Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2186 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 01/02/2021), n.2186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8281-2018 proposto da:

IRETI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO CANTELLI;

– ricorrente –

contro

Z.A., Z.M., P.C., I.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1190/2017 del TRIBUNALE di PARMA, depositata

il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Z.A. e altri convenivano in giudizio la Iren Emilia s.p.a. per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale, del Comune di Parma, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 c.d. TIA1, e sulla tariffa integrata ambientale, dello stesso Comune, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 c.d. TIA2, da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta;

il Giudice di pace accoglieva la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale che, per quanto qui rileva: in primo luogo, disattendeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’appellante per le fatture emesse tra il 2003 e il 2009, osservando che, al di là delle vicende societarie susseguitesi, l’intestazione delle fatture, in cui era stato riportato anche il nome della Iren Emila s.p.a., e l’identità del codice cliente e numero verde dell’emittente avevano giustificato l’incolpevole affidamento sull’unicità del rapporto, legittimando gli attori a pretendere che ne rispondesse la società convenuta; in secondo luogo, affermava la natura tributaria di entrambe le tariffe, la prima, pacificamente applicata dal Comune dal 2000 fino al 2009, in quanto confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale, la seconda perchè, a prescindere dalla differenza nominalistica, in realtà portatrice delle medesime caratteristiche strutturali;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Iren Ambiente s.p.a. formulando tre motivi.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 100 c.p.c., poichè il tribunale aveva errato nell’omettere di valutare la documentazione da cui emergeva la diversità del soggetto emittente le fatture e percettore delle somme relative a rapporti infine oggetto di conferimento di ramo d’azienda vincolante, per la deducente cessionaria, solo quanto alle prestazioni successive allo stesso, senza che la condotta asseritamente incolpevole degli attori potesse costituire esimente, come dedotto dal tribunale con affermazione da contestare, posto che sarebbe stato sufficiente esaminare i documenti fiscali in parola, in cui non emergeva neppure l’affermata invarianza del numero cliente, per individuare chi avrebbe dovuto, in tesi, rispondere della pretesa, sicchè il ragionamento seguito dal giudicante sarebbe stato connotato da contraddittorietà e irrazionale illogicità;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, del D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, della L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13, e del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il tribunale avrebbe errato nell’ignorare la pacifica circostanza per cui il Comune di Parma, con provvedimenti del 30 giugno 2010, aveva adottato la TIA2, qualificata espressamente come tariffa civilistica e non tributo dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, laddove, al contempo, anche la TIA1 avrebbe dovuto qualificarsi nei medesimi termini posto che, con la soppressione della TARSU, si era determinata una privatizzazione del rapporto in termini complessivamente sinallagmatici, desumibile dalla stessa denominazione tariffaria che la riconduceva a un corrispettivo diverso dai diritti, canoni o contributi che la direttiva n. 2006/112/CE esclude dall’assoggettamento all’imposta armonizzata sul valore aggiunto perchè percepiti da soggetti pubblici, o equiparati, in relazione ad attività o comunque operazioni poste in essere quali pubbliche autorità;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, citato, e dell’art. 113 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di applicare la norma d’interpretazione autentica peraltro senza alcuna motivazione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

va premesso che il ricorso è tempestivo;

infatti, la sentenza, depositata con asseverazione, è stata pubblicata il 31 luglio 2017, e parte ricorrente la indica come non notificata;

trattandosi di ricorso successivo al 4 luglio 2009 posto che la causa è stata iscritta davanti al Giudice di pace nel 2013, il termine c.d. lungo per impugnare è di sei mesi;

la sospensione feriale applicabile, a decorrere dal 2015 (D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla L. n. 162 del 2014), ha la durata di 31 giorni dal 1 agosto al 31 agosto;

questa Corte ha costantemente ribadito che il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., 31/08/2015, n. 17313, Cass., 30/05/2018, n. 13546);

al contempo, è costante indirizzo nomofilattico quello per cui il periodo di sospensione sia computato “ex numeratione dierum” ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest’ultimo precetto (immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014) (Cass., 24/03/1998, n. 3112, Cass., 07/07/2000, n. 9068, Cass., 04/10/2013, n. 22699, pag. 4);

ne deriva che al 28 febbraio 2018 (ultimo giorno del sesto mese, corrispondente al “dies” iniziale dato dall’ultimo giorno di luglio 2017), si debbono aggiungere 31 giorni, giungendo a sabato 3 marzo 2018, con l’ulteriore conseguenza che la notifica, via p.e.c., effettuata lunedì 5 marzo 2018 è da considerare tempestiva ex art. 155 c.p.c., comma 4;

il primo motivo è inammissibile;

il tribunale, come indicato in parte narrativa, ha affermato che, al di là delle vicende societarie susseguitesi, l’intestazione delle fatture, in cui era stato riportato anche il nome della Iren Emila s.p.a., e l’identità del codice cliente e numero verde dell’emittente, avevano giustificato l’incolpevole affidamento sull’unicità del rapporto, tale da fondare la legittimazione passiva alla pretesa;

questa “ratio decidendi”, basata sull’affidamento incolpevole a prescindere dalle vicende societarie, non è idoneamente censurata se non:

a) con “recisa contestazione” della sussistenza di una “esimente” (dall’individuazione del corretto responsabile passivo) (pag. 13, 2 capoverso);

b) adducendo che dall’esame delle fatture – da cui risulterebbe anche la diversità del numero cliente (pag. 6, 1 capoverso) – sarebbe emersa soprattutto la diversità del soggetto emittente;

in tal modo, per un verso (sub b, prima parte) si fa riferimento a un errore percettivo suscettibile, in tesi, di mezzo revocatorio e, comunque, non dirimente alla luce della complessiva motivazione della sentenza gravata quale riassunta, per altro verso non si coglie (sub b, seconda parte) la ragione decisoria incentrata sull’incolpevole affidamento;

quest’ultima e decisiva ragione spesa dal tribunale, viene censurata in modo apodittico e non argomentato;

il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 15/01/2015, n. 635, Cass., 07/05/2019, n. 11895, pag. 5);

inoltre, non si riporta neppure il contenuto delle fatture in parola, e non si specifica in quale momento processuale e in che termini si sia allegato il preteso contenuto del conferimento di azienda valevole, secondo il motivo, solo per il futuro, di cui la sentenza gravata non parla, con conseguenti profili d’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, ovvero aspecificità della censura e mancata dimostrazione dell’assenza di novità delle questioni qui dedotte;

quanto alle norme invocate, va ribadito che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 116 c.p.c., così come dell’art. 115 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), salva l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5;

in contigua e complementare prospettiva, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

è evidente che nulla di tutto ciò emerge dalla censura quale formulata;

peraltro nel corpo della censura s’invoca un vizio di illogicità (piuttosto che apparenza) della motivazione, sussumibile nella cornice dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in primo luogo senza dimostrare che il doppio rigetto conforme pronunciato dai giudici di merito sia stato fondato da ragioni fattuali differenti (Cass., 22/12/2016, n. 26774), e in secondo luogo senza contestualmente spiegare quale sarebbe l’irriducibile contraddizione della sentenza impugnata che, invece, in fatto non è neppure ipotizzata, mentre “in iure” (incolpevole affidamento quale “esimente”) come visto non è idoneamente sottoposta a critica;

nè risulta alcuna violazione dell’art. 100 c.p.c., parimenti evocato, che afferisce all’interesse ad agire o contraddire;

quanto al residuo merito cassatorio, il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati parzialmente, e cioè con limitato riferimento alla TIA2;

questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente ribadito che la tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, quale convertito, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3 e art. 4, commi 2 e 3, (Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632);

è stato sottolineato che il legislatore ha legittimamente interpretato la disciplina della c.d. TIA 2, dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 per impedire che tra le possibili varianti di senso si potesse propendere per la natura tributaria della tariffa, come, invece, era avvenuto, in epoca appena precedente, per la c.d. TIA 1;

in questa cornice, è stata rimarcato come un rilievo significativo vada assegnato al “diritto vivente” formatosi a cominciare da Cass. 21/06/2018, n. 16332, coeso nel ribadirne i principi, tutti convergenti nel senso della natura di corrispettivo della c.d. TIA 2 e, dunque, della qualificazione in termini di prelievo non tributario: nomofilachia consolidatasi con numerosissime pronunce quali quelle di Cass. n. 32250 del 2018, Cass., n. 4275 del 2019, Cass., n. 4876 del 2019, Cass., n. 14195 del 2019, Cass., n. 14753 del 2019, Cass., n. 15520 del 2019, Cass., n. 15529 del 2019, Cass., n. 16379 del 2019, Cass., n. 19296 del 2019, Cass., n. 19299 del 2019, Cass., n. 19329 del 2019, Cass., n. 19545 del 2019, Cass., n. 19544 del 2019, Cass., n. 23669 del 2019;

il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 dunque, a differenza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 individua il fatto generatore dell’obbligo di pagamento della c.d. TIA 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all’effettiva fruizione del servizio, e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna natura di “corrispettivo” alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti;

la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3 ciò non trovando ostacolo nella circostanza che il pagamento della c.d. TIA2 (come quello della c.d. TIA 1) sia obbligatorio per legge, atteso che del D.P.R. n. 633 del 1972, il citato art. 3 prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità a IVA ex art. 1 del medesimo decreto) “quale ne sia la fonte”;

nella prospettiva dell’opzione legislativa è chiaro, dunque, che l’individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto compatibile, trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto, altresì, di indici reddituali;

l’approdo del “diritto vivente”, nei termini così delineati – che rendono armonica la configurazione privatistica della tariffa con l’inerenza di essa a un rapporto giuridico che registra la coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficiario dell’attività di chi eroga il servizio (quale elemento che concorre a configurare quei reciproci obblighi come esplicativi di un rapporto sinallagmatico: cfr. sentenza n. 269 del 2017 del Giudice delle leggi) – ha trovato rispondenza nella più recente giurisprudenza costituzionale, richiamata dalle citate Sezioni Unite;

è stato così rammentato che con la sentenza n. 188 del 2018, la Consulta, nello scrutinare la legittimità di una legge regionale calabra (L.R. n. 11 del 2003) in tema di contributi di bonifica, e affrontando il problema della natura tributaria, o meno, del prelievo stesso, ha rammentato quale sia il perimetro entro il quale il legislatore statale può esercitare la sua discrezionalità in materia di politica fiscale rispetto, segnatamente, alla provvista di un servizio pubblico, essendo consentito prevedere o escludere che la prestazione patrimoniale imposta – “indipendentemente dalla qualificazione” della stessa – sia in “una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività”, così da conformare detta prestazione, rispettivamente, come canone o tariffa ovvero come tributo;

la Corte costituzionale, quindi, ha messo in rilievo come il legislatore “può anche passare da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone, come è avvenuto nell’ipotesi della tariffa di igiene ambientale, istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (attuazione delle direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente di natura tributaria (sentenza n. 238 del 2009 e, da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8822), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 238 (norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Corte di cassazione, Sezione terza civile, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (sentenza n. 335 del 2008)”;

la menzione, sul punto, della sentenza della Consulta n. 188 del 2018, era stata già colta dalla sentenza n. 1839 del 27 gennaio 2020 delle medesime Sezioni Unite, che, nel riconoscere, in base al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, quale convertito, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi per oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 ha inteso evidenziare proprio alla luce della richiamata pronuncia del Giudice costituzionale – come le “scarne ed essenziali indicazioni” dell’art. 14, comma 33, “sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238”, in tale prospettiva venendo in rilievo, quali elementi di riconoscimento della natura propria della tariffa, la produzione dei rifiuti, la qualificazione del prelievo in termini di “corrispettivo” di un servizio (quello della “raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”) e, quindi, la soppressione del tributo disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49;

queste considerazioni hanno indotto, quindi, a ritenere che la qualificazione della c.d. TIA 2 recata dal D.L. n. 78, art. 14, comma 3, non si sia esaurita in una “operazione meramente nominalistica”;

sono stati quindi esclusi margini per poter apprezzare l’intervento legislativo d’interpretazione autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio di ragionevolezza, tale da dare consistenza a un dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione anzidetta;

così come è stata riaffermata l’infondatezza di dubbi sulla conformità di un tale approdo alla disciplina Eurounitaria (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto);

quanto appena osservato e ciò che si sta per aggiungere, induce a escludere una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;

per un verso, infatti, non esiste un vincolo, per gli Stati membri, a finanziare con una specifica modalità, anche in tesi tributaria, la gestione della raccolta dei rifiuti (Corte giust., 15/07/2009, causa 254/08); per altro verso, la Corte di giustizia ha ribadito (sentenza del 22 febbraio 2018, in causa C182/17) che costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, un’attività economica consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e, tipicamente, un comune, rimarcando, in questa prospettiva, come la determinazione forfettaria del compenso non spezza di per sè il nesso tra prestazione e corrispettivo (punto n. 37), così come l’affidamento a una società di compiti pubblici, parimenti, non è logicamente decisivo per valutare lo svolgimento di prestazioni a titolo oneroso nella medesima cornice (punto n. 40) (cfr. Cass. n. 32250/2018 e Cass. n. 19299/2019, citate);

nella fattispecie in scrutinio risulta accertato dalla sentenza gravata che dal 2000 al 2009 il Comune di Parma ha applicato la TIA1, e, parimenti, è stato per implicito indicato che, successivamente, lo stesso ente locale ha provveduto ad adottare la TIA2;

ciò emerge dal confronto tra pag. 2, terzo capoverso, pag. 3, settimo capoverso, e pag. 4, secondo capoverso, in cui il tribunale indica che il Comune dopo dal 2010 aveva mutato regime pur prendendo ancora e legittimamente a riferimento il D.P.R. n. 158 del 1999 valevole anche per la TIA1;

ne deriva che non risulta vero che il Tribunale non abbia rilevato la soluzione di continuità appena ricostruita (diversamente non avendo senso le singole affermazioni evidenziate), mentre la sentenza impugnata risulta errata laddove non distingue tra TIA1 e TIA2 escludendo l’assoggettamento a IVA anche della seconda;

in conclusione, la sentenza va cassata per quanto di ragione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e terzo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Parma perchè, in diversa composizione, provveda anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA