Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21858 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25899-2012 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI

4, presso lo studio dell’avvocato MAURILIO PRIORESCHI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata l’08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PRIORESCHI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SPONTI per delega

dell’Avvocato PURI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento e in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’atto d’iscrizione ipotecaria disposto dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica dell’accertamento prodromico presupposto alla cartella impugnata, nonchè l’omessa, preliminare, notifica dell’intimazione di pagamento.

La CTP rigettava il ricorso, e la CTR, in accoglimento delle ragioni del concessionario, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre Equitalia Sud SpA ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il difetto di “autonoma motivazione”, in quanto i giudici d’appello, si sarebbero limitati a ritenere corrette ed esaustive le motivazioni dei primi giudici, senza alcun esame e valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame.

Il motivo è inammissibile per difetto d’autosufficienza, in quanto non viene riportato in ricorso, nè indicata la collocazione topografica nell’ambito della documentazione del precedente giudizio, nè allegato al fascicolo del presente giudizio di legittimità, l’atto di appello con i motivi di gravame asseritamente non presi in considerazione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4; è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (Cass. n. 26174/2014, Cass. sez. un. n. 28547/2008, Cass. sez. un. 23019/07, Cass. sez. un. ord. n. 7161/2010, Cass. ord. n. 20535/09). Nel caso di specie, pertanto, questa Corte non è stata messa in condizione di verificare l’asserito omesso esame dei motivi di gravame, rispetto alla loro specificità.

Con il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del combinato disposto del D.P.R. n. 603 del 1972, artt. 50 e 77 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22 in quanto, l’iscrizione dell’ipoteca sarebbe illegittima, perchè effettuata sulla base di un atto presupposto illegittimo (cioè, la cartella, senza che fosse stata notificato il previo avviso d’accertamento), anch’esso oggetto d’impugnazione, per cui, il credito tributario garantito, non sarebbe nè certo, nè liquido, nè esigibile; inoltre, vi sarebbe violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22 perchè per l’iscrizione dell’ipoteca non sarebbe stata avanzata istanza motivata al presidente della commissione tributaria, nè sussisterebbe il periculum in mora di cui alla norma indicata in rubrica.

Il motivo non merita adesione, in quanto, seppure la cartella presupposta all’iscrizione d’ipoteca, sia stata oggetto d’impugnazione, tuttavia, finchè non sia definitivamente annullata, la stessa consente al concessionario della riscossione l’adozione di strumenti ordinari a garanzia della riscossione delle somme portate dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 49 e 77; tale strumento ha presupposti diversi da quello di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22 che è, invece, uno strumento a disposizione dell’ente impositore (e non del concessionario), volto a garantire il pagamento della sanzione e prima che il relativo importo sia iscritto nel medesimo ruolo; nel caso di specie, non era necessaria alcuna istanza al Presidente della commissione tributaria e neppure la ricorrenza del periculum in mora, ma semplicemente il decorso del termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, senza che il contribuente avesse provveduto a corrispondere i relativi importi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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