Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21859 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI

ROMEO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

dell’11.3.09, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 5 marzo 2010, S.M.B., dipendente del comparto scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inquadrato dal 1 settembre 2000 nell’area D2, nel profilo di nuova istituzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.G.S.A.) e proveniente dall’area C1 quale responsabile amministrativo, chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata il 3 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Cagliari ha respinto le sue domande di attribuzione, nel nuovo profilo, di una retribuzione di anzianità rapportata all’anzianità di servizio reale, in luogo di quella riconosciuta dal Ministero e ritenuta corretta dalla Corte territoriale, pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva di ogni accessorio e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza, per tanto con applicazione del c.d. criterio di “temporizzazione”.

In proposito, denuncia che il criterio seguito dal Ministero comporterebbe la violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, art. 142 C.C.N.L. 24.7.03 e art. 66, comma 6 C.C.N.L. 4 agosto 1995, la falsa applicazione dell’art. 8 C.C.N.L. 15.3.2001 e la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonchè il vizio di motivazione al riguardo.

Il ricorrente sostiene infatti che al personale ATA del comparto scuola, già inquadrato nella figura apicale di responsabile amministrativo, transitato, con effetto dal 1 settembre 2000 nel nuovo profilo professionale di D.G.S.A., e quindi con una sorta di progressione di carriera verticale nell’ambito della medesima figura professionale, debba essere riconosciuta per intero, ai fini economici e giuridici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e fuori ruolo, giusta il rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 espressamente operato dalle norme dei contratti collettivi del 1995 e 2003 indicate; mentre erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile l’art. 8 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 che, con norma speciale derogatoria della regola generale, prevede il criterio della temporizzazione con riguardo all’attribuzione di una figura professionale del tutto nuova e completamente mutata rispetto alla precedente.

Il Ministero resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Con recente orientamento, divenuto uniforme a partire dalla sentenza 1 marzo 2010 n. 4885 (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2010 n. 24431), questa Corte ha infatti enunciato in cause analoghe alla presente il seguente principio di diritto “l’art. 142, lett. f), punto 8 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4 non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di direttore generale dei servizi generali e amministrativi, istituito dall’art. 34 del C.C.N.L. 26 maggio 1999.

Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000- 2001 e dal citato C.C.N.L. 24 luglio 2003, art. 87.

Non essendo state rappresentate e comunque non sussistendo sufficienti ragioni per discostarsi da tale convincente orientamento, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Solo tardivamente il ricorrente ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, mentre non ritiene possa trarsi alcuna ragione di ripensamento dalla recente sentenza 7 giugno 2011 della C.E.D.U. in casa Agrati ed altri c. Italia, attinente a fattispecie normativa assolutamente non comparabile rispetto a quella qui esaminata.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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