Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21859 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9958-2016 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIO
GAETANO PATANE’;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO
CAVALLARO, ORNELLA GRAZIA MIRABELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15 febbraio 2016, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.L. e I.A., in accoglimento del gravame incidentale del M., ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta dalla I. nei confronti del M.; ha rigettato il gravame principale della I. per l’assegnazione a suo favore della casa coniugale e l’attribuzione di un contributo di mantenimento della figlia maggiorenne V. (nata nel (OMISSIS)).
Avverso questa sentenza la I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il M. si è difeso con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la I. ha imputato alla Corte di merito di avere valutato nel merito l’appello incidentale del M. – eliminando l’addebito della separazione personale – che era invece inammissibile.
Il motivo è infondato: l’appello incidentale era specifico e quindi ammissibile, come si evince dalla lettura degli atti cui questa Corte ha accesso, essendo denunciato un error in procedendo.
Il secondo motivo, concernente sempre l’addebito, è inammissibile perchè non censura specificamente la ratio decidendi con la quale il giudice di merito ha ritenuto “sì provata l’esistenza di una relazione extraconiugale del marito, ma in un periodo in cui i due coniugi non convivevano più da tempo e in cui, quindi, la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza” (nel senso che la violazione dell’obbligo di fedeltà, per dare luogo all’addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tra le tante v. Cass. n. 18074/2014). Inoltre, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016; n. 11892/2016).
Il terzo motivo, che deduce vizio motivazionale per la mancata attribuzione dell’assegno di mantenimento della figlia (dai giudici di merito ritenuta economicamente indipendente), è inammissibile: in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa – e non è questo il caso e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decídendi (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).
Il quarto motivo è inammissibile, limitandosi a denunciare genericamente l’ingiustizia della condanna alle spese di lite, senza specifiche censure in diritto alla statuizione impugnata.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese sono compensate, in considerazione della dimensione sostanziale della vicenda, decisa in senso diverso nei gradi di merito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017