Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2186 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16736-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONFITEX JEANS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE REGINA
MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
FOGGIA, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
Che:
la CONFITEX JEANS SRL, resistente avverso la sentenza n. 175/25/10 della CTR Puglia, in data 4-10-2017 ha presentato istanza di definizione della lite a sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ed ha richiesto la sospensione del giudizio, allegando domanda di definizione agevolata;
con successiva nota, depositata l’8.11.2019, chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, terzo periodo, non essendo stata presentata da nessuna delle parti istanza di trattazione entro il 31.10.2018;
la ricorrente Agenzia delle Entrate nulla ha opposto;
va pertanto, dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020