Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2186 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3686-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli

avvocati BORGETTO GIORGIO, CALA’ FILIPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2006 S.G. conveniva il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del virus dell’epatite HCV di origine post-trasfusionale che assumeva contratta in conseguenza di trasfusioni cui era stato continuamente sottoposto a causa e per cura della malattia di base, la Thalassemia major, di cui era affetto sin dall’infanzia.

Specificava, quindi per quel che qui interessa, che aveva presentato il 24 novembre 1994 domanda per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 e che tale diritto gli era stato riconosciuto dal ministero della sanità con lettera di comunicazione del 10 novembre del 97 contestuale liquidazione.

Il Tribunale di Caltanisetta, in accoglimento della domanda attorea con sentenza del 28 novembre 2011, condannava il Ministero al pagamento nei confronti del S. della somma di Euro 480.389,60 comprensiva di rivalutazione ed interessi a titolo di danno non patrimoniale.

2. La Corte d’Appello di Caltanisetta, con sentenza n. 771/2018 del 10 ottobre 2018, confermava la pronuncia di primo grado. Ha ritenuto, tra l’altro, in relazione al lamentato mancato scomputo dell’indennizzo da parte del Tribunale che l’eccezione di compensarjo lucri CUM danno, pur considerata eccezione in senso lato, ponga a carico del debitore che intenda farla valere un onere probatorio che, nel caso di specie, non è stato assolto dal ministero.

3. Avverso tale pronuncia il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Resiste S.G. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, degli artt. 2043 e 2056 c.c. e ss, dell’art. 2041 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115,116,183 e 213 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 2, dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che in relazione alla compensatio lucri cum danno, la Corte d’appello avrebbe errato perché pur muovendo, conformamente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia, dalla corretta qualificazione della questione nel novero delle eccezioni in senso lato ne ha poi disatteso il regime processuale.

Invero la Corte d’appello avrebbe errato perché ha veicolato la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti preclusivi di una specifica allegazione e prova a cura della parte a favore della quale la questione dovrebbe operare onde poi escluderla nonostante quanto già acquisito agli atti del giudizio, sulla base dei fatti allegati e documentati dalla controparte o dalla stessa incontestati.

Inoltre il Giudice dell’appello ritenendo necessario ‘accertare l’effettiva corresponsione e percezione dell’indennizzo nel tempò ha erroneamente ritenuto che a tanto non fosse consentito pervenire nella specie avuto riguardo alla ‘generica deduzione, peraltro, formulata per la prima volta in grado di appello che emergesse per tabular che S. avesse diritto ad un indennizzo di 5oo Euro mensili per come dallo stesso dichiarato. Infatti lo stesso S. esponeva e documentava il riconoscimento dell’indennizzo e la contestuale liquidazione.

Il motivo è fondato.

L’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed e’, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex L. 25 febbraio 1992, n. 210) (Cass. n. 20111/2014; Cass. 26757/2020; Cass. n. 24177/2020)

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili (Cass. n. 8866/2021).

Ebbene, il giudice di merito non ha applicato i predetti principi; nonostante la corretta qualificazione della questione nel novero delle eccezioni in senso lato ne ha poi disatteso il regime processuale.

Infatti ha errato 2 dove ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’indennizzo del S. nella misura di Euro 500,00 mensili (ha rilevato che è stato lo stesso danneggiato ad avere dichiarato di avere diritto al detto indennizzo pag. 9 sentenza impugnata) ma ha statuito in modo contrastante con l’indicato principio di diritto.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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