Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21858 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5393-2016 proposto da:

CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO ARRIGO VII, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO RICIGLIANO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del commissario

straordinario pro tempore rappresentante legale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARCO PAPIO, n. 15, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO BONITO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3213/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3451 del 2015 (pubblicata il 19 agosto 2015), ha assorbito il gravame principale proposto dalla società CRS Centro di Riabilitazione Sanitaria SpA, la quale era rimasta soccombente nel giudizio, introdotto dalla debitrice ASL Napoli (OMISSIS), di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato alla CRS dal Tribunale di quella stessa città a titolo di corrispettivi per le prestazioni della branca specialistica di terapia fisica e riabilitazione, avendo il creditore abusato del processo con la richiesta di altri due distinti decreti ingiuntivi, ottenuti sulla base di altri due analoghi e sovrapponibili ricorsi in monitorio, ed ha dichiarato improponibile la domanda originaria.

Il ricorrente assume l’errore compiuto dal giudice di appello, sia con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dalla non contestualità della proposizione dei diversi ricorsi sia in ordine alle conseguenze di una comprovata parcellizzazione, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche.

Tra queste ultime, va disattesa, anzitutto l’eccezione svolta dall’ASL circa l’inammissibilità del ricorso di CRS, per la mancata trascrizione, nella duplice copia di esso (notificata al procuratore costituito e alla parte personalmente), della procura alle liti.

Infatti, questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20817 del 2006; Sez. 3, Sentenza n. 10115 del 2009; Sez. 5, Sentenza n. 13208 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 23625 del 2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10282 del 2013, ecc.), abbandonando l’opposto indirizzo interpretativo (richiamato dalla controricorrente) ha stabilito, con lettura antiformalistica delle previsioni di legge richiamate, che “la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l’attestazione del cancelliere di conformità all’originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione “richiesto come in atti”, può essere idonea ad attestare la provenienza dell’atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica.

L’accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l’annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all’esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall’art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali”.

Infatti, “il difetto di trascrizione della procura al difensore nella copia notificata di un ricorso in appello, è privo di rilevanza quando la prova del tempestivo conferimento della procura può desumersi dall’originale” (Sez. L, Sentenza n. 23625 del 2010).

La seconda doglianza contenuta nel ricorso per cassazione è manifestamente fondata (diversamente dalla prima, contenente censura non esaminabile in questa sede, perchè attenente al merito dell’affermazione dell’esistenza di una condotta abusiva del creditore), alla luce del principio di diritto (Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 2014) secondo cui: “Il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, ravvisabile ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l’oggetto e il titolo, impone che le cause vengano riunite anche in sede di legittimità, configurandosi l’inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo – idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell’aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – che, pur non essendo sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano..”, anche in riferimento al governo delle spese processuali (Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 2010).

La memoria dell’ASL controricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 23726 del 2007) che si assume come non contrastabile dal menzionato principio elaborato dalle sezioni semplici.

Ma, com’è noto, il tema – oggetto di maggiore affinamento ha di recente portato le stesse sezioni unite (Sentenza n. 4090 del 2017) ad affermare che il cd. divieto di frazionamento va limitato entro più rigorosi confini sicchè: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2”.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, (oltre a decidere delle spese del presente giudizio) dovrà riesaminare la controversia alla luce dei sopraggiunti e richiamati principi di diritto, sia con riferimento ai limiti della stessa nozione di “frazionamento delle domande giudiziali”, sia – ove un frazionamento sia effettivamente osservato – con riguardo alle conseguenze nascenti da tale accertamento.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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