Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21858 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MURINO GIULIANA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

16.4.08, depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega

avv. Alessandro Riccio) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

Massimo che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c. “Con ricorso notificato il 23-29 giugno 2009, C.M. ha chiesto, con un unico motivo relativo ad un vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 25 giugno 2008 (e non il 25 maggio 2008, come erroneamente dedotto dall’INPS per desumerne la tardività del ricorso), con la quale la Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la decisione del Tribunale, che le aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 aprile 2004, anzichè, come richiesto dalla ricorrente, dal 1 ottobre 2002, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa.

L’INPS ha resistito alle domande con controricorso.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non si è costituito in questo giudizio ed essendogli stato il ricorso notificato presso l’avvocatura distrettuale di Cagliari, è stato disposto dal Presidente della Struttura in camera di consiglio, convocata sulla base di una prima relazione redatta ai sensi degli artt. 375 e 380- bis c.p.c., il rinvio della causa a nuovo ruolo, con la fissazione di un termine alla parte ricorrente per la rinnovazione della notifica.

C.M. ha quindi provveduto tempestivamente alla nuova corretta notifica alle date del 24 e del 29 giugno 2010.

Il Ministero non si è poi costituito.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso censura la sentenza della Corte d’appello di Cagliari per vizio di motivazione, in quanto:

– non avrebbe tenuto conto che da due certificati medici la ricorrente sarebbe risultata incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore già in epoca antecedente alla presentazione della domanda in via amministrativa;

– non avrebbe svolto alcuna considerazione in ordine alla condizione alternativamente prevista dalla legge per fruire dell’indennità di accompagnamento, vale a dire la incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, tra l’altro chiaramente emergente dai due certificati prima indicati;

– avrebbe omesso di prendere in considerazione i rilievi critici mossi in appello alla relazione di c.t.u. di primo grado, quanto alla determinazione dell’epoca di decorrenza del beneficio in relazione all’aggravamento della insufficienza cardiovascolare, tuttavia ritenuta dallo stesso consulente di modesta entità;

– non avrebbe confutato i rilievi critici dell’appellante in ordine al fatto che il consulente d’ufficio utilizzato in primo grado aveva fondato le proprie valutazione su di un atto di parte (la Commissione medica di verifica).

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

I relativi motivi riecheggiano altrettante censure svolte in appello, alle quali la Corte territoriale, anche avvalendosi del parere espresso dal consulente d’ufficio in primo grado, ha puntualmente contrapposto esaustive ragionevoli argomentazioni di sostegno alla valutazione relativa alla correttezza della decisione di primo grado.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che i certificati medici antecedenti la data della presentazione in via amministrativa della domanda “si limitano a descrivere una condizione di difficoltà all’esecuzione della deambulazione, peraltro ancora possibile in modo autonomo, con appoggio monolaterale, come attestato dall’esame obiettivo riportato pochi giorni più tardi dalla Commissione medica di verifica”.

La perdita della condizione di autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, riscontrata dal consulente in sede di visita dell’assistita nel 2005 è stata ritenuta dai giudici correttamente fatta risalire dal C.T.U. al marzo 2004, in correlazione causale con un documentato aggravamento dei deficit cimici indotti sia dalle patologie osteoarticolari in atto da anni sia dalla concomitante e sopraggiunta insufficienza cardiaca, ossia da affezioni che alla data della domanda amministrativa… ed anche alla data della visita della commissione di verifica del 20 marzo 2003 non risultavano ancora caratterizzate da un livello di compromissione così significativo come quello rilevato in sede peritale.

Da ciò risulta chiaramente che nessuna delle censure svolte col ricorso corrisponde al reale contenuto della sentenza, adeguatamente argomentato in ordine a tutti i motivi di censura svolti dalla C. nel giudizio di appello.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il ricorso che va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Nulla per le spese del Ministero.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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