Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2186 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27847/2012 proposto da:

C.D., titolare dell’omonina ditta, elettivamente

domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Villani giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/8/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA PUGLIA, depositata il 19 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Cons. Dott. MUCCI ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Puglia rigettava il gravame interposto da C.D. avverso la sentenza della CTP di Bari di rigetto dei ricorsi, riuniti, del predetto contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatogli il 22 maggio 2009 dall’Ufficio di Gioia del Colle, concernente il recupero per l’anno d’imposta 2006 del credito IVA non spettante (essendo emerso in sede di accertamento che, in relazione alle compensazioni d’imposta effettuate con modello F24, alcuni versamenti non trovavano giustificazione con i dati dichiarati nel modello Unico 2007), nonchè contro la conseguente cartella di pagamento n. (OMISSIS);

2. avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3. costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha inoltrato alla Direzione provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv., con modif., dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed ha depositato istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;

4. con nota depositata il 16 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto integrale pagamento del dovuto ai fini del perfezionamento della chiesta definizione agevolata, chiedendo a sua volta dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione della spese;

5. ricorrendo pertanto la condizione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), va dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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