Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2186 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14716-2005 proposto da:

CEDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore A.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 11,

presso lo studio dell’avvocato DE PRIAMO LUCIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIRAS GIORGIO;

– ricorrente –

contro

S.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILVESTRI 240, presso lo studio dell’avvocato DI PALMA

GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall’avvocato BANDINELLI STEFANIA;

– controricorrente –

e contro

D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 468/2004 della CORTE D’APPELLO ai CAGLIARI,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due diversi atti di citazione ritualmente notificati S. M.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari D.L., quale titolare della agenzia immobiliare omonima, e la CEDI srl in persona dell’amministratore A.L. esponendo i seguenti fatti:

Con atto in data 26 luglio 1994 egli aveva formulato, per il tramite della Agenzia Immobiliare D.L., una proposta di acquisto alla CEDI srl relativamente ad un appartamento sito in (OMISSIS) di proprietà della CEDI, versando a titolo di caparra la somma di L. 5.000.000 al sig. D..

Il 19.9.1994 aveva stipulato con il D., che aveva assunto di essere in possesso di una procura conferitagli dalla CEDI, un preliminare di vendita relativamente a detto immobile e corrisposto un acconto di L. 18.800.000 sul prezzo pattuito per l’acquisto.

Aveva versato un assegno circolare per tale importo intestato a A.L. amministratore della CEDI. Aveva altresì versato nella stessa data un importo di L. 3.570.000 in denaro contante al D. a titolo di provvigione.

Aveva in seguito sollecitato la stipulazione del contratto all’ A. che gli aveva risposto che non aveva assunto impegno alcuno nei suoi confronti e che la somma di cui al predetto assegno circolare riguardava altra compravendita.

Tanto premesso chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle somme versate per la compravendita dell’immobile non perfezionatasi.

In via subordinata chiedeva la restituzione delle somme perchè percepite indebitamente dai convenuti. La CEDI si costituiva in giudizio contestando l’avversa domanda, in particolare negando di avere rilasciato al D. procura a vendere l’immobile e di avere posto in essere comportamenti atti a creare nel S. un affidamento in proposito. Assumeva che l’assegno da L. 18.800.000 era intestato ad A.L. personalmente e non quale amministratore della CEDI srl, e che l’ A. aveva consegnato a sua volta al D., che gliene aveva chiesto la restituzione, un assegno di pari importo, così che nessuna somma era dovuta ad alcun titolo dalla società in favore del S.. In subordine chiedeva che il D. venisse condannato a tenerlo indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza.

Nella contumacia del D. la causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale e decisa con sentenza n. 22/2003 che accoglieva la domanda condannando D.L., quale titolare della immobiliare D.L., e la CEDI srl al pagamento in favore del S. rispettivamente della somma di Euro 4426,03 e di Euro 9709,39 con interessi dalla data della domanda.

Riteneva il giudice di primo grado che la documentazione prodotta costituita dalla corrispondenza del D. con l’attore, comprovante l’ammissione da parte del primo di essere debitore del secondo in relazione al rapporto instauratosi per la vendita dell’immobile della CEDI, giustificasse la condanna del predetto D. alla restituzione in favore del S. della somma versata quale caparra all’atto della sottoscrizione della promessa di acquisto e di quella corrisposta come corrispettivo della mediazione.

Quanto all’assegno di importo di L. 18.800.000 ritenne il giudice che lo stesso fosse stato incassato da A.L., amministratore della CEDI, in favore del quale l’assegno era stato emesso proprio in ragione di tale sua qualità e che si versasse in una ipotesi di arricchimento senza causa e che, per l’effetto, la CEDI, che aveva incassato l’assegno tramite il suo amministratore, fosse tenuta ad indennizzare il S. della diminuzione patrimoniale subita in corrispondenza a detto arricchimento.

Ha proposto appello la CEDI chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituito il S. chiedendo il rigetto della impugnazione.

Il D. è rimasto contumace, come già in primo grado.

La Corte Cagliaritana, con sentenza depositata il 21 Dicembre 2004, rigettava gravame ritenendo provato che l’assegno circolare sia stato emesso a favore, dell’ A. nella qualità di amministratore della CEDI e in tale veste, riscosso; e che il S. provvide a rilasciare al D. l’assegno che riportava quale beneficiario l’ A., nel ragionevole affidamento dell’esistenza di un rapporto tra D. e CEDI che consentisse al primo di contrattare nell’interesse della seconda e di ricevere il versamento di acconto sulla futura conclusione del contratto.

Avverso detta sentenza CEDI s.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resisteva il S. notificando controricorso. Il D. rimaneva contumace. La ricorrente depositava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 1326 e 1398 c.c., art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, si assume l’omessa considerazione, da parte, della Corte del merito, del testo della proposta contrattuale 26/7/1994, a tenore della quale l’accettazione in forma scritta costituiva il presupposto per la stipula del preliminare, alla cui stipula era subordinato il versamento della somma di L. 18.800.000, accettazione la cui mancanza invalida l’efficacia probatoria delle circostanze presuntive su cui si è fondato il convincimento del Giudice.

Con il secondo motivo si contesta l’efficacia presuntiva del conferimento al D. dell’incarico di trattare la vendita dell’appartamento nel fatto del possesso delle chiavi da parte del mediatore e in quello della avvenuta visita.

Per il terzo motivo si assume la violazione dell’art. 2041 ed il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto provati i requisiti dell’azione di arricchimento con riferimento all’impoverimento del S. (dedotto da matrice dell’assegno bancario versato per ottenere quello circolare di pari importo) e all’accrescimento patrimoniale di CEDI, dedotto solo dall’avvenuto incasso dell’assegno da parte dell’ A..

Tale motivi che, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non appaiono fondati.

In ordine alla dedotta mancata considerazione del problema relativo alla necessità di accettazione scritta della proposta di acquisto da parte della CEDI è sufficiente osservare (a prescindere dalla rilevanza che la stessa possa produrre sull’incarico al D. e sulla causale della somma comunque percepita) che l’argomento non risulta proposto come motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, nè, d’altra parte, vi è doglianza di ordine processuale sulla mancata presa in esame da parte della Corte del merito di (tale) specifico motivo di gravame.

In ordine all’affidamento ragionevole del S. tanto sulla legittimazione del D. a trattare l’affare, quanto a ricevere l’assegno di L. 18.800.000 intestato all’ A. e da questo incassato nella qualità, incontestata, di amministratore della società odierna ricorrente, la conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito sfugge ad ogni censura di violazione di norma di diritto e si risolve in una valutazione della Corte territoriale, – secondo cui in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, il comportamento delle parti sia stato tale da ingenerare il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente – che, immune da vizi logici e giuridici sfugge a sindacato in sede di legittimità. Va precisato che il ricorso al principio dell’apparenza non viene qui in considerazione per ritenere concluso un contratto (quello di compravendita immobiliare) per cui mancherebbero i requisiti di forma, ma solo per giustificare la legittimazione del D. a trattare la vendita per conto di CEDI (giustificata dalla qualità professionale di mediatore immobiliare, cui si aggiunge il possesso delle chiavi, l’accompagnamento del S. alla visita; la recezione dell’assegno circolare intestato all’amministratore della Società proprietaria dell’immobile).

Così come la prova dell’emissione dell’assegno – rimasto senza causa in ragione del mancato perfezionamento della vendita – è stata ragionevolmente dedotta dalla matrice di assegno bancario versato dal S. per ottenere quello circolare, intestato all’amministratore della società CEDI destinataria della proposta di vendita, in conformità alla previsione contenuta nella proposta stessa di un anticipo pari all’importo dell’assegno in questione (parità non smentita dal rilievo che l’acconto da versarsi era pari a L. 23.800.000 essendo tale cifra la somma di quella di cui all’assegno ai cinque milioni versati al D. al momento della proposta d’acquisto). Dalla prova del depauperamento correttamente la Corte territoriale ha dedotto la prova dell’arricchimento della Società, per l’avvenuto incasso dell’assegno da parte dell’ A. che non poteva che percepirlo nella sua qualità di amministratore di C.E.D.I. non essendo dedotto (nè ragionevolmente immaginabile) alcun altro titolo in forza del quale tale assegno avrebbe potuto da lui essere incassato e legittimamente trattenuto.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna della soccombente parte ricorrente alla rifusione in favore della controparte costituita delle spese del grado liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese alla controparte costituita, spese che liquida in complessive Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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