza far riferimento ad uno dei motivi di gravame relativi al petitum principale, nè comunque contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata.

La Corte di Genova non risulta, invero, aver proprio tenuto in considerazione l’ormai del tutto consolidato orientamento di questa Corte a proposito della questione di diritto da decidere. Trova applicazione ratione temporis, attesa l’epoca di insorgenza dell’obbligo di spesa per cui è causa, l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modificazione operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220. In forza di tale norma, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Occorre a tal fine distinguere tra spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune, ovvero ad impedire o riparare un deterioramento, e spese attinenti a lavori che consistano in un’innovazione o che comunque comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell’edificio e cagionate da un evento non evitabile con quest’ultima. Nella prima ipotesi, l’obbligazione si ritiene sorta non appena si compia l’intervento ritenuto necessario dall’amministratore, e quindi in coincidenza con il compimento effettivo dell’attività gestionale. Nel caso, invece, delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, la deliberazione dell’assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell’intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. Da ciò si fa derivare che, verificandosi l’alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio in seguito all’adozione di una Delibera assembleare, antecedente alla stipula dell’atto traslativo, volta all’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva, con conseguente diritto dell’acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c. (Cass. Sez. 2, 20/05/2019, n. 13505; Cass. Sez. 6 – 2, 22 giugno 2017, n. 15547; Cass. Sez 6 – 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.

L’obbligo del cessionario nei confronti del condominio si configura in capo a chiunque, sia pure, come nel caso in esame, in dipendenza di aggiudicazione forzata, succeda nella proprietà dell’immobile condominiale, non trovando applicazione il disposto dell’art. 2919 c.c. (Cass. Sez. 6-2, 25/01/2018, n. 1847, non massimata; Cass. Sez. 2, 09/07/1964, n. 1814).

L’art. 63 disp. att. c.c., comma 2 (applicabile ratione temporis, poi art. 63 disp. att. c.c., comma 4, dopo l’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012) delinea, quindi, un’obbligazione solidale, ma autonoma, in quanto non propter rem, e, piuttosto, costituita ex novo dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell’aspettativa creditoria dell’organizzazione condominiale. E’ poi il condominio, il quale, come nel caso in esame, invochi in giudizio la responsabilità solidale dell’acquirente di un’unità immobiliare per contributi relativi alla conservazione o al godimento delle parti comuni, ad essere gravato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente compresa l’inerenza della spesa all’anno in corso o a quello precedente al subentro dell’acquirente (Cass. Sez. 6 – 2, 22/03/2017, n. 7395).

Nè rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell’approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto integralmente ai propri oneri verso il condominio, ovvero quando, come opinato dalla Corte d’appello di Genova, debbano ancora determinarsi i “costi complessivi delle opere”, trattandosi di circostanze semmai ostative unicamente all’emissione, nei confronti dell’alienante che non è più condomino – di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, ma non estintive del debito originario del cedente, nè autonomamente costitutive dell’obbligo solidale di chi subentri nei diritti di condominio trascorso il biennio contemplato dalla legge.

II. Il motivo del ricorso incidentale del Condominio (OMISSIS), denuncia la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., avendo la Corte d’appello respinto l’impugnazione incidentale del medesimo Condominio (vertente sulla regolamentazione delle spese processuali di primo grado, come la stessa sentenza della Corte di Genova riporta a pagina 2), motivando circa la “scorretta imputazione del pagamento al debito più recente invece che a quello più antico” e ad all’inammissibilità della richiesta del “credito relativo al 2005… essendo il decreto ingiuntivo relativo ad annualità diverse”. Il ricorrente incidentale evidenzia poi come tale fraintendimento sull’effettiva portata dell’appello incidentale ha portato all’erronea statuizione di compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

II.1. Il motivo di ricorso incidentale è assorbito. L’accoglimento del ricorso principale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta, infatti, l’assorbimento della censura contenuta nel ricorso incidentale sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, giacchè diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio andrà comunque effettuata dal giudice di rinvio tenendo conto dell’esito finale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. Sez. 6 – 2, 06/02/2017, n. 3069; Cass. Sez. 2, 13/06/2018, n. 15506).

III. Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale vanno dunque accolti, rimanendo assorbiti il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievo svolti, provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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