Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21858 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 30/08/2019), n.21858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28690-2017 proposto da:

E.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTELEONE DI SPOLETO, 8, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

DI ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PALAZZO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FORLI – CESENA, in persona del suo Presidente pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

MAMBELLI;

ANAS SPA (OMISSIS) in persona del Direttore della Direzione legale e

societario R.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU che

la rappresenta e difende;

REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SILVIA RICCI e STEFANO ARGNANI;

– controricorrenti –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 936/2017 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2011, E.M.R. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena e la Regione Romagna, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti allorquando, alla guida della propria autovettura, era stata attinta nella fiancata destra da un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la strada.

Si costituirono in giudizio gli enti convenuti, tutti contestando la propria legittimazione passiva, nonchè la pretesa attrice, di cui chiedevano il rigetto.

La Provincia, in via riconvenzionale chiedeva che la Regione e Anas, ciascuno per il proprio titolo la manlevassero di quanto dovesse essere eventualmente chiamata a corrispondere all’attore all’esito del giudizio, ovvero, in caso di condanna in solido, chiese la determinazione delle rispettive quote di solidarietà.

Autorizzata la chiamata in causa di Anas S.p.a., questa si costituì chiedendo il rigetto di qualsiasi domanda rivolta nei propri confronti in relazione al sinistro.

Il Giudice di pace di l’orli, con la sentenza n. 1018/2013, accolse la domanda nei confronti della Provincia, condannandola al risarcimento del danno.

2. La pronuncia è stata riformata dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 936/2017 del 2 ottobre 2017, la quale, contrariamente al giudice di primo grado, ha escluso la responsabilità della Provincia di Forlì-Cesena.

In particolare, la Corte territoriale ha ricordato che, secondo l’uniforme orientamento della giurisprudenza, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile sulla base della presunzione di cui all’art. 2052 c.c., ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., anche in tema di regime probatorio, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.

Secondo la Corte d’appello, nel caso di specie, il giudice di primo grado non aveva verificato se parte attrice avesse allegato e provato una concreta colpa dell’ente provinciale, ovvero se avesse dimostrato che nel tratto in cui si era verificato il sinistro la Provincia non avesse eseguito i controlli imposti dalla legge circa l’eventuale aumento demografico della fauna selvatica e, conseguentemente, non avesse adottato tutte le cautele necessarie a tutela degli automobilisti circolanti quali, ad esempio l’istallazione di idonea segnaletica stradale di pericolo o la recinzione di talune aree.

L’attrice in realtà non aveva nemmeno tentato di fornire prova nè di un comportamento colposo dell’amministrazione provinciale, nè del nesso causale tra tale condotta e l’evento, limitandosi a dimostrare di aver subito un danno a causa dell’urto tra la sua vettura ed il capriolo repentinamente saltato sulla strada.

Peraltro, secondo la Corte d’appello, la sentenza di primo grado era contraddittoria perchè mentre da un lato aveva ritenuto che la terza chiamata Anas non potesse essere condannata perchè, quale custode e proprietario non poteva prevedere il sinistro occorso all’ E., aveva poi affermato l’esclusiva responsabilità della Provincia, in base ad un ragionamento presuntivo ai sensi degli artt. 2051 e 2052 c.c. (la cui applicabilità nella fattispecie, però, aveva preliminarmente escluso).

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, la signora E.M.R..

3.1. Resistono con controricorsi autonomi la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia-Romagna e Anas S.p.a.. La Regione Emilia ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.”, nonchè “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la Provincia, la Regione e l’Anas sarebbero responsabili della causazione del sinistro occorso alla E..

La Provincia, infatti, sarebbe l’ente deputato ad occuparsi dell’amministrazione e della gestione della fauna selvatica e, pertanto, avrebbe l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ed evitare che la fauna selvatica arrechi danni a persone o cose. La Regione, invece, sarebbe da considerarsi responsabile, eventualmente in alternativa alla provincia, ai sensi dell’art. 2043 c.c., avendo omesso di adottare i mezzi idonei a salvaguardare la collettività dei possibili danni da animali selvatici. L’Anas sarebbe stata obbligata ad adottare tutti provvedimenti necessari in ordine alla viabilità, anche riguardo la fauna selvatica. A quest’ultimo riguardo, peraltro, la Provincia aveva rappresentato alla stessa Anas la necessità di apporre idonea segnaletica stradale.

Il giudice del gravame non avrebbe tenuto minimamente in considerazione la documentazione versata in atti, consistente nel verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonchè nella scheda di recupero della fauna ferita della Provincia di Forlì-Cesena.

La motivazione della sentenza sarebbe affetta da numerosi vizi in ordine alla corretta interpretazione dei fatti che avevano determinato l’evento. Sarebbe stato provato che la signora E. percorreva la strada teatro del sinistro a velocità moderata, nel rispetto delle norme imposte dal codice della strada, a destra della propria carreggiata e che nulla aveva potuto fare per evitare l’impatto con il capriolo. Risultava poi dal rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro l’assenza di segnaletica idonea ad individuarne il pericolo.

Il giudice d’appello non avrebbe considerato che all’Anas, in quanto società per azioni e non pubblica amministrazione, non sarebbe applicabile la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., la cui giustificazione è determinata dall’impossibilità di controllare vaste aree di territorio, bensì quella di cui all’art. 2051 c.c..

5. Il ricorso è inammissibile.

Lo è, innanzitutto, per carenza del requisito dell’esposizione sommaria del fatto, avendo la ricorrente omesso di dire alcunchè, anche solo in modo riassuntivo, sulle ragioni della sentenza impugnata (ex multis: Cass. civ. Sez. lavoro, 26/07/2016, n. 15430Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006). In secondo luogo lo è perchè non si raffronta con la sentenza impugnata. Il giudice del merito ha affermato, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, che la E. doveva fornire la prova non solo della verificazione del fatto, ma anche del nesso causale tra i danni patiti e, dunque, del legame eziologico tra la pretesa condotta, commissiva o omissiva, dell’ente territoriale e l’evento. Tale prova, non solo non è stata fornita, ma neppure l’attrice ha cercato di fornirla (cfr. sentenza impugnata pag. 5 e ss.).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA