Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21858 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 30/07/2021), n.21858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9802-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MI.DA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1680/2014 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Emilia Romagna n. 1680/20/14, depositata il

6.10.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Mi.Da srl – esercente uno stabilimento balneare – proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante determinazione di maggior reddito con conseguente recupero di imposte (Irap ed Iva) per l’annualità 2005.

– Nel contraddittorio tra le parti, essendosi l’Ufficio costituito, la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accoglieva parzialmente il ricorso determinando i ricavi in Euro 48.000,00.

Tale sentenza -gravata di appello principale da parte della contribuente e di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate- era riformata dalla CTR che accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale.

– La CTR rilevava che l’Ufficio “ha utilizzato quali dati indicati dalla società ricorrente nello studio di settore compilato per l’annualità in questione, unicamente quelli relativi alle attrezzature della spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini), adattandoli anche per la ricostruzione dei corrispettivi del bar, ritenendo erroneamente che questi siano comunque riconducibili alla clientela della spiaggia. Nella ricostruzione dei corrispettivi sono poi state considerate giornate di non balneazione i soli giorni di pioggia, senza tener conto che anche le giornate nuvolose e ventose possono limitare l’attività balneare e di conseguenza i corrispettivi. D’altra parte non appare neppure credibile che nello stabilimento balneare de quo il servizio spiaggia possa essere considerato meramente accessorio al servizio di ristorazione, al punto tale che si possa ritenere gratuito l’uso di ombrelloni e lettini”; da tutto ciò -secondo la CTR- sarebbe derivato che l’accertamento per cui è causa “non è supportato da prove certe”.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l’Ufficio propone ricorso affidato a tre motivi.

– La società contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, dell’art. 101 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Motivazione inesistente o apparente o perplessa – Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 3) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40; del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (Irap); del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4, e art. 55 (Iva), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

– Con il primo motivo, la ricorrente – sulla premessa che nell’anno oggetto dell’atto impositivo la società rivestiva la forma dell’accomandita semplice – rileva che nessuna pronuncia di merito è stata emessa nei confronti dei soci M.M. e M.D. e, trattandosi di società di persone, era da ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario tra società e soci, con la conseguenza che la mancata integrazione dello stesso determina la nullità della sentenza, nullità che -conclude sul punto la ricorrente citando Cass. SS.UU. 14815/2008- può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Completa l’esposizione dei fatti la contribuente facendo presente che successivamente alla instaurazione del presente giudizio, entrambi i soci hanno, a loro volta, proposto ricorso per contrastare la pretesa fiscale nei loro confronti formalizzata; sulla relativa richiesta dell’Ufficio -all’atto della costituzione in entrambi i giudizi così promossi- di riunione di tali procedimenti con il primo, avviato dalla società, la CTP di Ravenna non si pronunciava, con l’effetto che, successivamente alla sentenza relativa alla società (gravata poi di appello e del presente ricorso per cassazione), la CTP pronunciava distinte sentenze, pronunciate in pari data, all’esito dei procedimenti avviati dai soci.

Il motivo non è accoglibile.

Esso è infatti inammissibile a ragione del fatto che difetta di autosufficienza con riferimento ai decisivi punti costituiti dalla forma rivestita dalla società all’epoca dei fatti (accomandita semplice) -laddove gli atti di causa (per ultimo si veda la sentenza impugnata) parlano di Mi.Da srl.- e alla posizione dei due soci, i quali – a dire della ricorrente – avrebbero proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi ad essi notificati, che sarebbero stati decisi con distinte sentenze dalla stessa CTP.

Il motivo va quindi rigettato, perché inammissibile.

– Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per motivazione inesistente o apparente.

Il motivo è fondato.

La motivazione è censurabile per una intrinseca contraddittorietà che non consente di riconoscere nella sentenza impugnata le ragioni che spiegano l’iter seguito dal giudice e l’approdo, all’esito, alla decisione poi adottata. Innanzi tutto, la CTR afferma che l’Ufficio avrebbe preso in considerazione solo i dati indicati dalla società nello studio di settore con riguardo alle attrezzature della spiaggia “adattandolo anche per la ricostruzione dei corrispettive del bar”, riconducendo questi ultimi alla clientela della spiaggia.

In tale primo profilo è ravvisabile una sorta di travisamento, atteso che l’Ufficio, al contrario, ha fondato la propria pretesa solo sulla ricostruzione dei ricavi relativi al servizio spiaggia.

Altro aspetto di contraddittorietà si rinviene laddove la CTR afferma da un lato -ingenerando in chi legge un convincimento circa la non fondatezza di uno dei principali argomenti svolti dalla contribuente- che “d’altra parte non appare neppure credibile che nello stabilimento balneare de quo il servizio spiaggia possa essere considerato meramente accessorio al servizio di ristorazione, al punto tale che si possa ritenere gratuito l’uso di ombrelloni e lettini” per poi concludere illogicamente, che l’accertamento per cui è causa “non è supportato da prove certe”.

Ultimo riflesso di una motivazione degna di censura è la inconciliabilità dell’affermazione – tesa in realtà a dare conto della infondatezza della tesi di parte contribuente- in forza della quale i ricavi, molto contenuti, del servizio spiaggia sarebbero dovuti alla prassi di concedere l’utilizzo gratuito delle attrezzature ai clienti del ristorante o ai giovani che frequentavano lo stabilimento per giocare a beach volley con la definitiva asserzione di un accertamento “non supportato da prove certe”.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza per avere la CTR affermato che l’accertamento “non è supportato da prove certe”, essendosi limitato l’Ufficio ad utilizzare solo alcuni degli elementi indicati dalla società nello studio di settore compilato per l’annualità in contestazione.

L’accoglimento del precedente motivo comporta l’assorbimento di quello in commento.

Conclusivamente, il secondo motivo va accolto, il primo e il terzo rispettivamente rigettato ed assorbito; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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