Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21859 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 30/08/2019), n.21859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17667-2017 proposto da:

S.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO

107, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA ARGENTA;

– ricorrente –

contro

RE.MAC.UT. SRL in persona del Presidente B.R., elettivamente

domiciliata in ROMA VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FLORIANO SOAVE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 756/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

08/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel (OMISSIS), S.C.B., in proprio e quale titolare della ditta C.M.A.S., convenne in giudizio Re.Mac.Ut, dinanzi al Tribunale di Cuneo, deducendo: che quest’ultima, prima tramite la TORMEC S.r.l. e poi tramite la CMAS, aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali con la società convenuta, con l’affidamento da parte di quest’ultima alla ditta attorea della costruzione di pezzi meccanici che dovevano essere montati su impianti di costruzione della convenuta; che, nel corso degli anni, la collaborazione tra le due società si era intensificata al punto da costituire per la CMAS l’unica fonte di reddito; che in virtù di tale rapporto di stretta dipendenza anche economica della società attrice, la convenuta aveva imposto alla CMAS tempistiche di lavorazione molto ristrette e prezzi inferiori a quelli di mercato; che il prezzo indicato per ogni pezzo era stato accettato dalla società sulla base della promessa da parte della convenuta di pagare i costi dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di tali pezzi; che, tenuto conto dell’accordo sul costo delle attrezzature contenuto nella lettera del (OMISSIS), la CMAS avrebbe dovuto incassare ulteriori Euro 346.137,02; che la Remacut, invece, in un primo tempo aveva dato esecuzione a detti accordi, ma poi era tornata unilateralmente a pagare i prezzi ridotti, omettendo di versare gli importi previsti per i costi di produzione, per i quali erano state emesse apposite RIBA, mai rifiutate o contestate dalla convenuta; che nel (OMISSIS) la CMAS aveva convenuto in giudizio la Remacut per ottenere il pagamento di tali importi; che, successivamente, dietro la promessa da parte della società convenuta di una collaborazione futura senza soluzione di continuità e di un aiuto per consolidare la notevole esposizione bancaria, la società attrice aveva rinunciato al credito ed aveva firmato un accordo transattivo, abbandonando la causa; che tuttavia, in seguito a tale rinuncia, la Remacut non aveva adempiuto a tale promessa e, dopo un primo ordine nell’immediato, non aveva più effettuato ulteriori ordini; che la società attrice aveva sottoscritto la predetta rinuncia perchè indotta dolosamente in errore dalla convenuta circa la prospettiva di ulteriore collaborazione; che l’attrice aveva comunque diritto a vedersi riconosciuti gli importi oggetto della rinuncia impugnata, oltre al risarcimento del danno subito per effetto dell’inadempimento della convenuta.

Chiese quindi di annullare e dichiarare inefficace la scrittura di rinuncia del (OMISSIS) per vizio del consenso, con conseguente reviviscenza dei diritti e delle pretese con esse rinunciati; accertare l’inadempimento della convenuta agli obblighi contrattualmente assunti e per l’effetto condannarla al pagamento degli importi in precedenza rinunciati, nonchè al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio la Re.Mac.Ut. S.r.l., eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito: l’infondatezza delle deduzioni attorce circa la domanda di annullamento della scrittura, da considerarsi un impegno unilaterale sottoscritto dal S.C., resosi conto dell’inesistenza dei diritti vantati; l’inesistenza di alcuno stato di approfittamento da parte della convenuta della dedotta dipendenza economica della CMAS; l’insussistenza di presunti crediti a fondamento delle RIBA emesse dalla CMAS, che costituivano solo un modo per autofinanziarsi ottenendo dalla banca l’anticipazione dei relativi anticipi.

Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 756/2016, respinse la domanda.

Il giudice di primo grado, qualificata come transazione la scrittura privata del (OMISSIS), impugnata ex art. 1439 c.c., ritenne che parte attrice non avesse dato prova della sussistenza di un raggiro (ossia di una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l’altrui volontà negoziale), dell’effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro nonchè dell’idoneità del raggiro a determinare tale alterazione.

Secondo il primo giudice, erano inidonei a tal fine i capitoli di prova orale formulati dalla CMAS, nessuno dei quali atteneva ad un’attività valutabile quale raggiro ascrivibile ai rappresentanti della società convenuta. Infatti, in tali capitoli si faceva riferimento a degli impegni da questi ultimi asseritamente assunti che non erano stati dedotti quali specifiche obbligazioni nella scrittura impugnata e il S.C. non aveva chiarito in base a quale concreto raggiro sarebbe stato indotto a sottoscrivere una scrittura che non comprendesse alcun riferimento ai presunti impegni. Nè la prova della sussistenza del raggiro emergeva dalla documentazione prodotta o dal fatto che il commercialista della Remacut fosse stato condannato ex art. 644 c.p. per aver prestato al S.C. denaro per la copertura di alcune Riba, richiedendone la restituzione con cospicue maggiorazioni. Peraltro, dalla sentenza penale, emergeva che il sistema delle ricevute bancarie fosse effettivamente un modo per la CMAS per autofinanziarsi, con conseguenti dubbi sulla configurabilità di un pregiudizio derivante dalla rinuncia all’azione per il recupero di tali presunti crediti.

Il Tribunale ritenne inoltre inammissibile, perchè tardiva, la domanda di nullità della scrittura privata per abuso di posizione contrattuale, inquadrato nella disciplina della sub fornitura.

Al riguardo, il primo giudice evidenziò che l’azione era stata impostata come azione di annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. sia nell’atto di citazione che nella prima memoria istruttoria – sia pure, in quest’ultima sede, con un primo riferimento alla subfornitura – e che l’attore aveva sempre concluso chiedendo l’annullamento del contratto per effetto del dolo perpetrato dalla parte convenuta.

2. L’appello proposto dal S.C. avverso la suddetta pronuncia è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Torino con ordinanza ex art. 348 bis del 3 maggio 2017.

3. Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso in Cassazione, sulla base quattro motivi, l’ing. S.C.B., in proprio e quale titolare dell’impresa individuale CMAS. Ha depositato anche memoria.

3.1. Resiste con controricorso la Re.Mac.Ut S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare dell’art. 101 c.p.c., comma 2, art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, nonchè della L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 3”.

Nelle proprie conclusioni, parte attrice avrebbe da subito domandato, in alternativa all’annullamento, la dichiarazione di inefficacia della scrittura privata del (OMISSIS), riconducendo l’inquadramento giuridico della vicenda, a partire dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, alla fattispecie della sub fornitura.

Pertanto, la domanda sarebbe stata idonea a sostenere una sentenza di nullità della scrittura privata in forza della L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 3.

Tale nullità, comunque, avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, a fortiori visto il carattere imperativo della disciplina sulla subfornitura, posta a tutela di una particolare categoria debole di soggetti.

Sussisterebbero i presupposti per l’operatività di tale normativa, essendo pacifico che la CMAS operava sulla base di disegni, progetti e specifiche fornite dalla Remacut e che quest’ultima fornisse le materie prime.

Altrettanto pacifica sarebbe l’avvenuta realizzazione a proprie spese, da parte della CMAS, delle attrezzature per la produzione dei pezzi per la Remacut, e quindi il diritto della CMAS al rimborso delle stesse spese. La rinuncia operata con la scrittura privata impugnata sarebbe frutto di un abuso di posizione contrattuale generatosi nell’ambito del rapporto di subfornitura, che in passato aveva determinato le continue inadempienze da parte della Remacut.

La CMAS infatti si sarebbe attrezzata per far fronte ad un flusso di ordinativi che faceva capo ad un solo committente e avrebbe continuato a sostenere investimenti difficilmente riconvertibili in caso di rottura del rapporto.

La suddetta scrittura, quindi, sarebbe stato l’atto finale dell’abuso di posizione dominante: la scelta di sottoscriverla sarebbe stata presa solo a causa del contesto che si era venuto a creare per l’interruzione del rapporto contrattuale da parte della Remacut, nell’auspicio di recuperare le proprie forze contrattuali.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare dell’art. 24 Cost., comma 2, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, artt. 210 e 244 c.p.c.”.

Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale e tardive o esplorative le ulteriori istanze istruttorie formulate dal S.C..

Se il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle norme indicate in epigrafe avrebbe dovuto ammettere le suddette istanze istruttorie e consentirle di provare il proprio diritto al pagamento delle attrezzature ed al risarcimento del danno.

In particolare, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. sarebbe stata tempestivamente formulata quale deduzione istruttoria in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, in replica alle contestazioni e produzioni effettuate da parte avversaria nella seconda memoria istruttoria.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 2059 e 1453 c.c., nonchè della L. n. 192 del 1998, art. 2”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda del S.C. relativamente al pagamento dei costi pattuiti per la realizzazione delle attrezzature di produzione ed al risarcimento del danno.

La Remacut avrebbe violato l’accordo del (OMISSIS) in ordine al pagamento delle suddette attrezzature, approfittando del rapporto di sudditanza imprenditoriale che si era venuto a creare in danno della CMAS, la quale aveva investito ingenti somme nelle proprie strutture produttive. Pertanto il ricorrente avrebbe diritto ad ottenere anche a titolo risarcitorio contrattuale ex artt. 1223 e ss. c.c. ovvero L. n. 192 del 1998, ex art. 2, il pagamento dei costi di realizzazione delle attrezzature di produzione in conformità al suddetto accordo.

Ferma l’istanza per l’espletamento delle CTU, agli atti risulterebbero produzioni sufficienti per condurre ad una determinazione equitativa del danno.

Inoltre la CMAS avrebbe diritto anche al risarcimento dei danni consistenti nell’aggravamento della situazione patrimoniale conseguente all’esperimento delle azioni esecutive immobiliari intraprese dagli istituti di credito e nei costi del denaro determinati dall’applicazione di interessi, commissioni e spese, determinati dalla condotta della Remacut che pur non contestando le ricevute bancarie emesse dalla CMAS, non le pagava, imponendone il pagamento alla stessa subfornitrice minacciando in caso contrario la reiezione.

4.4. Con il quarto motivo lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Ovvero si duole di essere stato condannato, ingiustamente, alle spese nei confronti della RE.MAC.UT.

5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, laddove non è infondato, per le seguenti ragioni:

Lo è, in primo luogo, perchè contiene una interpretazione della domanda che (nei limiti imposti) è compito esclusivo del giudice del merito. La sentenza impugnata, infatti, afferma che quella sperimentata “è e resta” una mera azione di annullamento per dolo (sia nella citazione, sia nella memoria) e questa interpretazione non è censurata, come avrebbe dovuto, sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici. Ciò comporta che resta ferma, ovvero è passata in giudicato, l’interpretazione secondo cui quella sperimentata è una azione di annullamento per dolo. Lo è, in secondo luogo, perchè il motivo è fuori dai limiti previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Difatti neppure menziona se la questione della nullità ricondotta sotto il regime dell’art. 9 in oggetto (questione di nullità speciale ai sensi della L. n. 192 del 1998, collegata alla dipendenza economica) sia mai entrata nel dibattito processuale ed in che modo essa sia stata eventualmente sviluppata sotto quello speciale profilo.

Questa speciale nullità si fonda su un accertamento di fatto (la dipendenza economica) che la ricorrente non dice neppure, se non in modo generico, se sia mai stato richiesto, in quale sede, in quale momento, in quali termini e secondo quale allegazione probatoria. Inoltre, le argomentazioni relative alla speciale nullità sono proposte nel motivo come originarie e non come la riproposizione di questioni già proposte e dibattute. Tutto questo esclude sia il 112, sia, dunque, la violazione di legge. Insomma, la stessa ricostruzione offerta nel mezzo di gravame e nel precedente svolgimento in fatto consente di desumere che il dibattito sulla dipendenza economica e la conseguente nullità si sia aperto solo in sede d’appello, per essere poi sviluppato nel ricorso oggetto di esame.

Infine occorre evidenziare che neppure sarebbe necessario procedere alla correzione della motivazione. Infatti la sentenza non dice che la domanda di nullità è tardiva (se lo dicesse sarebbe da riformare sul presupposto di Sez. Un. 26242 del 2014), ma dice che “Il riferimento ad un presunto abuso di posizione contrattuale… quale fattore che dovrebbe imporre l’annullamento o persino la declaratoria di nullità… è a ben vedere tardivo e quindi inammissibile”. E lo dice correttamente perchè il dibattito circa la posizione dominante avrebbe dovuto essere dedotto ed allegato tempestivamente prima come questione di fatto e poi come questione di diritto scaturente dall’accertamento di fatto; laddove, invece, la parte ha sempre dedotto e concluso diversamente per l’annullamento del contratto come effetto di dolo (la circostanza della dipendenza non risulta nè allegata, nè provata: quello che poi dopo rileva la CDA).

Ma il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque infondato anche ragionando sulla scia della ben nota sentenza delle Sez. Un. 26242 del 2014. Infatti si evidenzia che:

a) il principio del rilievo ex officio di una nullità negoziale, ancorchè speciale o di protezione, nei termini declinati dalla sentenza sopra citata, postula che tutti gli elementi costituitivi della stessa siano stati allegati;

b) la disciplina della subfornitura di cui alla L. n. 192 del 1998 non è stata qui evocata per ottenere le tutele in positivo dalla stessa apprestate – come, nei pochi precedenti di legittimità (cfr. ad es. Cass. civ. n. 18186/2014), l’applicazione dello speciale regime di interessi e penali di cui all’art. 3, comma 3, – ma in chiave demolitoria, al fine di conseguire la declaratoria di nullità per abuso di posizione dominante dell’atto c.d. rinuncia/transazione impugnato: il che, se esime il decidente dal rintracciare, nei numerosi documenti (tra l’altro confusamente citati in ricorso senza peraltro alcuna indicazione del loro contenuto) la forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge per la conclusione del contratto, non lo esonera tuttavia dal verificare se della pretesa nullità siano stati dedotti, come sussistenti nella fattispecie, tutti gli elementi costitutivi, verifica che esige una particolare attenzione in ragione del fatto che la nullità di cui si chiede l’accertamento e la declaratoria, è una nullità per così dire “vestita”, e cioè una nullità di protezione, che presuppone una particolare conformazione dei rapporti tra le parti;

c) la disciplina di cui alla L. n. 192 del 1998 non colpisce invero la mera asimmetria di forza negoziale, che è connaturale ai mercati, ma un adeguamento della struttura produttiva e organizzativa del subfornitore alle necessità produttive del committente, adeguamento che rende difficile, o comunque eccessivamente costosa la riconversione; non a caso la noma esplicita che “la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”; va quindi da sè che lo stato di dipendenza economica non deve dipendere dall’inefficienza del contraente debole e/o da una situazione strutturale di crisi del mercato.

Ebbene, sulla base di tali premesse, venendo al caso di specie, va anzitutto rimarcato che della scrittura di cui S.C.B., in proprio e quale titolare di CMAS chiede la declaratoria di nullità o comunque l’annullamento si ignora il contenuto; in ricorso ne è solo indicata l’allocazione; si apprende dalla sentenza che con essa parte attrice espresse la volontà di abbandonare la causa a suo tempo promossa rinunciando a tutte le domande intraprese, riconoscendo come proprie le attrezzature (di cui aveva evidentemente predicato l’appartenenza alla controparte), e impegnandosi a non più emettere ricevute bancarie senza causa che vedevano la convenuta RE.MA.CUT. quale debitrice; quindi sembrerebbe che questa scrittura contenesse un generico impegno della controparte alla prosecuzione della collaborazione fra le due aziende; restano in ogni caso oscure le ragioni per le quali il Tribunale l’ha qualificata come transazione; nella sentenza si accenna alle reciproche concessioni in questi termini: “il presunto credito azionato da un lato; i danni per il periodo pregresso dall’altro”; il ricorso, dal canto suo, per quanto innanzi detto, tace del tutto sul punto.

Nulla risulta dal ricorso sui rapporti tra le due imprese, a parte un generico e confuso reportage sui costi di produzione (senza però indicare quali) non onorati dalla controparte (punto 22 del ricorso); su pretese diminuzioni unilaterali dei prezzi pattuiti (punto 25); su tempi di consegna sempre più vessatori imposti dalla controparte (senza specificare rispetto a cosa sarebbero vessatori); su riba mai contestate o rifiutate dalla controparte e rimaste tuttavia impagate (punto 21) e tanto senza confrontarsi, sul punto, con i puntuali rilievi del giudice di merito in ordine alla scorrettezza del comportamento del S.C., che negli anni, al fine di autofinanziarsi, aveva emesso ricevute bancarie nei confronti della convenuta per crediti in realtà inesistenti.

Ancora. Nulla si sa in particolare, che cosa facessero la CMAS e la sua progenitrice TORMEC prima dell’asserito accordo con RE.MAC.UT.; di quest’ultima dal ricorso si ricava soltanto che eseguiva pezzi meccanici montati su impianti di costruzione destinati all’estrazione petrolifera; al n. 10 si fa comunque riferimento ad altre imprese operanti nello stesso settore della convenuta. Insomma non viene chiarito nel ricorso per quale motivo CMAS dovrebbe essere considerata impresa satellite della RE.MAC.UT. non in termini di pura fattualità, ma nel senso giuridico innanzi evidenziato.

Infine, e conclusivamente, la rinuncia/transazione che si vuole invalidare non si presta a essere definita in termini di “patto attraverso il quale si realizza l’abuso”; è sufficiente all’uopo considerare che parte ricorrente si duole del suo mancato adempimento, essendo state con quel patto promesse cose che poi non sarebbero state mantenute; l’iniziativa giudiziaria in questione è quindi nata dalla pretesa inottemperanza del patto, non già dal suo carattere prevaricatorio.

5.2. Anche il secondo e terzo motivo sono inammissibili.

Lo sono da un lato, perchè travolti dalla stessa causa di inammissibilità evidenziata nell’esame del primo motivo, e cioè dall’assoluto difetto di autosufficienza del ricorso in ordine al contenuto dell’atto – rinuncia/transazione – impugnato e, dall’altro perchè i motivi sono volti comunque a veicolare censure sul merito delle scelte decisorie del giudice a quo prevalentamente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.

5.3. Il quarto motivo è inammissibile perchè il giudice del merito ha deciso secondo il principio della soccombenza.

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate compensa le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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